Allegato
Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul
bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per
gli esercizi 2023-2025
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione,
da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul
bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per
gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
La recata disposizione richiama la disciplina prevista, per gli
enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, comma 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in forza della
quale gli organi di revisione sono tenuti ad inviare alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul
bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri e
alle linee guida unitariamente definite dalla Sezione delle
autonomie.
Le linee guida rappresentano uno strumento di raccordo tra
l'ambito dei controlli interni e quelli esterni, connotati dai
caratteri di neutralita' e indipendenza, esercitati dalla
magistratura contabile (Corte costituzionale, sentenze n. 198/2012,
n. 23/2014). Attraverso le verifiche sui bilanci di previsione e
sullo stato di attuazione dei programmi regionali si mira ad
assicurare che il processo di programmazione finanziaria si svolga
nel rispetto dei principi contabili e delle compatibilita'
economico-patrimoniali degli enti.
L'armonizzazione dei bilanci pubblici e' volta a realizzare
l'omogeneita' dei sistemi contabili per rendere le rendicontazioni
delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da
soddisfare le esigenze informative connesse agli obiettivi della
programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza
pubblica, della gestione del federalismo fiscale e delle verifiche
sul rispetto delle regole comunitarie (Corte costituzionale, sentenza
n. 80/2017). Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di accertare
che l'impiego delle risorse pubbliche sia ispirato a criteri di
legalita' finanziaria, trasparenza, economicita', efficacia,
efficienza e avvenga nel rispetto di primari interessi di rango
costituzionale, per la tutela dell'unita' economica della Repubblica.
Con il bilancio di previsione gli organi di governo dell'ente,
nell'ambito dell'esercizio della funzione di indirizzo e di
programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse
finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve
realizzare. Il principio di continuita' degli esercizi finanziari
richiede che tra le previsioni di bilancio e la rendicontazione non
vi siano soluzioni di continuita', sicche' le risultanze del
rendiconto costituiscono le necessarie premesse della programmazione
successiva.
L'attendibilita', la congruita' e la coerenza dei singoli
documenti di programmazione condizionano il grado di affidabilita'
dell'intero sistema di bilancio, che deve fornire una
rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di entrata e
di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari
generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di
riferimento, in applicazione dei principi contabili di veridicita',
attendibilita', correttezza e comprensibilita', evitando le
sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste.
In tale cornice ordinamentale, si colloca il ruolo del Collegio
dei revisori delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1, lettera
e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 19-bis del
citato decreto-legge, alle autonomie speciali nel rispetto dei
relativi statuti e delle norme di attuazione.
Il puntuale, obbligatorio, adempimento alla compilazione del
questionario da parte del Collegio dei revisori, che e' organo di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo. n. 118/2011), e'
funzionale alle verifiche da parte delle Sezioni regionali di
controllo, anche di quelle aventi sede nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome che pure si avvalgono, nel
rispetto dei regimi di autonomia differenziata, delle informazioni
risultanti dalla relazione-questionario.
Le informazioni acquisite attraverso la relazione - questionario
del Collegio dei revisori rappresentano, altresi', un ausilio per
l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui
spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi
della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n.
131).
2. Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato
ai necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione
degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in
termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi
critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
Permane l'attenzione sulla corretta applicazione degli istituti
dell'armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilita'
finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle voci di
bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso
l'esame dell'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse
tipologie di rischio.
Oltre alle ricorrenti analisi sulla regolarita' della gestione
amministrativa, della gestione contabile, sulla sostenibilita'
dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
specifici ambiti di indagine riguardano, per il riflesso che hanno
sull'equilibrio del bilancio regionale, le gestioni delle societa'
partecipate e del servizio sanitario regionale, con verifiche sul
disavanzo sanitario.
Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee guida sul
bilancio di previsione (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), un
ambito del questionario e' dedicato alle verifiche sullo stato di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito,
anche PNRR). L'obiettivo e' dare evidenza all'avanzamento degli
investimenti previsti a livello territoriale, dei loro progressi e
delle eventuali difficolta' riscontrate.
Le regioni e le province autonome risultano aver gia' adottato
una struttura di governance per conseguire gli obiettivi nei termini
previsti (deliberazione n. 3/SEZAUT/2023/FRG, recante «Contributo
alla relazione ex art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77/2021»). Per
gli enti, nel triennio ora considerato, rileva la capacita' di
programmazione, la disponibilita' finanziaria ed il possesso di
adeguate risorse professionali per la gestione di complessi programmi
di spesa. Il necessario rafforzamento delle strutture amministrative
e' stato preso in esame dal Legislatore statale nelle disposizioni
del decreto-legge n. 80/2021 e nei successivi decreti-legge n.
36/2022 e n. 13/2023.
In virtu' dell'art. 11, decreto-legge n. 36/2022, al solo fine di
consentire l'attuazione dei progetti del PNRR, le regioni che
provvedono alla realizzazione degli interventi possono programmare
anche assunzioni a tempo determinato, aggiuntive rispetto a quelle
finanziate con risorse del PNRR, previa asseverazione da parte del
Collegio dei revisori dell'equilibrio pluriennale di bilancio e nel
rispetto dei limiti di spesa.
Le linee di investimento attivate dal PNRR coinvolgono, per una
quota rilevante, le autonomie territoriali e il decreto-legge n.
13/2023, per evitare che eventuali carenze di liquidita' possano
inficiare il rispetto del cronoprogramma degli investimenti, ha anche
previsto che gli enti territoriali possano chiedere direttamente al
Mef le anticipazioni di liquidita', a valere sulle risorse del PNRR,
(art. 9, comma 6, decreto-legge n. 152/2021 come modificato dall'art.
6 del decreto-legge n. 13/2023), con obbligo di restituzione
nell'ipotesi di mancata realizzazione degli investimenti.
I ricordati profili vengono presi in esame nella sezione PNRR del
questionario, che prevede una nuova tabella, con l'intento di fornire
un adeguato ausilio all'organo di revisione, nonche' alle Sezioni
regionali, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio dello
stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR.
Per ottenere un quadro omogeneo degli interventi attivati e
verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e
fisico, la tabella dovra' essere compilata con riferimento ai dati
aggiornati alla data del 30 giugno 2023.
Come meglio specificato nella nota metodologica, anch'essa
allegata alle presenti linee guida, i termini per la trasmissione
della tabella saranno indipendenti rispetto a quelli per l'invio del
questionario stesso.
In particolare, l'organo di revisione sara' tenuto a compilare e
trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine
del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30
giugno 2023).
Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31
dicembre 2023, la tabella verra' nuovamente sottoposta al Collegio
dei revisori, secondo le modalita' che saranno, successivamente,
indicate da questa sezione.
Per semplificare l'attivita' del Collegio dei revisori, la
tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata da una
nota metodologica esplicativa.
In particolare, i dati gia' inseriti riguardano i CUP, riferiti
ad ogni singola regione o provincia autonoma, registrati nella banca
dati «PCM-DIPE» nonche' quelli presenti, per ogni ente, nella
piattaforma ReGiS.
Come e' stato evidenziato da questa sezione (deliberazioni n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG),
nella banca dati «PCM-DIPE» sono classificati i progetti candidati a
essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perche'
correlati ad investimenti pubblici associati dall'ente a tale linea
di finanziamento gia' in fase di generazione del codice unico
progetto.
Il Collegio dei revisori e' tenuto a segnalare eventuali
incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso
della regione/provincia autonoma. Nello specifico, devono essere
valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i
dati dell'ente, rispetto a quelli gia' inseriti. Tale riscontro da
parte dell'organo di revisione, oltre a fornire possibili indizi di
criticita' alla Sezione regionale di controllo sul panorama degli
interventi, sara' anche di impulso agli enti per il corretto e
tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella
piattaforma ReGiS (cfr. circolare 27 aprile 2023 n. 19,
Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante «Utilizzo del
sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione
delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria
NGEU», in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a
provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema
ReGiS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del
PNRR, nonche' ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o
integrazioni delle informazioni gia' registrate).
Il complesso quadro regolatorio del PNRR prevede una serie di
momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti titolari
degli interventi e di quelli preposti alla sua attuazione e affida
alle diverse articolazioni (territoriali e centrali) della Corte dei
conti il controllo circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse
finanziarie provenienti dai fondi del PNRR. I controlli gestionali
sull'attuazione del PNRR si alimentano anche delle risultanze dei
controlli finanziari (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR), pertanto
nella tabella sono richieste, secondo il ricordato schema temporale,
anche le principali informazioni sui dati finanziari e quelle
relative allo stato del cronoprogramma dell'investimento.
L'acquisizione di tali elementi assolve ad una esigenza di
coordinamento delle attivita' di verifica sull'attuazione del PNRR
svolte sul territorio dalle Sezioni regionali. In particolare, questa
iniziativa, persegue il duplice obiettivo di consentire la piena
omogeneita' e quindi sovrapponibilita' dei dati acquisiti e di
evitare ulteriori appesantimenti da adempimenti informativi, in
quanto la tabella rappresenta l'unico strumento di acquisizione
massiva di informazioni sull'avanzamento procedurale, finanziario e
fisico dei progetti PNRR/PNC da parte delle Sezioni regionali di
controllo, mentre non e' preclusa la possibilita' di richiedere
ulteriori elementi informativi nell'ambito dei controlli gestionali
su specifiche amministrazioni.
3. Di seguito si illustrano, in modo sintetico, le aree di
verifica per il Collegio dei revisori:
la prima sezione (Domande preliminari) realizza una
ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e
finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma anche
di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale
in relazione ai diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals,
SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo
sostenibile. Infatti, l'analisi delle risposte pervenute con
riferimento al precedente questionario del bilancio di previsione
2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) denota una crescente
attenzione delle regioni sulla necessita' di declinare la politica di
bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma tale
prospettiva non appare sviluppata in modo omogeneo nelle diverse
realta' territoriali;
la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche gestionali
riguardanti la spesa del personale, con particolare attenzione ai
profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Per le assunzioni a tempo
indeterminato, la disposizione in esame ha introdotto una nuova
disciplina di determinazione delle capacita' assunzionali delle
regioni a statuto ordinario, secondo un articolato sistema basato sul
concetto di «sostenibilita' finanziaria» della spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, parametrata alla media delle entrate
correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati per
fasce demografiche, che consentono determinate percentuali di
incremento massimo annuale della spesa del personale. In materia e'
intervenuta la disposizione dell'art. 14, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 176/2022, convertito dalla legge n. 6/2023 che ha
interpretato l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, ai fini del computo dell'incidenza della spesa di personale sulla
media delle entrate correnti. La spesa di personale continua a
rappresentare un aggregato significativo e il Collegio dei revisori
e' tenuto ad asseverare che le relative previsioni per le assunzioni
a tempo indeterminato, programmate nell'apposita sezione del Piano
integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), garantiscano il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Come e' noto, il
nuovo documento unico di programmazione e governance introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021 e regolamentato dal decreto
n. 132/2022, ingloba i precedenti piani (sui fabbisogni del personale
nonche' delle performance, del lavoro agile, della parita' di genere,
dell'anticorruzione), con l'obiettivo di semplificare l'attivita'
amministrativa e di perseguire una maggiore qualita' e trasparenza
nei servizi resi ai cittadini. Nella sezione in esame, si rammenta,
infine, la necessita' di verificare la correttezza della
quantificazione e dell'accantonamento delle risorse da destinare ai
rinnovi contrattuali, secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria (paragrafo 5.2
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo. n. 118/2011);
la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in
ordine alle coperture finanziarie finalizzate al conseguimento
dell'equilibrio di bilancio, nonche' al ripiano del disavanzo, le cui
regole sono subordinate al progressivo e coerente risanamento in
relazione alle responsabilita' di mandato assunte dagli
amministratori, con riferimento alla sostenibilita', in termini di
proporzioni tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati
benefici (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 235/2021). Le
novita' prese in esame in questa sezione riguardano la facolta'
prevista per le regioni e le province autonome dall'art. 5, comma
6-bis, del decreto-legge n. 144/2022, convertito dalla legge n.
175/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 824, della legge n.
197/2022, di utilizzare, ferme restando le priorita' relative alla
copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli
equilibri, la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno
precedente, dopo l'approvazione del rendiconto della gestione
dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale,
per finanziare spese correnti connesse all'emergenza energetica in
corso. Va evidenziato che sempre con riferimento alla copertura dei
maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali e dalle
aziende del servizio sanitario, la legge di bilancio 2023 (art.1,
comma 822, legge n. 197/2022) ha autorizzato gli enti di cui all'art.
2 del decreto legislativo. n. 118/2011, tra cui le regioni, a
utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione, riferite
ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con
risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia'
contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse
svincolate possono essere usate anche per la copertura del disavanzo
della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante
dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia da
COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonche' per contributi
volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti
energetiche e per le altre finalita' previste dalla citata
disciplina. Peraltro, il comma 823 del richiamato art. 1 della legge
di bilancio 2023 ha rinviato per le modalita' attuative della
disciplina ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, poi adottato in data 27 aprile 2023, all'esito del
parere favorevole (intervenuto in data 19 aprile 2023) della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
Ulteriore profilo oggetto di indagine nel questionario attiene
alla scelta operata dall'ente con riferimento all'utilizzo delle
facolta' previste dall'art. 1, commi 222-230, della legge n.
197/2022, concernente l'annullamento automatico («stralcio») dei
carichi di importo residuo fino a mille euro affidati agli agenti
della riscossione (periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015), potendo
la regione adottare, nelle forme previste dalla legge, il
provvedimento con il quale stabilisce di non applicare lo stralcio di
sanzioni e interessi (disciplina di cui all'art. 1, commi 227 e 228),
oppure optare per la scelta opposta e deliberare l'annullamento
completo del debito di importo residuo fino a mille euro, comprensivo
di capitale, interessi e sanzioni (art. 1, comma 222). In
quest'ultima ipotesi, l'eventuale disavanzo causato dalla decisione
operata deve essere ripianato in non piu' di cinque anni. Nella
medesima sezione sono contenute, altresi', verifiche per le voci di
bilancio che possono risultare di incerta copertura, attraverso le
informazioni sull'adeguatezza degli accantonamenti per le diverse
tipologie di rischio (contenzioso, altre passivita' potenziali,
perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali);
la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa, tradizionalmente, a valutare il rispetto
delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti
anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti o
di altri soggetti, nonche' gli oneri per strumenti finanziari
derivati;
la quinta sezione (Organismi partecipati) pone l'accento sulle
verifiche volte ad accertare se nel bilancio di previsione l'ente
abbia debitamente tenuto conto degli effetti di eventuali operazioni
di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di
capitale o altre operazioni straordinarie, indicandone l'impatto. E'
richiesto al Collegio dei revisori uno specifico controllo sulla
presenza di societa' in perdita nel periodo 2020-2022, al fine di
accertare se i risultati negativi di esercizio siano ascrivibili,
specificamente, agli effetti della pandemia, nonche' se il ripiano
delle perdite sia stato posticipato ai sensi dell'art. 6, comma 2,
decreto-legge n. 23/2020, tenuto conto che, in relazione alla
pandemia, per le perdite 2020 l'accantonamento non e' dovuto ai sensi
dell'art. 10, comma 6-bis, decreto-legge n. 77/2021 (cfr. terza
sezione «Gestione contabile»). Infine, il quesito concernente
eventuali trasferimenti straordinari agli organismi partecipati per
fronteggiare le difficolta' economico-patrimoniali indotte dalla
pandemia e' stato integrato con riguardo all'ipotesi che i
finanziamenti aggiuntivi siano connessi all'incremento dei costi
energetici o per compensare i maggiori oneri derivanti
dall'adeguamento dei prezzari in materia di appalti pubblici di
lavori, in virtu' dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge n.
50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022;
la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) si
sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti dall'art. 1, comma
821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza della gestione
del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede
uno scrutinio di conformita' degli stanziamenti a titolo di FPV
secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di cui
all'allegato 4/2, decreto legislativo. n. 118/2011;
la settima sezione (Servizio sanitario regionale), oggetto di
semplificazione, e' intesa a raccogliere le principali informazioni
sul bilancio economico consolidato, sul finanziamento del Servizio
sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti pregressi.
Di interesse gli effetti delle recenti disposizioni della legge di
bilancio 2023, con riferimento all'adozione dei piani regionali di
potenziamento delle cure palliative (art. 5, comma 4-bis, legge n.
38/2010, inserito dall'art. 1, comma 83, della legge n. 197/2022), la
cui presentazione e relativa attuazione costituisce adempimento
regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato;
l'ottava sezione (Piano nazionale di ripresa e resilienza)
contiene anche alcuni quesiti di interesse per l'ambito della sanita'
regionale, strettamente correlati alla Missione n. 6 del PNRR. A tal
riguardo, e' stata prevista una verifica sull'adozione del
provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 23 maggio 2022,
n. 77. Inoltre, e' stato posto uno specifico focus sull'adeguamento
dell'organizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema di
prevenzione sulla base degli standard di cui al citato decreto n. 77
del 23 maggio 2022, in coerenza anche con gli investimenti previsti
dalla Missione 6, Componente 1, del PNRR e tenendo conto delle
previsioni di cui all'art. 1, comma 274, legge n. 234/2021. Infine,
e' stato inserito un quesito per verificare se l'aggiudicazione dei
progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1, intervento
1.1 (Case delle comunita') ed 1.3 (Ospedali di comunita') sia
intervenuta nei termini previsti da target ITA del 31 marzo 2023.
Sotto un profilo generale, la sezione in esame e' stata
decisamente snellita, rispetto a quella contenuta nel precedente
questionario. In particolare, sono state espunte tutte le richieste
correlate alle prime misure organizzative coeve alla fase di avvio
del PNRR anche perche', dall'esame delle risposte fornite al
precedente questionario, emerge un quadro sostanzialmente positivo,
in forza del quale la maggior parte delle regioni e delle province
autonome risultano aver dato seguito alle preliminari misure di
governance richieste in qualita' di enti attuatori. Le ulteriori e
attuali informazioni necessarie per il monitoraggio dell'andamento in
sede territoriale del PNRR, nel periodo considerato, sono, come gia'
evidenziato, prevalentemente ricavabili dalla compilazione, secondo
le modalita' descritte nella nota metodologica, della nuova tabella
allegata al questionario (vedi quesito n. 12 della sezione in esame).
In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere
inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati
elementi informativi aggiuntivi.
4. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui
bilanci regionali di previsione 2023-2025 e' volto a integrare le
informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli
obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui
all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili
analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei
risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a
corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del
decreto legislativo. n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile
applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione
dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti
pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati
dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei revisori dei conti presso le regioni e
le province autonome verificare che i canali informativi sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la necessita' di integrare le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP -
Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i
documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del Collegio
dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della
home-page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home-page.
Per procedere, invece, alla compilazione della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della Corte dei conti, area Servizi, link:
https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma
dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza
Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto
e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella home-page della
nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale» si presentera'
l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I
questionari inviati sono consultabili direttamente anche in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti
› Interrogazione questionari esterni».
Per quanto attiene alla compilazione dell'allegata tabella, nel
portale «Questionari Enti Territoriali», sara' presente la voce
«Tabella PNRR 2023», con riferimento ad ogni singola
regione/provincia autonoma, con la possibilita' di essere indirizzati
ad una pagina dedicata contenente la «Nota metodologica» con le
istruzioni per la compilazione e il successivo invio tramite la
piattaforma Con.Te., compresa la data di inizio e di termine per la
compilazione e il link per scaricare il file in formato excel.
Una volta terminata la compilazione, il file excel dovra' essere
caricato sul sistema Con.Te. dal menu «Documenti › Invio da EETT»
inserendo i seguenti parametri:
esercizio: «2023»; fase: «Preventivo»; adempimento normativo:
«Questionari Regioni/P.A.»; tipo documento: «Elenco interventi PNRR o
PNC Regioni/P.A.».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione per il
questionario e l'allegata tabella.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre
provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione
della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una
pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi
tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario
contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per
problematiche inerenti alla compilazione del questionario,
nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale» sara' possibile
contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line
potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico
avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.