(Allegato-art. 11)
                               Art. 11 
                              Ispettori 
 
    11.1 Ai fini dello  svolgimento  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1 del  presente  accordo,  il  BV  si
impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la  loro
attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 
    11.2 Conformemente a quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
391/2009, l'amministrazione consente in via eccezionale,  valutandone
caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi  alle
dipendenze di altri Organismi riconosciuti a livello europeo,  con  i
quali il BV stesso abbia preso accordi. A tale riguardo, la Direzione
generale (o la sede principale in  Italia)  del  BV  richiede  quanto
prima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
la possibilita' di tale utilizzo, specificando  le  motivazioni  alla
base dell'esigenza, nonche' gli  ambiti  nei  quali  detti  ispettori
saranno impegnati e  di  quali  qualifiche  essi  debbano  essere  in
possesso.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili, valutata detta richiesta,  puo'  nominare  un  ispettore
esclusivo di altro Organismo o,  eventualmente,  non  accettare  tale
utilizzo, dandone tempestivamente comunicazione al BV. 
    11.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che  non  siano
dipendenti esclusivi del BV sono vincolate al sistema di qualita' del
medesimo. 
    11.4 In conformita' con gli strumenti  applicabili,  il  BV  puo'
scegliere di avvalersi di servizi che influiscano  sulla  conformita'
ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte  approvata  dal
BV. Il BV garantisce di controllare completamente la  prestazione  di
tali  servizi  attraverso  il  proprio  sistema  di  gestione   della
qualita'.   Ai   fini    della    responsabilita'    nei    confronti
dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui  si
e' avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro del BV. 
    11.5 In ogni caso, il BV si impegna  a  non  avvalersi  di  terze
parti per i servizi di certificazione statutaria di cui al punto  2.1
del presente accordo.