Art. 8. Confezionamento e etichettatura Il confezionamento viene effettuato in contenitori conformi alla normativa vigente. Il peso netto del prodotto varia da 40 g a 5,0 kg. Ove il contenuto sia immerso nel liquido di Governo, detto peso e' da intendersi riferito al prodotto sgocciolato. Le Olive taggiasche liguri da utilizzare per successive trasformazioni o preparazioni possono essere confezionate senza limite di peso netto del prodotto in contenitori conformi alla normativa vigente. Il prodotto con tali confezioni non puo' essere destinato al consumatore finale. Al fine di salvaguardare la qualita', assicurare la rintracciabilita' e garantire il controllo del prodotto immesso in commercio, la lavorazione ed il confezionamento delle «Olive taggiasche liguri» devono essere effettuate nell'area di produzione di cui all'art. 3 per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e la tracciabilita' del prodotto, evitando il rischio di commistioni con olive di diversa provenienza; b) salvaguardarne la qualita' e le caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento riguarda un prodotto delicato e deperibile che non puo' essere assoggettato a sbalzi di temperatura, lunghe percorrenze e ulteriori manipolazioni, che potrebbero alterarne odore, sapore e consistenza; c) mantenere la tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche a pratiche tradizionali di preparazione sedimentate nel tempo e legate all'ambiente di origine: d) garantire la massima trasparenza nei confronti del consumatore, il quale nella denominazione della IGP e' portato con fiducia a collegare identita' e reputazione del prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio ligure. Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri» deve riportare in etichetta: la denominazione «Olive taggiasche liguri». Le Olive taggiasche liguri da utilizzare per successive trasformazioni o preparazioni devono essere identificate aggiungendo alla denominazione la dicitura «prodotto destinato a successive trasformazioni o preparazioni»; la specificazione merceologica a seconda della tipologia: «in salamoia», «denocciolate asciutte», «denocciolate in salamoia», «denocciolate in olio extravergine di oliva», «pasta/pate' di» con dimensione inferiore a quella della denominazione; l'espressione «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «IGP»; il simbolo previsto dalla normativa comunitaria per le indicazioni geografiche protette; il logotipo, di seguito riprodotto, composto da quattro cerchi ellittici tratteggiati sovrapposti fra loro e intersecantisi in piu' punti, a formare una figura che ricorda graficamente l'ovale dell'oliva taggiasca. All'interno dei cerchi sono contenuti: nella parte alta la dicitura «OLIVE TAGGIASCHE LIGURI»; nella parte bassa, a evidenziare l'origine geografica del prodotto, la sagoma della Liguria che, alle due estremita', deborda e si sovrappone ai cerchi. Il lettering utilizzato e' Mido in colore bianco panna Pantone 3-9 C. La sagoma della Liguria e i cerchi sono in colore bianco panna Pantone 3-9 C. Lo sfondo e' in colore azzurro mare Pantone 105-6 C Parte di provvedimento in formato grafico Sono ammesse, come da riproduzioni sotto riportate, una versione monocromatica di colore azzurro mare Pantone 105-6 C o in scala di grigio (positivo o negativo); e una versione sul fondo azzurro mare Pantone 105-6 C: Parte di provvedimento in formato grafico La dimensione del logotipo potra' essere rapportata alle diverse declinazioni di utilizzo, osservando il rispetto di una dimensione minima di 15 mm in altezza. La denominazione «Olive taggiasche liguri» e' intraducibile, ma ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi nei quali il prodotto viene commercializzato. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' delle «Olive taggiasche liguri»: e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto non espressamente prevista; e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal disciplinare; e' ammesso l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare; l'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie e la loro localizzazione territoriale sono consentiti solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda agricola, della tenuta o della fattoria interessata; e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.