Allegato
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI,
DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL BILANCIO DI
PREVISIONE 2023-2025 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E
SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
1. Premessa.
In applicazione dei commi 166 e 167 dell'art. 1 della legge n.
266/2005, le presenti linee guida definiscono unitariamente i criteri
cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria
degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio
di previsione per il triennio 2023-2025 e accompagnano il relativo
questionario ad esse allegato.
Allo stesso tempo rappresentano un supporto per lo svolgimento
dei controlli finanziari sugli enti locali, favorendo una diffusione
generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare
riferimento a quelle relative al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di
coordinamento finanziario, ai fini della tutela dell'unita' economica
della Repubblica e, nel contempo, del coordinamento della finanza
pubblica, nell'alveo di un modello di controllo compatibile con
l'autonomia degli enti costituzionalmente tutelata.
Le presenti linee guida, che non limitano la facolta' di
ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle sezioni regionali
di controllo, potranno essere di ausilio anche per le attivita' delle
sezioni delle regioni a statuto speciale e delle due province
autonome, nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata a esse
applicabili: in tale ottica, i revisori dei predetti enti avranno
cura di richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti,
la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella
nazionale.
Le informazioni acquisite attraverso la relazione-questionario
dell'organo dei revisori rappresentano, altresi', un ausilio per
l'esercizio delle stesse funzioni della Sezione delle autonomie, cui
spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi
della finanza regionale (art. 7, comma 7, legge 5 giugno 2003, n.
131).
Prima di esaminare le principali novita' normative che
caratterizzano il ciclo di bilancio 2023-2025, pare opportuno
richiamare la risposta del comitato direttivo della Struttura di
governo della riforma 1.15 del PNRR alla specifica richiesta di
chiarimento formulata dalla commissione ARCONET inerente, tra
l'altro, ai rapporti che all'esito del varo della riforma,
intercorreranno tra la contabilita' economico-patrimoniale e quella
finanziaria. La riforma concordata con l'Europa consiste infatti nel
«Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di
contabilita' economico-patrimoniale Accrual» e si pone l'obiettivo
d'implementare un sistema di contabilita', in attuazione della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, basato sul principio Accrual, in
linea con il percorso gia' delineato a livello internazionale ed
europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle
Pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPSAS).
Ad avviso del comitato direttivo, a seguito dell'entrata a regime
della riforma «Accrual» delle Pubbliche amministrazioni:
1) la contabilita' economico patrimoniale non sostituira' la
contabilita' finanziaria che conservera' il ruolo di contabilita'
autorizzatoria;
2) la contabilita' finanziaria sara' integrata con il nuovo
sistema di contabilita' economico patrimoniale secondo il modello
utilizzato dallo Stato (cfr. resoconto riunione della commissione
ARCONET del 15 febbraio 2023).
2. Le novita' normative di rilievo.
Il questionario allegato alle presenti linee guida, improntato ai
necessari aggiornamenti e, nel contempo, alla semplificazione degli
oneri informativi, tiene conto dei principali profili che, in termini
di giudizio prognostico di attendibilita', possono rivelarsi critici
per la sana gestione economico-finanziaria dell'ente.
In linea generale, permane l'attenzione sulla corretta
applicazione degli istituti dell'armonizzazione contabile necessari a
garantire la stabilita' finanziaria dell'ente, anche in
considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le
obbligazioni secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata.
Piu' nel dettaglio, oltre a soffermarsi sul rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, sull'osservanza del vincolo previsto in materia
di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione e su
ogni altra grave irregolarita' contabile potenziale, il questionario
- rimanendo, in relazione ai citati aspetti, sostanzialmente
invariato rispetto alle precedenti edizioni - da conto delle
principali novita' che caratterizzano la programmazione 2023-2025.
Anche per il 2023, si e' fatto ricorso all'esercizio provvisorio,
originariamente autorizzato con decreto ministeriale del 13 dicembre
2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali
e' stato differito al 31 marzo 2023; successivamente l'art. 1, comma
775, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente differito il
termine al 30 aprile 2023, da ultimo prorogato al 31 maggio 2023, dal
decreto ministeriale 19 aprile 2023.
Come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione
dei prossimi sara' caratterizzata dall'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni
sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e
sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e
rendicontazione di ingenti quantita' di risorse di parte capitale.
Per altro sul versante della spesa corrente, possono
concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della
sostenibilita' finanziaria degli interventi che, una volta a regime,
generano incrementi di spesa corrente.
La programmazione rischia di essere inoltre caratterizzata dalle
perduranti criticita' conseguenti alla crisi pandemica e da ultimo
dai consistenti incrementi dei costi energetici.
Con riferimento a tali ultimi aspetti, archiviata la gran parte
delle misure di flessibilita' disposte dalla legislazione
emergenziale, tra le misure piu' significative introdotte per
liberare risorse, si segnala che per la copertura dei maggiori costi
energetici sostenuti dagli enti territoriali e dalle aziende del
servizio sanitario, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 822,
legge n. 197/2022) ha autorizzato le regioni, gli enti locali e i
loro enti strumentali a utilizzare le quote di avanzo vincolato di
amministrazione, non gravate da obbligazioni sottostanti gia'
contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse
svincolate possono essere usate anche per la copertura del disavanzo
della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario, derivante
dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia
COVID-19 e alla crescita dei costi energetici, nonche' per contributi
volti ad attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti
energetiche.
Di rilievo, inoltre, la facolta' prevista dall'art. 1, comma 775,
della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 187, comma 2, del TUEL, consente di
approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.
Trattandosi di norme finalizzate a rendere disponibili risorse
per dare copertura, in via straordinaria, a spese emergenziali, si
rappresenta la necessita', gia' fatta rilevare in occasione delle
precedenti linee guida, di limitarne l'applicazione ai soli casi
espressamente previsti in ossequio al carattere derogatorio della
disciplina e di tenere conto della loro provvisorieta' evitando di
finanziare, con le risorse in questione, spese a carattere
pluriennale.
Trovano conferma, anche per il 2023, le misure derogatorie alla
specifica disciplina di settore in materia di spesa per il personale,
introdotte per le esigenze di gestione delle risorse rinvenienti dal
PNRR. Tra queste vanno ricordate: la deroga ai limiti di spesa di cui
all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per le
assunzioni a tempo determinato per il potenziamento amministrativo
degli enti (art. 31-bis, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)
utilizzabile anche dagli enti strutturalmente deficitari, oppure in
procedura di predissesto od anche in dissesto, subordinatamente alle
verifiche contemplate dalla richiamata normativa; e le assunzioni a
tempo determinato a carico delle risorse PNRR (art. 9, comma 18-bis,
decreto-legge n. 152/2021).
In tema di programmazione delle spese di personale va poi
rammentato che - anche dopo l'emanazione dell'art. 6 del
decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, che ha inserito il Piano dei
fabbisogni di personale nel PIAO e la approvazione di quest'ultimo
dopo quella del bilancio di previsione - il DUP dovra' procedere
all'individuazione delle risorse finanziarie da destinare ai
fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per
quello in servizio e nei limiti delle facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita'
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior andamento dei
servizi.
Una disciplina derogatoria in relazione alle esigenze di sviluppo
tempestivo delle previsioni del PNRR e', inoltre, prevista per la
gestione in conto capitale. In particolare, va considerata la
possibilita', fino al 2026, d'iscrivere in bilancio i finanziamenti
di derivazione statale ed europea anche in esercizio provvisorio o
nella gestione provvisoria; la possibilita' di accertamento delle
entrate da risorse PNRR e PNC sulla base della delibera di riparto
senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (art. 15,
decreto-legge n. 77/2021); la possibilita' di ottenere anticipazioni
di cassa dal MEF in qualita' di soggetto attuatore (art. 15, comma
4-bis, decreto-legge n. 77/2021); la possibilita' di affidare la
progettazione, richiesta per la partecipazione agli avvisi e ai bandi
del PNRR, senza dover inserire la relativa opera nei documenti di
programmazione ex art. 21 del codice dei contratti pubblici (art.
6-bis del decreto-legge n. 152/2021); la possibilita' di
utilizzazione delle quote vincolate non impegnate, confluite in
avanzo di amministrazione, anche per gli enti in disavanzo in deroga
ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3, decreto-legge n. 77/2021).
Occorrera', quindi, un'attenta osservazione di questa parte del
bilancio, unitamente alle verifiche sulla corretta applicazione delle
regole poste dal decreto MEF 11 ottobre 2021 che disciplina le
procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste
nell'ambito del PNRR.
In funzione di quanto fin qui premesso, il questionario e' stato
articolato in una sezione dedicata alle domande preliminari e in sei
sezioni a carattere tematico integrate con alcune schede per il
riepilogo dei dati contabili di riferimento ritenuti piu'
significativi.
Di seguito si da' illustrazione, in modo sintetico, dei
principali aspetti gestionali attenzionati, il tutto nel quadro di
una strategia complessiva dell'attivita' di controllo che mira a
individuare gli indicatori essenziali della sana gestione,
recuperando spazi e risorse da destinare al nuovo e specifico compito
di monitoraggio complessivo del PNRR.
3. Equilibri e gestione finanziaria.
Per la gestione ordinaria, il questionario bilancio preventivo
2023-2025, pur mantenendo il tradizionale impianto strutturale, si
incentra sulle aree di maggiore interesse per la verifica del
rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e complessivi.
Un primo aspetto di rilievo e' rappresentato dal conguaglio
finale a seguito delle certificazioni dei ristori Covid. Nella
programmazione gli enti dovranno considerare che a seguito di un
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, da
adottare entro il 31 ottobre 2023, previa Intesa in Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali, saranno indicati i criteri e le modalita'
per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e
dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo
conto delle risorse assegnate, a vario titolo dallo Stato, a ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese correlate. Il decreto
ministeriale provvedera', altresi', all'eventuale regolazione dei
rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane,
ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione
dell'importo assegnato nel biennio 2020-2021 e, nel caso di risorse
ricevute in eccesso da parte dei sopracitati comparti, e' previsto il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Anche nel 2023, per gli equilibri correnti potranno essere
utilizzati i proventi da alienazioni patrimoniali a copertura delle
quote capitale per l'ammortamento dei debiti, in quanto tale facolta'
e' ammessa a regime dall'ordinamento contabile per effetto della
previsione dell'art. 11-bis, comma 4, decreto-legge 14 dicembre 2018,
n. 135.
Con riferimento ad alcuni specifici aspetti delle entrate, si
ricorda che:
a) per quanto riguarda l'IMU, le previsioni 2023 (e per i due
anni successivi) dovrebbero tenere conto delle cessazioni delle
diverse esenzioni previste dai decreti emanati in conseguenza
dell'emergenza COVID;
b) dovrebbero essere poi superate le difficolta',
precedentemente evidenziate, per le entrate da addizionale IRPEF
legate all'accertamento per cassa sulla base dell'importo accertato
nel secondo esercizio precedente, in considerazione, anche in questo
caso, del progressivo superamento della crisi pandemica;
c) si conferma la necessita' che l'iscrizione in bilancio della
TARI vada condizionata alla validazione del Piano economico
finanziario (PEF) che abbraccia l'intero periodo regolatorio
2023-2025. La condizione di necessario equilibrio costi-ricavi in
questo servizio, spesso disattesa, puo' costituire un «vulnus» per
l'equilibrio della parte corrente del bilancio;
d) le previsioni dell'imposta di soggiorno dovranno essere
effettuate sulla base di stime prudenti pur nella prospettiva di un
consolidamento della ripresa delle attivita' turistico-ricreative.
Un ruolo essenziale nell'ottica del perseguimento degli equilibri
e' poi rappresentato, come di consueto, dalla attenta gestione degli
accantonamenti volti a dare copertura a possibili oneri futuri,
derivanti da impegni piu' o meno certi sia per il loro ammontare che
per la loro scadenza.
Per quanto riguarda la spesa del personale in particolare, dopo
aver sostenuto gli oneri conseguenti alla firma del contratto
2019-2021, nell'esercizio 2023 sara' necessario provvedere agli
accantonamenti per il mancato rinnovo del contratto 2022-2024.
Occorre poi tener conto della circostanza che il costo dei rinnovi
contrattuali si riflette sui parametri per misurare gli spazi
assunzionali basati sul rapporto fra spese di personale ed entrate
correnti. Un aumento dei relativi oneri rischia di far venir meno i
vantaggi della virtuosita' e delle facolta' assunzionali previste dal
PNRR, ex art. 3-ter del decreto-legge n. 80/2021.
Nel questionario sul previsionale 2023-2025, si conferma il focus
sulla puntuale applicazione delle previsioni di cui all'art. 52 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito dalla legge 23 luglio
2021, n. 106).
I quesiti, in particolare, intendono monitorare i seguenti
profili:
1) le modalita' di ripiano, eventualmente assunte dall'ente,
del maggior disavanzo da FAL emerso in occasione della ricostituzione
del Fondo anticipazioni liquidita' (FAL) a rendiconto 2019, giusta
previsione di cui all'art. 39-ter, comma 1, decreto-legge n.
162/2019. L'art. 52, comma 1-bis, prevede che il maggior disavanzo
registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e al
netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020,
venga ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti entro il
termine massimo di 10 anni;
2) il rispetto delle nuove modalita' di contabilizzazione del
Fondo anticipazioni di liquidita' disciplinate dall'art. 52, comma
1-ter, recepite dal punto 3.20-bis del principio contabile applicato
di cui all. 4/2, decreto legislativo n. 118/2011 (come modificato dal
decreto ministeriale 1° settembre 2021);
3) l'importo dell'effettivo recupero del disavanzo da FAL nel
2022, al netto del vantaggio derivante dall'utilizzo del fondo
previsto dall'art. 52, comma 1. L'art. 52, comma 1-quater, prevede
che il maggior recupero del disavanzo da FAL registrato nel 2021,
conseguente all'utilizzo del fondo, «puo' non essere applicato al
bilancio degli esercizi successivi». Il quesito, formulato sia per il
bilancio di previsione che per il consuntivo, mira ad individuare
l'esatto importo del disavanzo da FAL recuperato nel 2022, al netto
del vantaggio derivante dall'applicazione della norma in parola, con
possibilita' per chi si e' giovato del contributo statale, di
anticipare il rientro dal disavanzo.
Per quel che concerne il Fondo crediti di dubbia esigibilita'
(FCDE), si registra l'assenza di significative novita' normative; i
quesiti rivolti ai revisori sono pertanto finalizzati, come per la
passata edizione dei questionari, alla verifica della regolarita' del
calcolo dell'accantonamento, nonche' dell'adeguata illustrazione
nella nota integrativa delle entrate per le quali l'ente non abbia
provveduto all'accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e
difficile esazione. Particolare attenzione e' stata posta sulla
necessita' di appurare che gli enti - per i quali, in sede di
approvazione del rendiconto 2019, sia emerso un disavanzo derivante
dal cambio di metodo di calcolo del FCDE da semplificato a ordinario
- stiano effettuando il ripiano del suddetto disavanzo secondo le
modalita' previste dall'art. 39-quater del decreto-legge n. 162/2019
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8/2020).
Sempre nell'ambito della sezione dedicata alla verifica degli
equilibri finanziari, sono stati confermati i quesiti finalizzati ad
accertare il livello di adeguamento degli enti locali ai nuovi
obblighi normativi in tema di tempestivita' dei pagamenti
commerciali, introdotti dall'art. 1, commi 858-872 della legge n.
145/2018 (legge di bilancio 2019). Come noto, la legge di bilancio
2020 ha fissato, a partire dal 2021, l'operativita' degli obblighi di
stanziamento a bilancio dell'accantonamento al Fondo di garanzia dei
debiti commerciali (FGDC), atto a limitare la capacita' di spesa
degli enti che non sono in grado di ridurre significativamente il
debito commerciale pregresso e presentino un indicatore di ritardo
annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini di legge: tali
obblighi sono stati estesi, dall'art. 9, comma 2, lettera b) del
decreto-legge n. 152/2021, anche ai casi di gestione provvisoria o
esercizio provvisorio. In questa prospettiva, i quesiti mirano a
verificare innanzitutto la corretta quantificazione del Fondo che a
fine esercizio confluira' nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, rilevando ai fini della determinazione della parte
disponibile; in secondo luogo, consentono di constatare se gli enti
si siano avvalsi della facolta' prevista dall'art. 9, comma 2,
lettera a) del decreto-legge n. 152/2021 che ha previsto,
limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, la possibilita' di elaborare
l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei
dati contabili, previo invio della comunicazione di cui al comma 867
della legge n. 145/2018 e verifica da parte dell'organo di controllo
interno.
Quanto al Fondo pluriennale vincolato (FPV) si conferma
l'orientamento di questa Sezione - gia' espresso con
l'approfondimento sul ciclo finanziario e il ciclo tecnico
progettuale e realizzativo dei lavori pubblici (cfr. deliberazione n.
2/SEZAUT/2021/INPR, del 31 marzo 2021, recante «Linee di indirizzo
per la relazione dei revisori dei conti sui bilanci di previsione
2021-2023») - ribadendo la necessita' che la costituzione e la
gestione del FPV non siano declassate a operazioni di mera valenza
contabile (cfr. deliberazioni Sezione delle autonomie n.
4/SEZAUT/2015/INPR; n. 32/SEZAUT/2015/INPR; n. 9/SEZAUT/2016/INPR; n.
14/SEZAUT/2017/INPR; n. 19/SEZAUT/2019/INPR).
4. Cassa.
Il principale strumento per garantire all'ente la liquidita'
necessaria a far fronte ai pagamenti, risiede nel rispetto dei
principi di attendibilita' e veridicita' nella formazione delle
previsioni di cassa. Sotto questo aspetto, la sezione ha
ripetutamente stigmatizzato la aritmetica parametrazione delle
previsioni di cassa all'ammontare delle entrate e delle spese di
competenza e da residui sull'erroneo presupposto che tutti i crediti
e tutti i debiti vengano rispettivamente riscossi e pagati.
Le previsioni di cassa delle entrate vanno invece rapportate in
relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che
si prevede verranno riscossi nell'esercizio, tenendo conto della
media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare
compiutamente e con elevata attendibilita', il flusso di entrata
presumibile.
La previsione di cassa delle entrate correnti che presentano un
certo grado d'inesigibilita' non dovra' eccedere la media delle
riscossioni degli ultimi esercizi e andra' tenuto in debito conto
l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto
capitale e da ricorso all'indebitamento devono invece dimostrarsi
coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II
finanziate dalle medesime entrate, senza generare un fittizio surplus
di entrata vincolata, con il conseguente incremento delle previsioni
di cassa della spesa corrente.
Le stesse previsioni di cassa per la spesa del titolo 2° devono
tener conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle
correlate imputazioni agli esercizi successivi.
Il gettito delle entrate che si presume di riscuotere andra'
sommato alla giacenza iniziale di cassa e su tale sommatoria si
potranno determinare le previsioni di cassa per la spesa, cioe' le
autorizzazioni al pagamento per singola unita' elementare del
bilancio o del Piano esecutivo di gestione (PEG), in modo da
garantire un perfetto equilibrio tra flussi di entrata e di spesa,
considerato che le previsioni di uscita non possono eccedere le
previsioni di entrata, fatto salvo il ricorso al fondo di riserva di
cassa, ove ne ricorrano i presupposti ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
La corretta definizione delle previsioni di cassa concorre tra
l'altro al perseguimento dell'obiettivo di garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti. Cio' richiede, pertanto, che i singoli dirigenti o
responsabili dei servizi partecipino all'elaborazione delle proposte
di previsione di cassa, al fine di evitare che, nell'adozione dei
provvedimenti che comportano impegni di spesa, vengano causati
ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonche' la
maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilita'
disciplinare e amministrativa.
Solo il rispetto delle norme e dei principi che presiedono al
corretto stanziamento dei flussi di liquidita' di entrata e di uscita
consente che le previsioni di cassa contenute nella parte «spesa» del
bilancio rappresentino un reale riferimento autorizzatorio per i
responsabili dei procedimenti nell'adozione di provvedimenti che
comportano impegni di spesa.
Si richiama inoltre l'attenzione sul disposto dell'art. 209,
comma 3-bis, TUEL, a norma del quale nel corso della gestione, il
tesoriere tiene distinti contabilmente gli incassi da entrate
vincolate ed i prelievi di tali risorse; allo stesso tempo l'ente, ai
sensi dell'art. 180, comma 3, lettera d) del medesimo decreto, indica
al tesoriere, negli ordinativi d'incasso, l'eventuale natura
vincolata delle entrate. I controlli dell'Organo di revisione sugli
effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono quindi
estendersi ai rapporti tra ente e tesoriere, con particolare riguardo
al rispetto dell'art. 195 del TUEL, accertando che l'ente si sia
dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento,
l'entita' della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile
la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.
5. Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Analogamente a quanto previsto nelle precedenti linee guida sul
bilancio di previsione (deliberazione n. 3/SEZAUT/2022/INPR), una
specifica sezione del questionario e' dedicata alle verifiche sullo
stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di
seguito, anche PNRR). L'obiettivo e' dare evidenza all'avanzamento
degli investimenti previsti a livello territoriale, dei loro
progressi e delle eventuali difficolta' riscontrate.
Questa sezione ha gia' avuto modo di far rilevare come,
nell'ambito del percorso di attuazione del PNRR, gli enti
territoriali siano chiamati a rafforzare le proprie capacita'
tecniche e operative con particolare riguardo alle attivita' di
programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione
degli interventi. A supporto di tali attivita', d'altra parte, sono
previste misure per facilitare il reclutamento di personale.
Sono state altresi' sottolineate le possibili criticita', sotto
il profilo della capacita' realizzativa degli interventi finanziati e
delle sostenibilita' finanziaria delle opere di nuova realizzazione,
che determinino incrementi di spesa corrente (deliberazioni n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG).
E' utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla
programmazione delle attivita' del PNRR avranno incidenza sulla
gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della
liquidita' e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa;
di qui la connessa possibilita' di accedere alle anticipazioni del
10% dei trasferimenti ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n.
152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al
10%, ai sensi della circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023.
In questa prospettiva, sono stati riproposti ed integrati alcuni
quesiti presenti nella precedente edizione delle linee guida
focalizzando l'analisi:
sul personale, con particolare riferimento all'adeguatezza
della struttura organizzativa, alla pianificazione del fabbisogno in
coerenza con i progetti previsti, oltre che alla corretta
applicazione delle norme concernenti le facolta' assunzionali
derogatorie;
sulle modalita' di contabilizzazione derogatorie previste dalle
recenti norme sulla governance del PNRR, sulla corretta
evidenziazione contabile delle risorse e delle spese ad esso
ascrivibili e sulla adeguata conservazione degli atti e relativa
documentazione giustificativa ai fini dei successivi controlli;
sulle misure organizzative adottate per assicurare il rispetto
delle scadenze di rendicontazione e sull'implementazione da parte
dell'ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche
attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni.
Con l'intento di fornire un adeguato ausilio all'Organo di
revisione, nonche' alle sezioni regionali, ai fini di un efficace e
tempestivo monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti
collegati al PNRR, e' stata poi introdotta una nuova tabella allegata
al questionario, con dati aggiornati al 30 giugno 2023, che consente
di fornire un quadro complessivo degli interventi attivati e
verificarne lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e
fisico.
Come meglio specificato nella nota metodologica, anch'essa
allegata alle presenti linee guida, i termini per la trasmissione
della tabella saranno indipendenti rispetto a quelli per l'invio del
questionario stesso.
In particolare, l'Organo di revisione sara' tenuto a compilare e
trasmettere la tabella PNRR dal 1° luglio 2023 e non oltre il termine
del 31 luglio 2023 (con riferimento ai dati rilevati alla data del 30
giugno 2023).
Al fine di monitorare l'avanzamento dei progetti alla data del 31
dicembre 2023, la tabella verra' nuovamente sottoposta agli organi
interni di revisione, secondo le modalita' che saranno,
successivamente, indicate da questa sezione.
Al fine di semplificare l'attivita' dell'Organo di revisione, la
tabella PNRR risulta precompilata in alcuni campi e corredata dalla
richiamata metodologica esplicativa.
In particolare, i dati che l'Organo di revisione trovera' gia'
inseriti riguardano i CUP, riferiti a ogni ente, registrati nella
banca dati «PCM-DIPE» nonche' quelli presenti nella piattaforma
ReGiS.
Come e' stato evidenziato da questa sezione (deliberazioni n.
13/SEZAUT/2022/INPR, n. 18/SEZAUT/2022/INPR, n. 3/SEZAUT/2023/FRG),
nella banca dati «PCM-DIPE» sono classificati i progetti candidati a
essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del PNRR, perche'
correlati a investimenti pubblici associati al PNRR dall'ente, gia'
in fase di generazione del codice unico di progetto.
L'Organo di revisione e' tenuto a segnalare eventuali incoerenze
o discrasie tra i dati precompilati e quelli in possesso dell'ente.
Nello specifico, devono essere valorizzati anche gli ulteriori CUP
che risultino attivati, secondo i dati dell'ente, rispetto a quelli
gia' inseriti. Tale riscontro da parte dei revisori, oltre a fornire
possibili indizi di criticita' alla Sezione regionale di controllo
sul panorama degli interventi, sara' anche d'impulso agli enti per il
corretto e tempestivo inserimento degli eventuali dati mancanti nella
piattaforma ReGiS (cfr. circolare 27 aprile 2023, n. 19, Mef -
Dipartimento della ragioneria dello Stato, recante «Utilizzo del
sistema ReGIS per gli adempimenti PNRR e modalita' di attivazione
delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilita' di tesoreria
NGEU», in cui si prevede l'abilitazione dei soggetti attuatori a
provvedere, autonomamente, all'inserimento, nell'ambito del sistema
ReGIS, dei codici unici di progetto ammessi al finanziamento del PNRR
nonche' ad apportare, ove necessario, eventuali modificazioni o
integrazioni delle informazioni gia' registrate).
Nella tabella sono infine richieste, secondo un preciso schema
temporale, le principali informazioni sui dati finanziari e quelle
relative sullo stato del cronoprogramma dell'investimento, anch'esse
strumentali all'esercizio dei controlli gestionali sull'attuazione
del PNRR (deliberazione n. 13/SEZAUT/2022/INPR).
L'acquisizione di tali elementi assolve ad una esigenza di
coordinamento delle attivita' di verifica sull'attuazione del PNRR
svolte sul territorio dalle sezioni regionali. In particolare, questa
iniziativa, persegue il duplice obiettivo di consentire la piena
omogeneita' e quindi sovrapponibilita' dei dati acquisiti e di
evitare ulteriori appesantimenti da adempimenti informativi, in
quanto la tabella rappresenta l'unico strumento di acquisizione
massiva di informazioni sull'avanzamento procedurale, finanziario e
fisico dei progetti PNRR/PNC da parte delle Sezioni regionali di
controllo, mentre non e' preclusa la possibilita' di richiedere
ulteriori elementi informativi nell'ambito dei controlli gestionali
su specifiche amministrazioni.
6. Enti in dissesto.
Una delle principali novita' che caratterizzano i questionari sul
bilancio preventivo e' poi rappresentata dall'inserimento di una
specifica sezione esclusivamente riservata agli enti che versano in
situazione di dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del
TUEL.
Le domande che sono state inserite mirano in prima battuta a
riportare nel radar del controllo finanziario gli enti dissestati,
mettendo a disposizione delle sezioni regionali di controllo
innanzitutto un patrimonio informativo comune rappresentato dalle
informazioni generali relative alla dichiarazione del dissesto ed
alla sua decorrenza, all'ultimo bilancio approvato, alla data di
adozione ed approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato ed
agli importi della massa attiva e passiva.
Seguono poi domande volte a chiarire la contabilizzazione delle
operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al
pagamento dei residui passivi di competenza dell'Organo straordinario
di liquidazione oltre che eventuali ambiguita' sulla competenza delle
poste contabili tra OSL e gestione ordinaria. In caso di ricorso alla
procedura semplificata si e' poi ritenuto di approfondire i motivi
che, anche prospetticamente, non consentono l'estinzione della massa
passiva.
Infine, attesa la non infrequente casistica di enti che versino
in condizioni di sostanziale squilibrio finanziario nel corso e a
conclusione della procedura di dissesto, da ultimo aggravata
dall'obbligo di accantonare in sede di approvazione del rendiconto
2022 un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo
delle anticipazioni di liquidita' incassate negli esercizi precedenti
e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022 (art. 16,
comma 6-ter, decreto-legge n. 115/2022, convertito in legge n.
142/2022), si e' ritenuto di focalizzare il controllo sulle cause
che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente
riequilibrato, possono comprometterne l'equilibrio.
Va, inoltre, segnalata la disposizione di cui all'art. 1, comma
789 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che modifica
l'art. 255, comma 10 del TUEL, imputando alla gestione ordinaria
degli enti locali in dissesto l'onere relativo al rimborso delle
anticipazioni di liquidita' («Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di
cui all'art. 222, delle anticipazioni di liquidita' previste dal
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , e successivi rifinanziamenti, e
dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [...]»). Tale
disposizione supera l'orientamento sposato dalla Sezione delle
autonomie con deliberazione 8/SEZAUT/2022/QMIG (secondo cui la
gestione delle anticipazioni di liquidita' contratte dall'ente, prima
del 31 dicembre dell'anno antecedente alla dichiarazione di dissesto,
ricade nella competenza dell'Organo straordinario di liquidazione) e
si pone in linea con quanto previsto dall'art. 16, comma 6-ter e
seguenti del decreto «Aiuti-bis» (decreto-legge n. 115/2022,
convertito dalla legge n. 142/2022).
Sono stati tuttavia espunti i quesiti volti a verificare la
corretta attuazione dell'art. 16, comma 6-ter e seguenti, del
decreto-legge n. 115/2022 sull'obbligo per gli enti in dissesto che
avevano eliminato il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato
nel risultato di amministrazione, di reiscriverlo nel rendiconto 2022
(comma 6,) e di utilizzarlo secondo le modalita' previste «dall'art.
52, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»
(comma 6-quater).
L'art. 18, comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
ancora in corso di conversione, ha infatti disposto il rinvio al
rendiconto 2023 del predetto obbligo di reiscrizione e al preventivo
2024-2026 quello del conseguente ripiano nell'orizzonte temporale
decennale.
7. Organismi partecipati e societa' a controllo pubblico.
La sezione dedicata agli organismi partecipati registra una
ristrutturazione complessiva, adottando, a fini di semplificazione,
un modello «a cascata»: con il primo quesito, di ordine generale, si
chiede infatti se l'ente abbia o meno partecipazioni, cosi' da
consentire al revisore, in caso di risposta negativa, di procedere
direttamente alla sezione successiva del questionario. In caso di
risposta affermativa, il revisore e' chiamato a rispondere circa
l'avvenuta approvazione, da parte delle societa' partecipate, del
bilancio relativo all'ultimo esercizio nonche' circa eventuali misure
di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni da parte
dell'ente di riferimento in grado di impattare sul proprio bilancio
di previsione. E' opportuno far presente a tal fine che le domande in
questione vanno compilate ponendo riferimento al dato disponibile
piu' aggiornato al momento della redazione del questionario.
Sono poi richieste informazioni di dettaglio sulla presenza di
societa' in perdita; il revisore e' chiamato a precisare se le
perdite siano dovute agli effetti della pandemia da COVID-19 e se la
societa' si sia avvalsa della facolta' di posticiparne la copertura
secondo quanto consentito dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n.
23/2020 (che permette il congelamento anche delle perdite
significative emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, con
conseguente sterilizzazione dei correlati obblighi, in primo luogo in
termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o
messa in liquidazione).
Segue una serie di domande volte a monitorare il rispetto dei
vincoli in materia di soccorso finanziario in favore delle societa'
partecipate di cui all'art. 14, comma 5, decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, nonche' dell'obbligo di accantonamento secondo
quanto previsto dall'art. 21, comma 1 del medesimo decreto
legislativo n. 175/2016.
Altro aspetto d'interesse riguarda l'eventuale rilascio di
garanzie in favore degli organismi partecipati nonche' l'adozione di
un provvedimento motivato di fissazione degli obiettivi specifici
impartiti alle controllate sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi incluse quelle per il personale (art. 19, decreto
legislativo n. 175/2016).
La sezione e' chiusa da un'apposita finestra che il revisore puo'
utilizzare per portare all'attenzione elementi aggiuntivi, commenti o
altri dettagli a integrazione e chiarimento delle risposte fornite.
8. Istruzioni per l'invio del questionario.
Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sui bilanci di
previsione 2023-2025 e' volto a integrare le informazioni contabili
presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP),
comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione
di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo
non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto
legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e
n. 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai
numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti
documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3 del decreto legislativo n.
118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).
Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestivita'
dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti
dall'art. 9, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 113/2016. Tale
obbligo di trasmissione e' funzionale, altresi', alla elaborazione
dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti
pubblici, per la quale e' essenziale assicurare la piena
corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili
approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati
dai software gestionali dei singoli enti.
E' compito specifico dei revisori verificare che i canali
informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli
enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la
necessita' di integrare le informazioni mancanti o di rettificare
quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel sistema BDAP -
bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i
documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La
registrazione potra' essere eseguita sia dal presidente (PCR), sia
dai collaboratori dell'Organo di revisione (CCR) e dovra' essere
effettuata selezionando il seguente link «Nuova registrazione»
presente nella sezione «Area operatori BDAP» della home page di BDAP:
https://openbdap.mef.gov.it
Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e
all'utilizzo del sistema e' possibile selezionare la voce «Assistenza
tecnica» all'interno della home page.
Per procedere, invece, alla compilazione della
relazione-questionario i revisori devono entrare nel sito della Corte
dei conti, area servizi, link: https://servizionline.corteconti.it e
accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza
territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza SPID.
Alternativamente, il link diretto e'
https://questionari.corteconti.it/survey Nella home page della nuova
piattaforma «Questionari finanza territoriale» si presentera'
l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I
questionari inviati sono consultabili direttamente anche in
un'apposita area del sistema Con.Te. accessibile dal menu «Documenti
> Interrogazione questionari esterni».
Per quanto attiene alla compilazione dell'allegata tabella, nel
portale «Questionari enti territoriali», sara' presente la voce
«Tabella PNRR 2023», con riferimento a ogni singolo ente, con la
possibilita' di essere indirizzati a una pagina dedicata contenente
la «Nota metodologica» con le istruzioni per la compilazione e il
successivo invio tramite la piattaforma Con.Te., compresa la data di
inizio e di termine per la compilazione e il link per scaricare il
file in formato excel.
Una volta terminata la compilazione, il file excel dovra' essere
caricato sul sistema Con.Te dal menu «Documenti > Invio da EETT»
inserendo i seguenti parametri: esercizio: «2023»; fase:
«Preventivo»; adempimento normativo: «Questionari bilanci»; tipo
documento: «Elenco interventi PNRR o PNC».
Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione per il
questionario e l'allegata tabella.
I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FiTNet, sempre
provvisti di utenza SPID di secondo livello, al primo accesso al
sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione.
La procedura informatica guidera' l'utente alla compilazione
della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una
pagina di registrazione, che indichera' «step by step» le fasi
tramite le quali completare l'accesso.
Per qualsiasi criticita' inerente allo SPID sara' necessario
contattare l'assistenza tecnica del proprio provider, mentre, per
problematiche inerenti la compilazione del questionario,
nell'applicativo «Questionari finanza territoriale» sara' possibile
contattare l'assistenza, attraverso il link «Assistenza».
Occorre, altresi', evidenziare che, per esigenze legate allo
sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on-line
potra' mostrare talune differenze di carattere meramente formale
rispetto alla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La Sezione delle autonomie comunichera', attraverso specifico
avviso sul portale FiTNet/ Con.Te., il momento in cui sara'
disponibile agli utenti la versione on-line per la pubblicazione.