Art. 6. 6.1 Contrassegni La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale deve essere immessa al consumo provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto. Il contrassegno e' costituito dal logo riportato di seguito recante la scritta "Vitellone Bianco dell'Appennino centrale". Il contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; alla base il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola) e sui tre lati rimanenti la scritta Vitellone Bianco dell'Appennino centrale. Il contrassegno deve essere apposto con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinti da ogni altra scritta ed essere seguito dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P. L'apposizione del contrassegno deve essere effettuata al mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo. Il contrassegno deve essere impresso sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli di seguito elencati (specificando tra parentesi le relative basi muscolari): 1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo, estensori comune, anteriore e laterale delle falangi, flessori esterno ed interno delle falangi) 2) campanello (gastrocnemio laterale e mediale, soleo e flessore superficiale delle falangi) 3) girello (semitendinoso) 4) sottofesa (bicipite femorale-lungo vasto, paramerale-lungo-vasto) 5) noce (retto anteriore della coscia, vasto intermedio, laterale e medio) 6) fesa (semimembranoso, adduttore del femore, pettineo, sartorio, gracile) 7) scamone (tensore della fascia lata, gluteo medio, superficiale, profondo e accessorio) 8) lombata (lunghissimo del dorso, lungo spinoso e costale, trapezio, traverso spinoso, intercostale, elevatore delle coste, piccolo dentato e gran dorsale) 9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo dentato ed elevatore delle coste) 10) pancia (obliquo esterno ed interno, trasverso e retto dell'addome) 11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle coste) 12) sottospalla (romboide, trapezio, splenio, lungo flessore del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali) 13) reale (intercostale, gran dorsale) 14) collo (romboide, trapezio, splenio, piccolo e grande complesso, lungo flessore del collo, traverso spinoso, atloide del piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali del collo) 15) muscolo anteriore (estensore obliquo ed anteriore del metacarpo, estensore proprio delle dita, estensore anteriore delle falangi, cubitale esterno ed interno, gran palmare, flessore superficiale e profondo delle falangi, capo omerale e ulnare del flessore profondo delle falangi, capo radiale del flessore superficiale delle falangi) 16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico) 17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo) 18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo). Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione. 6.2 Documento di controllo L'esperto incaricato dall'organismo di controllo provvede, per ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione dei dati in una scheda informatica chiamata documento di controllo. Il documento di controllo e' il documento informatico a cui si dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto dei requisiti di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica. A seguito della registrazione del documento di controllo, l'esperto incaricato provvedera' alla apposizione del contrassegno secondo quanto previsto all'art. 6.1. Il documento di controllo, per permettere la verifica dei requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di tali requisiti, dovra' contenere i seguenti dati: 1. numero identificativo dell'animale (matricola); 2. azienda di nascita; 3. aziende di allevamento e/o ingrasso; 4. movimentazione del capo; 5. data di nascita; 6. sesso; 7. data e numero progressivo di macellazione; 8. Categoria dell'animale; 9. Peso della carcassa e del taglio destinato; 10. conformazione e grasso della carcassa secondo la classificazione CE 11. denominazione e sede del mattatoio dove e' avvenuta la macellazione; 12. denominazione e sede del laboratorio di sezionamento dove e' avvenuto il sezionamento; 13. indicazione della tipologia di prodotto preso in carico (carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti); 14. denominazione e sede del destinatario: macelleria, laboratorio di sezionamento, operatore commerciale; 15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione; 6.3 Etichetta Conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di etichettatura e tracciabilita' della carne bovina, sulla carne dovra' essere apposta una etichetta che ne permetta l'identificazione e la rintracciabilita'. L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'. 2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale» e/o il logo; 3. il logo comunitario previsto dalla normativa comunitaria vigente. In aggiunta e' possibile riportare la dicitura «Indicazione geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P». 4. la razza del soggetto solamente se il lotto e' costituito da animali di una singola razza; Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente articolo possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta. L'etichetta puo' riportare anche le altre informazioni previste nel documento di controllo di cui all'art. 6.2. 6.4 Modalita' di vendita La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata. Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere esposta e ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale». La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, preincartato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate, riportante un'etichetta con le informazioni previste all'art. 6.3. Il confezionamento puo' avvenire solo in laboratori di sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del logo della indicazione geografica protetta sulle singole confezioni.