Art. 7 Trasferimento di classe 7.1. Il BV non rilascia certificati statutari per conto dell'amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa. 7.2 Il BV rilascia, come Organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro Organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo assicurazione di completamento con esito positivo di tutte le visite scadute e delle raccomandazioni o delle condizioni di classe scadute precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'Organismo cedente. 7.3 Il BV notifica all'Organismo cedente, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro Organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 7.4 Le procedure di cui ai punti 7.2 e 7.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il BV. 7.5 Il BV fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 7.2 e 7.3. 7.6 Il BV, come Organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri Organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto piu' specificamente successivamente indicato. 7.7 Il BV non puo' acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della SOLAS'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera (Oil Tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro Organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla risoluzione MSC.454(100) «Revised guidelines for verification of conformity with goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankers» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers». 7.8 Al fine di consentire all'amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della citata Risoluzione MSC.454(100), il BV procede ad informare tempestivamente l'amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (Bulk Carrier) o alle petroliere (Oil Tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata.