(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    6.1 Contrassegni 
    La carne di Vitellone Bianco dell'Appennino centrale deve  essere
immessa al consumo provvista di particolare contrassegno  a  garanzia
dell'origine e dell'identificazione del prodotto. 
    Il contrassegno e'  costituito  dal  logo  riportato  di  seguito
recante la scritta "Vitellone  Bianco  dell'Appennino  centrale".  Il
contrassegno ha dimensioni di cm 5 x 5 con base superiore arrotondata
e riporta: al centro un bovino stilizzato con un 5 formante la  testa
e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta;
alla base il nome della razza (Chianina,  Marchigiana,  Romagnola)  e
sui tre lati rimanenti la  scritta  Vitellone  Bianco  dell'Appennino
centrale. 
    Il contrassegno deve  essere  apposto  con  caratteri  chiari  ed
indelebili, nettamente distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere
seguito dalla menzione indicazione geografica protetta e/o I.G.P. 
    L'apposizione  del  contrassegno  deve   essere   effettuata   al
mattatoio da un esperto incaricato dall'organismo di controllo. 
    Il contrassegno  deve  essere  impresso  sulla  superficie  della
carcassa, in corrispondenza della faccia  esterna  dei  18  tagli  di
seguito  elencati  (specificando  tra  parentesi  le  relative   basi
muscolari): 
      1) muscolo posteriore (tibiale anteriore e posteriore, peroneo,
estensori  comune,  anteriore  e  laterale  delle  falangi,  flessori
esterno ed interno delle falangi) 
      2)  campanello  (gastrocnemio  laterale  e  mediale,  soleo   e
flessore superficiale delle falangi) 
      3) girello (semitendinoso) 
      4)     sottofesa      (bicipite      femorale-lungo      vasto,
paramerale-lungo-vasto) 
      5)  noce  (retto  anteriore  della  coscia,  vasto  intermedio,
laterale e medio) 
      6)  fesa  (semimembranoso,  adduttore  del  femore,   pettineo,
sartorio, gracile) 
      7)  scamone  (tensore  della   fascia   lata,   gluteo   medio,
superficiale, profondo e accessorio) 
      8) lombata (lunghissimo del dorso,  lungo  spinoso  e  costale,
trapezio, traverso  spinoso,  intercostale,  elevatore  delle  coste,
piccolo dentato e gran dorsale) 
      9) costata (trapezio, traverso spinoso del dorso, lungo costale
e spinoso, intercostale, lunghissimo del dorso, gran dorsale, piccolo
dentato ed elevatore delle coste) 
      10) pancia (obliquo  esterno  ed  interno,  trasverso  e  retto
dell'addome) 
      11) petto (pettorale profondo e superficiale, trasversale delle
coste) 
      12) sottospalla (romboide, trapezio,  splenio,  lungo  flessore
del collo, lungo spinoso e costale, trasverso spinoso del dorso, gran
dorsale, gran dentato, lunghissimo del dorso, intercostali) 
      13) reale (intercostale, gran dorsale) 
      14)  collo  (romboide,  trapezio,  splenio,  piccolo  e  grande
complesso, lungo flessore del collo, traverso  spinoso,  atloide  del
piccolo complesso, cleidoccipitale e mastoideo, intertrasversali  del
collo) 
      15) muscolo  anteriore  (estensore  obliquo  ed  anteriore  del
metacarpo, estensore proprio delle dita,  estensore  anteriore  delle
falangi,  cubitale  esterno  ed  interno,  gran   palmare,   flessore
superficiale e profondo delle falangi,  capo  omerale  e  ulnare  del
flessore  profondo  delle  falangi,   capo   radiale   del   flessore
superficiale delle falangi) 
      16) girello di spalla (sopraspinoso e brachiocefalico) 
      17) polpa di spalla (bicipite brachiale e pettorale profondo) 
      18) copertina (sottospinoso e piccolo rotondo). 
    Il contrassegno deve essere conservabile in tutte le  fasi  della
distribuzione. 
    6.2 Documento di controllo 
    L'esperto incaricato dall'organismo di  controllo  provvede,  per
ogni capo bovino, all'inserimento e alla registrazione  dei  dati  in
una scheda informatica chiamata documento di controllo. 
    Il documento di controllo e' il documento informatico  a  cui  si
dovra' fare riferimento per le verifiche del rispetto  dei  requisiti
di conformita' e sara' archiviato esclusivamente per via informatica. 
    A  seguito  della  registrazione  del  documento  di   controllo,
l'esperto incaricato provvedera' alla  apposizione  del  contrassegno
secondo quanto previsto all'art. 6.1. 
    Il  documento  di  controllo,  per  permettere  la  verifica  dei
requisiti di conformita' e i controlli relativi sul rispetto di  tali
requisiti, dovra' contenere i seguenti dati: 
      1. numero identificativo dell'animale (matricola); 
      2. azienda di nascita; 
      3. aziende di allevamento e/o ingrasso; 
      4. movimentazione del capo; 
      5. data di nascita; 
      6. sesso; 
      7. data e numero progressivo di macellazione; 
      8. Categoria dell'animale; 
      9. Peso della carcassa e del taglio destinato; 
      10.  conformazione  e  grasso   della   carcassa   secondo   la
classificazione CE 
      11. denominazione e sede del  mattatoio  dove  e'  avvenuta  la
macellazione; 
      12. denominazione e sede del laboratorio di  sezionamento  dove
e' avvenuto il sezionamento; 
      13. indicazione della tipologia di  prodotto  preso  in  carico
(carcassa, mezzena, sesto, quarto, singoli tagli o tagli misti); 
      14.  denominazione  e  sede   del   destinatario:   macelleria,
laboratorio di sezionamento, operatore commerciale; 
      15. nome dell'esperto incaricato alla certificazione; 
    6.3 Etichetta 
    Conformemente a quanto previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia di etichettatura e tracciabilita' della carne  bovina,  sulla
carne  dovra'  essere  apposta  una   etichetta   che   ne   permetta
l'identificazione e la rintracciabilita'. 
    L'etichetta dovra' riportare, oltre ai dati obbligatori richiesti
dalle normative vigenti, le seguenti informazioni: 
      1. numero di riferimento o codice di rintracciabilita'. 
      2. la denominazione «Vitellone Bianco dell'Appennino  centrale»
e/o il logo; 
      3. il logo comunitario  previsto  dalla  normativa  comunitaria
vigente. In aggiunta e' possibile riportare la dicitura  «Indicazione
geografica protetta» e/o l'acronimo «I.G.P». 
      4. la razza del soggetto solamente se il lotto e' costituito da
animali di una singola razza; 
    Le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4  del  presente  articolo
possono essere riportate su una etichetta separata e, comunque, sulla
stessa confezione; le informazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente
articolo devono essere riportate entrambe in un'unica etichetta. 
    L'etichetta puo' riportare anche le altre  informazioni  previste
nel documento di controllo di cui all'art. 6.2. 
    6.4 Modalita' di vendita 
    La carne e' posta in vendita al taglio o confezionata. 
    Nel caso di vendita al taglio l'etichetta deve essere  esposta  e
ben visibile nell'area del bancone di vendita  destinata  alla  carne
IGP «Vitellone Bianco dell'Appennino centrale». 
    La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, deve essere
confezionata  nei  seguenti  modi:   preconfezionato,   preincartato,
sottovuoto, atmosfera modificata. Essa e' posta in  vendita  solo  in
confezioni chiuse ed  etichettate,  riportante  un'etichetta  con  le
informazioni previste all'art. 6.3. 
    Il  confezionamento  puo'  avvenire   solo   in   laboratori   di
sezionamento e macellerie abilitati e sotto il controllo  dell'organo
preposto che consente la stampigliatura del  logo  della  indicazione
geografica protetta sulle singole confezioni.