(Allegato-art. 7)
                               Art. 7 
                       Trasferimento di classe 
 
    7.1.  Il  BV  non  rilascia  certificati  statutari   per   conto
dell'amministrazione a una nave che  venga  declassata  o  che  cambi
classe per motivi di  sicurezza  se  non  dopo  avere  consultato  il
Comando  generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto  per  le
certificazioni rilasciate ai sensi delle  Convenzioni  SOLAS  e  LOAD
LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la  Convenzione
MARPOL per  decidere  se  e'  necessario  procedere  ad  un'ispezione
completa. 
    7.2 Il BV  rilascia,  come  Organismo  subentrante,  in  caso  di
acquisizione nella propria classe di  una  nave  da  altro  Organismo
riconosciuto, i certificati della nave  solo  dopo  assicurazione  di
completamento con esito positivo di tutte le visite scadute  e  delle
raccomandazioni o delle condizioni di classe scadute  precedentemente
stabilite nei confronti della nave dall'Organismo cedente. 
    7.3 Il BV notifica all'Organismo cedente, in caso di acquisizione
nella propria classe di una nave  da  altro  Organismo  riconosciuto,
prima  del  rilascio  dei  certificati,  la  data  di  rilascio   dei
certificati e conferma la data, il luogo e  le  misure  adottate  per
porre   rimedio   ai   ritardi   nell'esecuzione   delle   visite   o
nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 
    7.4 Le procedure di cui ai punti 7.2 e  7.3  si  applicano  prima
dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che  una  nave  non
classificata sia classificata con il BV. 
    7.5 Il BV fornisce  all'amministrazione,  per  le  navi  battenti
bandiera  italiana,  caso  per  caso   e   su   specifica   richiesta
dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai
punti 7.2 e 7.3. 
    7.6  Il  BV,  come  Organismo  subentrante,   in   occasione   di
acquisizione nella  propria  classe  di  navi  provenienti  da  altri
Organismi di classifica, procede secondo i propri  regolamenti  e  di
quanto piu' specificamente successivamente indicato. 
    7.7 Il BV non puo' acquisire in classe, secondo  le  disposizioni
della  Reg.  II-1/3-1  della  SOLAS'74  come   emendata,   una   nave
portarinfuse solide (Bulk Carrier) o una petroliera  (Oil  Tanker)  a
cui si applicano le disposizioni  di  cui  alla  Reg.II-1/3-10  della
Convenzione SOLAS'74,  come  emendata,  se  sia  stata  progettata  e
costruita sotto sorveglianza di altro Organismo i cui regolamenti non
siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in  accordo  alla
risoluzione MSC.454(100)  «Revised  guidelines  for  verification  of
conformity with  goal-based  ship  construction  standards  for  bulk
carriers  and  oil  tankers»  e  trovati  rispondenti  ai   requisiti
prescritti nella Risoluzione  MSC.287(87)  «International  goal-based
construction standards for bulk carriers and oil tankers». 
    7.8 Al fine  di  consentire  all'amministrazione  di  aderire  al
requisito  contenuto  al  paragrafo  19  della   citata   Risoluzione
MSC.454(100),   il   BV   procede   ad   informare    tempestivamente
l'amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sara' apportata
alla parte del regolamento di classe inerente  le  norme  costruttive
applicabili alle navi  portarinfuse  solide  (Bulk  Carrier)  o  alle
petroliere (Oil Tanker), a cui si applicano le  disposizioni  di  cui
alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata.