(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                   Confezionamento e etichettatura 
 
    Il confezionamento viene effettuato in contenitori conformi  alla
normativa vigente. Il peso netto del prodotto varia da 40 g a 5,0 kg.
Ove il contenuto sia immerso nel liquido di Governo, detto peso e' da
intendersi riferito al prodotto sgocciolato. 
    Le  Olive  taggiasche  liguri  da   utilizzare   per   successive
trasformazioni  o  preparazioni  possono  essere  confezionate  senza
limite di peso  netto  del  prodotto  in  contenitori  conformi  alla
normativa vigente. 
    Il prodotto con tali confezioni  non  puo'  essere  destinato  al
consumatore finale. 
    Al   fine   di   salvaguardare   la   qualita',   assicurare   la
rintracciabilita' e garantire il controllo del  prodotto  immesso  in
commercio,  la  lavorazione  ed  il  confezionamento   delle   «Olive
taggiasche liguri» devono essere effettuate nell'area  di  produzione
di cui all'art. 3 per i seguenti motivi: a) garantire l'origine e  la
tracciabilita' del prodotto, evitando il rischio di  commistioni  con
olive di diversa provenienza; b)  salvaguardarne  la  qualita'  e  le
caratteristiche tipiche, considerato che il confezionamento  riguarda
un prodotto delicato e deperibile che non puo' essere assoggettato  a
sbalzi di temperatura, lunghe percorrenze e ulteriori  manipolazioni,
che potrebbero alterarne odore, sapore e consistenza; c) mantenere la
tradizione, dal momento che il prodotto deve la sua reputazione anche
a pratiche tradizionali  di  preparazione  sedimentate  nel  tempo  e
legate all'ambiente di origine: d) garantire la  massima  trasparenza
nei confronti del consumatore, il quale nella denominazione della IGP
e' portato con  fiducia  a  collegare  identita'  e  reputazione  del
prodotto alla sua origine e provenienza dal territorio ligure. 
    Ogni confezione di «Olive taggiasche liguri»  deve  riportare  in
etichetta: 
      la denominazione «Olive taggiasche liguri». Le Olive taggiasche
liguri da utilizzare per  successive  trasformazioni  o  preparazioni
devono essere identificate aggiungendo alla denominazione la dicitura
«prodotto destinato a successive trasformazioni o preparazioni»; 
      la specificazione merceologica a seconda della  tipologia:  «in
salamoia»,  «denocciolate  asciutte»,  «denocciolate  in   salamoia»,
«denocciolate in olio extravergine di oliva»,  «pasta/pate'  di»  con
dimensione inferiore a quella della denominazione; 
      l'espressione «Indicazione geografica  protetta»  o  l'acronimo
«IGP»; 
      il  simbolo  previsto  dalla  normativa  comunitaria   per   le
indicazioni geografiche protette; 
      il logotipo, di seguito riprodotto, composto da quattro  cerchi
ellittici tratteggiati sovrapposti fra loro e intersecantisi in  piu'
punti,  a  formare  una  figura  che  ricorda  graficamente   l'ovale
dell'oliva taggiasca. All'interno dei cerchi  sono  contenuti:  nella
parte alta la dicitura «OLIVE TAGGIASCHE LIGURI»; nella parte  bassa,
a evidenziare l'origine geografica  del  prodotto,  la  sagoma  della
Liguria che, alle due estremita', deborda e si sovrappone ai  cerchi.
Il lettering utilizzato e' Mido in colore bianco panna Pantone 3-9 C.
La sagoma della Liguria e  i  cerchi  sono  in  colore  bianco  panna
Pantone 3-9 C. Lo sfondo e' in colore azzurro mare Pantone 105-6 C 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Sono ammesse, come da riproduzioni sotto riportate, una  versione
monocromatica di colore azzurro mare Pantone 105-6 C o  in  scala  di
grigio (positivo o negativo); e una versione sul fondo  azzurro  mare
Pantone 105-6 C: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La dimensione del logotipo potra' essere rapportata alle  diverse
declinazioni di utilizzo, osservando il rispetto  di  una  dimensione
minima di 15 mm in altezza. 
    La denominazione «Olive taggiasche liguri» e'  intraducibile,  ma
ad essa potranno essere aggiunte le traduzioni nelle lingue dei paesi
nei quali il prodotto viene commercializzato. 
    Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' delle
«Olive taggiasche liguri»: 
      e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del  prodotto
non espressamente prevista; 
      e' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a
nomi, ragioni sociali o marchi privati  purche'  non  siano  tali  da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che  il
prodotto deve  in  ogni  caso  possedere  in  quanto  prescritte  dal
disciplinare; 
      e'   ammesso   l'uso   di   altri   riferimenti   veritieri   e
documentabili, ivi compresa l'illustrazione della storia del prodotto
e/o aziendale, che siano consentiti dalla normativa vigente e che non
siano in contrasto con  le  finalita'  e  i  contenuti  del  presente
disciplinare; 
      l'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute, fattorie
e la loro localizzazione territoriale  sono  consentiti  solo  se  il
prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con  olive  raccolte  negli
oliveti facenti parte dell'azienda agricola,  della  tenuta  o  della
fattoria interessata; 
      e' consentito l'uso di marchi collettivi  o  di  certificazione
adottati o autorizzati da enti istituzionali non in contrasto con  le
finalita' e i contenuti del presente disciplinare.