(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
Linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti  sul
bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome  per
gli esercizi 2023-2025 
 
Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge  23  dicembre
2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma  3,  del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213. 
    1. Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione,
da parte del Collegio dei revisori dei  conti,  della  relazione  sul
bilancio di previsione delle regioni e delle  province  autonome  per
gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213. 
    La recata disposizione richiama la disciplina prevista,  per  gli
enti locali e gli enti del servizio sanitario, dall'art. 1, comma 166
e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  in  forza  della
quale gli organi di revisione sono tenuti  ad  inviare  alle  Sezioni
regionali di controllo  della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul
bilancio di previsione e sul rendiconto, in conformita' ai criteri  e
alle  linee  guida  unitariamente  definite   dalla   Sezione   delle
autonomie. 
    Le linee  guida  rappresentano  uno  strumento  di  raccordo  tra
l'ambito dei  controlli  interni  e  quelli  esterni,  connotati  dai
caratteri   di   neutralita'   e   indipendenza,   esercitati   dalla
magistratura contabile (Corte costituzionale, sentenze  n.  198/2012,
n. 23/2014). Attraverso le verifiche  sui  bilanci  di  previsione  e
sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  regionali  si  mira  ad
assicurare che il processo di programmazione  finanziaria  si  svolga
nel  rispetto  dei  principi   contabili   e   delle   compatibilita'
economico-patrimoniali degli enti. 
    L'armonizzazione dei  bilanci  pubblici  e'  volta  a  realizzare
l'omogeneita' dei sistemi contabili per  rendere  le  rendicontazioni
delle  amministrazioni  aggregabili  e  confrontabili,  in  modo   da
soddisfare le esigenze  informative  connesse  agli  obiettivi  della
programmazione economico-finanziaria, del coordinamento della finanza
pubblica, della gestione del federalismo fiscale  e  delle  verifiche
sul rispetto delle regole comunitarie (Corte costituzionale, sentenza
n. 80/2017). Alla Corte dei conti e' devoluto il compito di accertare
che l'impiego delle risorse  pubbliche  sia  ispirato  a  criteri  di
legalita'   finanziaria,   trasparenza,   economicita',    efficacia,
efficienza e avvenga nel  rispetto  di  primari  interessi  di  rango
costituzionale, per la tutela dell'unita' economica della Repubblica. 
    Con il bilancio di previsione gli organi  di  governo  dell'ente,
nell'ambito  dell'esercizio  della  funzione  di   indirizzo   e   di
programmazione,   definiscono   la   distribuzione   delle    risorse
finanziarie tra i programmi e le attivita' che l'amministrazione deve
realizzare. Il principio di  continuita'  degli  esercizi  finanziari
richiede che tra le previsioni di bilancio e la  rendicontazione  non
vi  siano  soluzioni  di  continuita',  sicche'  le  risultanze   del
rendiconto costituiscono le necessarie premesse della  programmazione
successiva. 
    L'attendibilita',  la  congruita'  e  la  coerenza  dei   singoli
documenti di programmazione condizionano il  grado  di  affidabilita'
dell'intero   sistema   di   bilancio,    che   deve   fornire    una
rappresentazione veritiera e corretta delle previsioni di  entrata  e
di spesa, in virtu' di una rigorosa valutazione dei flussi finanziari
generati dalle operazioni che si svolgeranno nel  futuro  periodo  di
riferimento, in applicazione dei principi contabili  di  veridicita',
attendibilita',   correttezza   e   comprensibilita',   evitando   le
sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste. 
    In tale cornice ordinamentale, si colloca il ruolo  del  Collegio
dei revisori delle regioni, istituito dall'art. 14, comma 1,  lettera
e), del decreto-legge n. 138/2011 convertito con modificazioni  dalla
legge n. 148/2011, la cui disciplina risulta applicabile ai fini  del
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art.  19-bis  del
citato  decreto-legge,  alle  autonomie  speciali  nel  rispetto  dei
relativi statuti e delle norme di attuazione. 
    Il puntuale,  obbligatorio,  adempimento  alla  compilazione  del
questionario da parte del Collegio dei revisori,  che  e'  organo  di
vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente (art. 72 del decreto legislativo. n. 118/2011), e'
funzionale  alle  verifiche  da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, anche di  quelle  aventi  sede  nelle  regioni  a  statuto
speciale e  nelle  province  autonome  che  pure  si  avvalgono,  nel
rispetto dei regimi di autonomia  differenziata,  delle  informazioni
risultanti dalla relazione-questionario. 
    Le informazioni acquisite attraverso la relazione -  questionario
del Collegio dei revisori rappresentano,  altresi',  un  ausilio  per
l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie,  cui
spetta riferire al Parlamento in ordine  agli  andamenti  complessivi
della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge  5  giugno  2003,  n.
131). 
    2. Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato
ai necessari aggiornamenti  e,  nel  contempo,  alla  semplificazione
degli oneri informativi, tiene conto dei principali profili  che,  in
termini di giudizio prognostico di attendibilita', possono  rivelarsi
critici per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente. 
    Permane l'attenzione sulla corretta applicazione  degli  istituti
dell'armonizzazione contabile necessari  a  garantire  la  stabilita'
finanziaria dell'ente, con riferimento alle verifiche sulle  voci  di
bilancio che possono risultare di incerta copertura, anche attraverso
l'esame  dell'adeguatezza  degli  accantonamenti   per   le   diverse
tipologie di rischio. 
    Oltre alle ricorrenti analisi sulla  regolarita'  della  gestione
amministrativa,  della  gestione  contabile,   sulla   sostenibilita'
dell'indebitamento e sul rispetto dei vincoli  di  finanza  pubblica,
specifici ambiti di indagine riguardano, per il  riflesso  che  hanno
sull'equilibrio del bilancio regionale, le  gestioni  delle  societa'
partecipate e del servizio sanitario  regionale,  con  verifiche  sul
disavanzo sanitario. 
     Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee guida  sul
bilancio di  previsione  (deliberazione  n.  3/SEZAUT/2022/INPR),  un
ambito del questionario e' dedicato alle  verifiche  sullo  stato  di
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (di  seguito,
anche PNRR).  L'obiettivo  e'  dare  evidenza  all'avanzamento  degli
investimenti previsti a livello territoriale, dei  loro  progressi  e
delle eventuali difficolta' riscontrate. 
    Le regioni e le province autonome risultano  aver  gia'  adottato
una struttura di governance per conseguire gli obiettivi nei  termini
previsti (deliberazione  n.  3/SEZAUT/2023/FRG,  recante  «Contributo
alla relazione ex art. 7, comma 7, decreto-legge  n.  77/2021»).  Per
gli enti, nel  triennio  ora  considerato,  rileva  la  capacita'  di
programmazione, la  disponibilita'  finanziaria  ed  il  possesso  di
adeguate risorse professionali per la gestione di complessi programmi
di spesa. Il necessario rafforzamento delle strutture  amministrative
e' stato preso in esame dal Legislatore  statale  nelle  disposizioni
del decreto-legge  n.  80/2021  e  nei  successivi  decreti-legge  n.
36/2022 e n. 13/2023. 
    In virtu' dell'art. 11, decreto-legge n. 36/2022, al solo fine di
consentire  l'attuazione  dei  progetti  del  PNRR,  le  regioni  che
provvedono alla realizzazione degli  interventi  possono  programmare
anche assunzioni a tempo determinato, aggiuntive  rispetto  a  quelle
finanziate con risorse del PNRR, previa asseverazione  da  parte  del
Collegio dei revisori dell'equilibrio pluriennale di bilancio  e  nel
rispetto dei limiti di spesa. 
    Le linee di investimento attivate dal PNRR coinvolgono,  per  una
quota rilevante, le autonomie  territoriali  e  il  decreto-legge  n.
13/2023, per evitare che  eventuali  carenze  di  liquidita'  possano
inficiare il rispetto del cronoprogramma degli investimenti, ha anche
previsto che gli enti territoriali possano chiedere  direttamente  al
Mef le anticipazioni di liquidita', a valere sulle risorse del  PNRR,
(art. 9, comma 6, decreto-legge n. 152/2021 come modificato dall'art.
6  del  decreto-legge  n.  13/2023),  con  obbligo  di   restituzione
nell'ipotesi di mancata realizzazione degli investimenti. 
    I ricordati profili vengono presi in esame nella sezione PNRR del
questionario, che prevede una nuova tabella, con l'intento di fornire
un adeguato ausilio all'organo di  revisione,  nonche'  alle  Sezioni
regionali, ai fini di un efficace  e  tempestivo  monitoraggio  dello
stato di attuazione dei progetti collegati al PNRR. 
    Per ottenere un  quadro  omogeneo  degli  interventi  attivati  e
verificarne  lo  stato  di  avanzamento  finanziario,  procedurale  e
fisico, la tabella dovra' essere compilata con  riferimento  ai  dati
aggiornati alla data del 30 giugno 2023. 
    Come  meglio  specificato  nella  nota  metodologica,   anch'essa
allegata alle presenti linee guida, i  termini  per  la  trasmissione
della tabella saranno indipendenti rispetto a quelli per l'invio  del
questionario stesso. 
    In particolare, l'organo di revisione sara' tenuto a compilare  e
trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine
del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30
giugno 2023). 
    Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31
dicembre 2023, la tabella verra' nuovamente  sottoposta  al  Collegio
dei revisori, secondo  le  modalita'  che  saranno,  successivamente,
indicate da questa sezione. 
    Per  semplificare  l'attivita'  del  Collegio  dei  revisori,  la
tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata da  una
nota metodologica esplicativa. 
    In particolare, i dati gia' inseriti riguardano i  CUP,  riferiti
ad ogni singola regione o provincia autonoma, registrati nella  banca
dati  «PCM-DIPE»  nonche'  quelli  presenti,  per  ogni  ente,  nella
piattaforma ReGiS. 
    Come e' stato evidenziato da  questa  sezione  (deliberazioni  n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n.  18/SEZAUT/2022/INPR, n.  3/SEZAUT/2023/FRG),
nella banca dati «PCM-DIPE» sono classificati i progetti candidati  a
essere  finanziati  o  cofinanziati  nell'ambito  del  PNRR,  perche'
correlati ad investimenti pubblici associati dall'ente a  tale  linea
di finanziamento  gia'  in  fase  di  generazione  del  codice  unico
progetto. 
    Il  Collegio  dei  revisori  e'  tenuto  a  segnalare   eventuali
incoerenze o discrasie tra i dati precompilati e quelli  in  possesso
della regione/provincia  autonoma.  Nello  specifico,  devono  essere
valorizzati anche gli ulteriori CUP che risultino attivati, secondo i
dati dell'ente, rispetto a quelli gia' inseriti.  Tale  riscontro  da
parte dell'organo di revisione, oltre a fornire possibili  indizi  di
criticita' alla Sezione regionale di  controllo  sul  panorama  degli
interventi, sara' anche di  impulso  agli  enti  per  il  corretto  e
tempestivo  inserimento   degli   eventuali   dati   mancanti   nella
piattaforma  ReGiS  (cfr.   circolare   27   aprile   2023   n.   19,
Mef-Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante «Utilizzo  del
sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR  e  modalita'  di  attivazione
delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria
NGEU», in cui si prevede  l'abilitazione  dei  soggetti  attuatori  a
provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito  del  sistema
ReGiS, dei codici unici di  progetto  ammessi  al  finanziamento  del
PNRR, nonche' ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o
integrazioni delle informazioni gia' registrate). 
    Il complesso quadro regolatorio del PNRR  prevede  una  serie  di
momenti di verifica e monitoraggio nell'ambito dei soggetti  titolari
degli interventi e di quelli preposti alla sua  attuazione  e  affida
alle diverse articolazioni (territoriali e centrali) della Corte  dei
conti il controllo circa l'acquisizione  e  l'impiego  delle  risorse
finanziarie provenienti dai fondi del PNRR.  I  controlli  gestionali
sull'attuazione del PNRR si alimentano  anche  delle  risultanze  dei
controlli finanziari (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR), pertanto
nella tabella sono richieste, secondo il ricordato schema  temporale,
anche  le  principali  informazioni  sui  dati  finanziari  e  quelle
relative allo stato del cronoprogramma dell'investimento. 
    L'acquisizione di  tali  elementi  assolve  ad  una  esigenza  di
coordinamento delle attivita' di verifica  sull'attuazione  del  PNRR
svolte sul territorio dalle Sezioni regionali. In particolare, questa
iniziativa, persegue il duplice  obiettivo  di  consentire  la  piena
omogeneita' e  quindi  sovrapponibilita'  dei  dati  acquisiti  e  di
evitare  ulteriori  appesantimenti  da  adempimenti  informativi,  in
quanto la  tabella  rappresenta  l'unico  strumento  di  acquisizione
massiva di informazioni sull'avanzamento procedurale,  finanziario  e
fisico dei progetti PNRR/PNC da  parte  delle  Sezioni  regionali  di
controllo, mentre non  e'  preclusa  la  possibilita'  di  richiedere
ulteriori elementi informativi nell'ambito dei  controlli  gestionali
su specifiche amministrazioni. 
     3. Di seguito si illustrano,  in  modo  sintetico,  le  aree  di
verifica per il Collegio dei revisori: 
      la   prima   sezione   (Domande   preliminari)   realizza   una
ricognizione dei principali  adempimenti  di  carattere  contabile  e
finanziario correlati alla programmazione e prevede la conferma anche
di alcuni quesiti relativi all'analisi della programmazione regionale
in relazione ai diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals,
SDGs)  dell'Agenda  2030  delle  Nazioni  unite   per   lo   sviluppo
sostenibile.  Infatti,  l'analisi  delle   risposte   pervenute   con
riferimento al precedente questionario  del  bilancio  di  previsione
2022-2024 (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR) denota una  crescente
attenzione delle regioni sulla necessita' di declinare la politica di
bilancio in modo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 ma  tale
prospettiva non appare sviluppata  in  modo  omogeneo  nelle  diverse
realta' territoriali; 
      la seconda sezione (Regolarita' della gestione amministrativa e
contabile) affronta, in diversi quesiti, le problematiche  gestionali
riguardanti la spesa del personale,  con  particolare  attenzione  ai
profili attuativi della disciplina di cui all'art. 33, comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno  2019,  n.  58.   Per  le  assunzioni  a  tempo
indeterminato, la disposizione  in  esame  ha  introdotto  una  nuova
disciplina  di  determinazione  delle  capacita'  assunzionali  delle
regioni a statuto ordinario, secondo un articolato sistema basato sul
concetto di «sostenibilita' finanziaria» della spesa complessiva  per
tutto il personale dipendente, parametrata alla media  delle  entrate
correnti nell'ultimo triennio, e su valori soglia, differenziati  per
fasce  demografiche,  che  consentono  determinate   percentuali   di
incremento massimo annuale della spesa del personale. In  materia  e'
intervenuta  la  disposizione  dell'art.   14,   comma   3-bis,   del
decreto-legge n. 176/2022, convertito dalla legge n.  6/2023  che  ha
interpretato l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, ai fini del computo dell'incidenza della spesa di personale sulla
media delle entrate  correnti.  La  spesa  di  personale  continua  a
rappresentare un aggregato significativo e il Collegio  dei  revisori
e' tenuto ad asseverare che le relative previsioni per le  assunzioni
a tempo indeterminato, programmate nell'apposita  sezione  del  Piano
integrato di  attivita'  e  organizzazione  (PIAO),  garantiscano  il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. Come  e'  noto,  il
nuovo documento  unico  di  programmazione  e  governance  introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021 e regolamentato dal  decreto
n. 132/2022, ingloba i precedenti piani (sui fabbisogni del personale
nonche' delle performance, del lavoro agile, della parita' di genere,
dell'anticorruzione), con  l'obiettivo  di  semplificare  l'attivita'
amministrativa e di perseguire una maggiore  qualita'  e  trasparenza
nei servizi resi ai cittadini. Nella sezione in esame,  si  rammenta,
infine,  la   necessita'   di   verificare   la   correttezza   della
quantificazione e dell'accantonamento delle risorse da  destinare  ai
rinnovi contrattuali, secondo quanto previsto dal principio contabile
applicato concernente  la  contabilita'  finanziaria  (paragrafo  5.2
dell'allegato 4/2 al decreto legislativo. n. 118/2011); 
      la terza sezione (Gestione contabile) propone alcuni quesiti in
ordine  alle  coperture  finanziarie  finalizzate  al   conseguimento
dell'equilibrio di bilancio, nonche' al ripiano del disavanzo, le cui
regole sono subordinate al  progressivo  e  coerente  risanamento  in
relazione   alle   responsabilita'   di   mandato    assunte    dagli
amministratori,  con riferimento alla sostenibilita', in  termini  di
proporzioni tra  debiti  e  accantonamenti  pluriennali  e  correlati
benefici  (cfr.  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  235/2021).  Le
novita' prese in esame  in  questa  sezione  riguardano  la  facolta'
prevista per le regioni e le province  autonome  dall'art.  5,  comma
6-bis, del decreto-legge  n.  144/2022,  convertito  dalla  legge  n.
175/2022, come sostituito dall'art. 1,  comma  824,  della  legge  n.
197/2022, di utilizzare, ferme restando le  priorita'  relative  alla
copertura  dei  debiti  fuori  bilancio  e  alla  salvaguardia  degli
equilibri, la quota libera dell'avanzo di  amministrazione  dell'anno
precedente,  dopo  l'approvazione  del  rendiconto   della   gestione
dell'esercizio 2022 da parte della giunta  regionale  o  provinciale,
per finanziare spese correnti connesse  all'emergenza  energetica  in
corso. Va evidenziato che sempre con riferimento alla  copertura  dei
maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali  e  dalle
aziende del servizio sanitario, la legge  di  bilancio  2023  (art.1,
comma 822, legge n. 197/2022) ha autorizzato gli enti di cui all'art.
2 del decreto  legislativo.  n.  118/2011,  tra  cui  le  regioni,  a
utilizzare le quote di avanzo vincolato di amministrazione,  riferite
ad interventi conclusi o gia' finanziati negli  anni  precedenti  con
risorse  proprie,  non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti   gia'
contratte  e  con  esclusione  delle  somme  relative  alle  funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle  prestazioni.  Le  risorse
svincolate possono essere usate anche per la copertura del  disavanzo
della gestione 2022 delle aziende del servizio  sanitario,  derivante
dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla  pandemia  da
COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonche' per contributi
volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari  delle  fonti
energetiche  e  per  le  altre  finalita'   previste   dalla   citata
disciplina. Peraltro, il comma 823 del richiamato art. 1 della  legge
di bilancio  2023  ha  rinviato  per  le  modalita'  attuative  della
disciplina ad un successivo decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, poi adottato in data 27  aprile  2023,  all'esito  del
parere  favorevole  (intervenuto  in  data  19  aprile  2023)   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome. 
    Ulteriore profilo oggetto di indagine  nel  questionario  attiene
alla scelta operata  dall'ente  con  riferimento  all'utilizzo  delle
facolta'  previste  dall'art.  1,  commi  222-230,  della  legge   n.
197/2022,  concernente  l'annullamento  automatico  («stralcio»)  dei
carichi di importo residuo fino a mille  euro  affidati  agli  agenti
della riscossione (periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015), potendo
la  regione  adottare,  nelle  forme   previste   dalla   legge,   il
provvedimento con il quale stabilisce di non applicare lo stralcio di
sanzioni e interessi (disciplina di cui all'art. 1, commi 227 e 228),
oppure optare per  la  scelta  opposta  e  deliberare  l'annullamento
completo del debito di importo residuo fino a mille euro, comprensivo
di  capitale,  interessi  e  sanzioni  (art.  1,   comma   222).   In
quest'ultima ipotesi, l'eventuale disavanzo causato  dalla  decisione
operata deve essere ripianato in  non  piu'  di  cinque  anni.  Nella
medesima sezione sono contenute, altresi', verifiche per le  voci  di
bilancio che possono risultare di incerta  copertura,  attraverso  le
informazioni sull'adeguatezza degli  accantonamenti  per  le  diverse
tipologie  di  rischio  (contenzioso,  altre  passivita'  potenziali,
perdite di societa' partecipate, garanzia debiti commerciali); 
      la quarta sezione (Sostenibilita' dell'indebitamento e rispetto
dei vincoli) e' intesa,  tradizionalmente,  a  valutare  il  rispetto
delle norme in tema di indebitamento, considerando gli accantonamenti
anche in relazione ad eventuali garanzie prestate a favore di enti  o
di  altri  soggetti,  nonche'  gli  oneri  per  strumenti  finanziari
derivati; 
      la quinta sezione (Organismi partecipati) pone l'accento  sulle
verifiche volte ad accertare se nel  bilancio  di  previsione  l'ente
abbia debitamente tenuto conto degli effetti di eventuali  operazioni
di  acquisizione  di  nuove  partecipazioni  societarie,  aumenti  di
capitale o altre operazioni straordinarie, indicandone l'impatto.  E'
richiesto al Collegio dei  revisori  uno  specifico  controllo  sulla
presenza di societa' in perdita nel periodo  2020-2022,  al  fine  di
accertare se i risultati negativi  di  esercizio  siano  ascrivibili,
specificamente, agli effetti della pandemia, nonche'  se  il  ripiano
delle perdite sia stato posticipato ai sensi dell'art.  6,  comma  2,
decreto-legge  n.  23/2020,  tenuto  conto  che,  in  relazione  alla
pandemia, per le perdite 2020 l'accantonamento non e' dovuto ai sensi
dell'art. 10, comma  6-bis,  decreto-legge  n.  77/2021  (cfr.  terza
sezione  «Gestione  contabile»).  Infine,  il   quesito   concernente
eventuali trasferimenti straordinari agli organismi  partecipati  per
fronteggiare  le  difficolta'  economico-patrimoniali  indotte  dalla
pandemia  e'  stato  integrato  con  riguardo   all'ipotesi   che   i
finanziamenti aggiuntivi  siano  connessi  all'incremento  dei  costi
energetici   o   per   compensare   i   maggiori   oneri    derivanti
dall'adeguamento dei prezzari  in  materia  di  appalti  pubblici  di
lavori, in  virtu'  dell'art.  26,  comma  1,  del  decreto-legge  n.
50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022; 
      la sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica)  si
sofferma sul rispetto degli equilibri, previsti  dall'art.  1,  comma
821, della legge n. 145/2018, nonche' sulla coerenza  della  gestione
del bilancio con gli obiettivi dell'equilibrio di competenza. Prevede
uno scrutinio di conformita'  degli  stanziamenti  a  titolo  di  FPV
secondo quanto previsto dal punto 5.4 del principio contabile di  cui
all'allegato 4/2, decreto legislativo. n. 118/2011; 
      la settima sezione (Servizio sanitario regionale),  oggetto  di
semplificazione, e' intesa a raccogliere le  principali  informazioni
sul bilancio economico consolidato, sul  finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale, sul disavanzo sanitario e sui debiti  pregressi.
Di interesse gli effetti delle recenti disposizioni  della  legge  di
bilancio 2023, con riferimento all'adozione dei  piani  regionali  di
potenziamento delle cure palliative (art. 5, comma  4-bis,  legge  n.
38/2010, inserito dall'art. 1, comma 83, della legge n. 197/2022), la
cui  presentazione  e  relativa  attuazione  costituisce  adempimento
regionale ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato; 
      l'ottava sezione (Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza)
contiene anche alcuni quesiti di interesse per l'ambito della sanita'
regionale, strettamente correlati alla Missione n. 6 del PNRR. A  tal
riguardo,  e'  stata  prevista   una   verifica   sull'adozione   del
provvedimento generale di programmazione dell'assistenza territoriale
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto ministeriale 23 maggio 2022,
n. 77. Inoltre, e' stato posto uno specifico  focus  sull'adeguamento
dell'organizzazione dell'assistenza territoriale  e  del  sistema  di
prevenzione sulla base degli standard di cui al citato decreto n.  77
del 23 maggio 2022, in coerenza anche con gli  investimenti  previsti
dalla Missione 6, Componente  1,  del  PNRR  e  tenendo  conto  delle
previsioni di cui all'art. 1, comma 274, legge n.  234/2021.  Infine,
e' stato inserito un quesito per verificare se  l'aggiudicazione  dei
progetti esecutivi afferenti agli investimenti PNRR M6C1,  intervento
1.1 (Case  delle  comunita')  ed  1.3  (Ospedali  di  comunita')  sia
intervenuta nei termini previsti da target ITA del 31 marzo 2023. 
    Sotto  un  profilo  generale,  la  sezione  in  esame  e'   stata
decisamente snellita, rispetto  a  quella  contenuta  nel  precedente
questionario. In particolare, sono state espunte tutte  le  richieste
correlate alle prime misure organizzative coeve alla  fase  di  avvio
del  PNRR  anche  perche',  dall'esame  delle  risposte  fornite   al
precedente questionario, emerge un quadro  sostanzialmente  positivo,
in forza del quale la maggior parte delle regioni  e  delle  province
autonome risultano aver  dato  seguito  alle  preliminari  misure  di
governance richieste in qualita' di enti attuatori.  Le  ulteriori  e
attuali informazioni necessarie per il monitoraggio dell'andamento in
sede territoriale del PNRR, nel periodo considerato, sono, come  gia'
evidenziato, prevalentemente ricavabili dalla  compilazione,  secondo
le modalita' descritte nella nota metodologica, della  nuova  tabella
allegata al questionario (vedi quesito n. 12 della sezione in esame). 
    In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono  essere
inserite delle note per integrare  la  relazione  con  circostanziati
elementi informativi aggiuntivi. 
    4. Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui
bilanci regionali di previsione 2023-2025 e'  volto  a  integrare  le
informazioni contabili  presenti  nella  Banca  dati  della  pubblica
amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti  in  ottemperanza  agli
obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di  bilancio  di  cui
all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili
analitici (allegati n. 6 e 7) e  al  piano  degli  indicatori  e  dei
risultati, ma anche  ai  numerosi  allegati  obbligatori  previsti  a
corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3,  del
decreto legislativo. n. 118/2011; punto 9.2 del  principio  contabile
applicato 4/1). 
    Va ribadita l'importanza della correttezza e della  tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel  rispetto  dei  termini  previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n.  113/2016.  Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale,  altresi',  alla  elaborazione
dei  flussi  informativi  necessari  al  consolidamento   dei   conti
pubblici,  per  la  quale   e'   essenziale   assicurare   la   piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i  documenti  contabili
approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o  elaborati
dai software gestionali dei singoli enti. 
    E' compito specifico dei revisori dei conti presso le  regioni  e
le province  autonome  verificare  che  i  canali  informativi  sopra
richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle
competenti strutture amministrative la  necessita'  di  integrare  le
informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. 
    A tal fine, i revisori si devono registrare nel  sistema  BDAP  -
Bilanci armonizzati,  per  accedere  in  visualizzazione  a  tutti  i
documenti contabili dell'ente di  competenza  in  esso  presenti.  La
registrazione potra' essere eseguita sia dal Presidente del  Collegio
dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del  Collegio  dei  revisori
(CCR) e dovra' essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova
Registrazione» presente nella sezione  «Area  operatori  BDAP»  della
home-page di BDAP: https://openbdap.mef.gov.it/ 
    Per qualsiasi supporto  di  tipo  tecnico  alla  registrazione  e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home-page. 
    Per    procedere,     invece,     alla     compilazione     della
relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito
della     Corte     dei     conti,      area      Servizi,      link:
https://servizionline.corteconti.it/  e  accedere  alla   piattaforma
dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari  Finanza
Territoriale», tramite utenza SPID. Alternativamente, il link diretto
e' https://questionari.corteconti.it/survey/. Nella  home-page  della
nuova piattaforma «Questionari Finanza Territoriale»  si  presentera'
l'elenco  dei  questionari  disponibili  per   la   compilazione.   I
questionari  inviati  sono   consultabili   direttamente   anche   in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu  «Documenti
› Interrogazione questionari esterni». 
    Per quanto attiene alla compilazione dell'allegata  tabella,  nel
portale «Questionari  Enti  Territoriali»,  sara'  presente  la  voce
«Tabella   PNRR   2023»,   con   riferimento    ad    ogni    singola
regione/provincia autonoma, con la possibilita' di essere indirizzati
ad una pagina dedicata  contenente  la  «Nota  metodologica»  con  le
istruzioni per la compilazione  e  il  successivo  invio  tramite  la
piattaforma Con.Te., compresa la data di inizio e di termine  per  la
compilazione e il link per scaricare il file in formato excel. 
    Una volta terminata la compilazione, il file excel dovra'  essere
caricato sul sistema Con.Te. dal menu «Documenti  ›  Invio  da  EETT»
inserendo i seguenti parametri: 
      esercizio: «2023»; fase: «Preventivo»;  adempimento  normativo:
«Questionari Regioni/P.A.»; tipo documento: «Elenco interventi PNRR o
PNC Regioni/P.A.». 
    Non sono ammesse differenti  modalita'  di  trasmissione  per  il
questionario e l'allegata tabella. 
    I nuovi utenti non ancora profilati sul  sistema  FiTNet,  sempre
provvisti di utenza SPID di secondo  livello,  al  primo  accesso  al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. 
    La procedura  informatica  guidera'  l'utente  alla  compilazione
della richiesta di abilitazione  al  nuovo  profilo,  attraverso  una
pagina di registrazione,  che  indichera'  «step  by  step»  le  fasi
tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare l'assistenza tecnica del  proprio  provider,  mentre,  per
problematiche   inerenti   alla   compilazione   del    questionario,
nell'applicativo «Questionari Finanza Territoriale»  sara'  possibile
contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza». 
    Occorre, altresi', evidenziare  che,  per  esigenze  legate  allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile  on-line
potra' mostrare talune  differenze  di  carattere  meramente  formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. 
    La Sezione delle  autonomie  comunichera',  attraverso  specifico
avviso  sul  portale  FiTNet/Con.Te.,  il  momento   in   cui   sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.