(Allegato-Appendice 2)
                             APPENDICE 2 
 
All'accordo per la delega dei servizi  di  certificazione  statutaria
  per  le  navi  registrate  in  Italia  tra   il   Ministero   delle
  infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  il  Ministero  della
  transizione  ecologica  della  Repubblica  italiana  e  l'organismo
  riconosciuto Bureau Veritas SA 
 
1. Obblighi di informazione e rapporti del BV con l'amministrazione. 
  1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal BV per conto
dell'amministrazione,  a  seguito  della  delega   dei   servizi   di
certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'accordo, sono i
seguenti: 
    1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza  semestrale,
una copia di ogni  certificato  rilasciato  secondo  quanto  previsto
dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione  iniziale,  il  rapporto  di
ispezione (art. 10, comma 1 lettera a)  del  decreto  legislativo  14
giugno 2011, n. 104); 
    1.1.2  fornire  trimestralmente  all'amministrazione   tutte   le
informazioni  relative  alle  assegnazioni,  ai  trasferimenti,  alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe  fatte  dal  BV,
(art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104); 
    1.1.3 informare semestralmente l'amministrazione su deficienze  o
inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art.  10,  comma  1
lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.4  fornire  semestralmente  all'amministrazione   un   elenco
recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art.
10, comma 1 lettera d) del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.
104); 
    1.1.5 garantire all'amministrazione l'accesso,  su  richiesta,  a
tutti i piani e i documenti inclusi i  rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera  e)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.6 garantire all'amministrazione l'accesso alla documentazione
del proprio sistema di gestione della qualita' per via remota  o  via
posta certificata; 
    1.1.7 fornire all'amministrazione, entro  sessanta  giorni  dalla
stipula del presente accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati alle certificazioni di cui alle tabelle ai punti  3.1
e  3.2  dell'Appendice  1  allegata  al  presente  accordo,  ove  gli
strumenti  applicabili   ne   prevedano   l'approvazione   da   parte
dell'amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
    1.1.8 pubblicare sul proprio sito web, attraverso Equasis,  tutte
le  seguenti  informazioni  sulle  visite  scadute,  o  sui   ritardi
nell'applicazione  delle  condizioni  di  classe,  sulle   condizioni
operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle
navi della propria classe, indipendentemente dalla  bandiera  battuta
dalle navi; tali  informazioni  debbono  comprendere  le  motivazioni
delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi
telefono e fax se disponibili  (art.  10,  comma  1  lettera  f)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.9  per  le  navi  non   registrate   in   Italia,   garantire
all'amministrazione  l'accesso,  su  richiesta  e  con  il   relativo
consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a
disposizione del BV  riguardanti  le  suddette  navi  in  classe  con
l'Organismo stesso; 
    1.1.10 garantire all'amministrazione, anche tramite pubblicazione
su sito web dell'Organismo, attraverso Equasis, l'accesso  diretto  e
gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla
propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni
e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi; 
    1.1.11 pubblicare annualmente il  Libro  registro  delle  navi  o
mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico; 
    1.1.12 fornire all'amministrazione in formato elettronico  o  con
accesso in via informatica tutte le norme e i regolamenti applicabili
alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10,  comma  1,
lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.13 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco  degli
ispettori  autorizzati  che  svolgono  i  servizi  di  certificazione
statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del
BV (art. 10, comma 1 lettera i) del  decreto  legislativo  14  giugno
2011, n. 104); 
    1.1.14 fornire entro i  termini  prescritti  eventuali  ulteriori
informazioni  ove   in   tal   senso   concordato   tra   il   BV   e
l'amministrazione   con   semplice    scambio    di    corrispondenza
dell'amministrazione  stessa  con   la   rappresentanza   in   Italia
dell'Organismo. (art. 10, comma 1 lettera l) del decreto  legislativo
14 giugno 2011, n. 104); 
    1.1.15 fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli  e  delle
check list relativamente  ai  servizi  di  certificazione  statutaria
delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10,  comma  1,
lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104). 
  1.2 Il BV si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo
h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i  dati
relativi all'attivita' svolta in favore dell'amministrazione  stessa.
L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare
ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per
periodo di tempo. 
  1.3  Il  BV  adempie,  nei  confronti  dell'amministrazione,   agli
obblighi previsti  al  precedente  punto  1.1  secondo  la  procedura
approvata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili.