Art. 11 Ispettori 11.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, il BV si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 11.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 391/2009, l'amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi riconosciuti a livello europeo, con i quali il BV stesso abbia preso accordi. A tale riguardo, la Direzione generale (o la sede principale in Italia) del BV richiede quanto prima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la possibilita' di tale utilizzo, specificando le motivazioni alla base dell'esigenza, nonche' gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impegnati e di quali qualifiche essi debbano essere in possesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, valutata detta richiesta, puo' nominare un ispettore esclusivo di altro Organismo o, eventualmente, non accettare tale utilizzo, dandone tempestivamente comunicazione al BV. 11.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del BV sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo. 11.4 In conformita' con gli strumenti applicabili, il BV puo' scegliere di avvalersi di servizi che influiscano sulla conformita' ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte approvata dal BV. Il BV garantisce di controllare completamente la prestazione di tali servizi attraverso il proprio sistema di gestione della qualita'. Ai fini della responsabilita' nei confronti dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui si e' avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro del BV. 11.5 In ogni caso, il BV si impegna a non avvalersi di terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo.