Allegato 1
Piano di emergenza nazionale
per alimenti e mangimi
SOMMARIO
1. Obiettivi e finalita' del Piano
2. Contesto normativo
3. Ambito di applicazione
4. Il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli alimenti
e dei mangimi
5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI
5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione
5.2 Unita' di' crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB -
UCPAT)
5.3 Unita' di crisi locale (UCL)
5.4 Punti di contatto
6. Laboratori
7. Attivazione del Piano a seguito di attivazione del Piano U.E.
8. Attivazione del Piano sulla base di segnalazione nazionale
9. Valutazione rapida del rischio (Rapid Risk Assessment)
10. Termine della crisi e valutazione post-crisi
11. Esercizi di simulazione
12. Trasparenza e comunicazione
13. Aggiornamento del Piano
Appendice I
1. OBIETTIVI E FINALITA' DEL PIANO
Il presente Piano nazionale definisce le azioni da attuarsi per
garantire misure rapide a livello centrale, regionale e locale, per
reagire ad eventi che non possano essere adeguatamente affrontati
mediante le consuete misure di gestione nel settore alimentare e/o
dei mangimi. Tali azioni, al fine di ridurre al minimo l'impatto
degli incidenti sulla salute pubblica e la salute animale, dovranno
essere seguite da tutti i livelli coinvolti. Il Piano e' adottato in
concordanza alle disposizioni europee e tiene conto della necessita'
di aggiornare il Piano precedentemente approvato con Intesa Rep. Atti
n. 61/CSR dell'8 aprile 2020.
Il Piano, nello specifico, stabilisce le azioni da attuare, volte
a garantire:
a) procedure chiare di comando e controllo;
b) meccanismi efficaci di intervento;
c) una comunicazione efficace, tra tutte le parti, conforme al
principio di trasparenza;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale, anche
mediante esercitazioni e/o simulazioni;
e) la gestione uniforme delle emergenze sul territorio
nazionale;
f) il coordinamento:
tra i diversi livelli delle autorita' competenti nazionali;
tra l'Autorita' competente nazionale e la Commissione
europea;
tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori, per
condividere le informazioni;
tra i punti di contatto nazionali per il sistema di' allarme
rapido e di reazione e il sistema di allena rapido per gli alimenti e
i mangimi.
Il Piano definisce inoltre la risposta che il Ministero della
salute e' tenuto a fornire in considerazione della responsabilita'
derivante dal suo ruolo di Autorita' competente a livello nazionale
ed internazionale a seguito di una emergenza o di una minaccia per la
sicurezza di alimenti e/o mangimi.
2. CONTESTO NORMATIVO
Con il regolamento (CE) n. 178/2002, il legislatore comunitario
ha previsto che la Commissione europea elabori un Piano generale per
la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi da applicarsi alle situazioni. per cui le disposizioni in
vigore non consentono di prevenire, eliminare o ridurre a un livello
accettabile il rischio per la salute umana o animale.
Con la decisione di esecuzione (LTE) n. 2019/300, che istituisce
un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la
sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la Commissione, per tener
conto dell'esperienza acquisita nel corso degli armi nella gestione
di alcune emergenze, ha rivisto il Piano europeo abrogando la
precedente decisione (CE) n. 2004/478. Inoltre, la decisione 300,
individua le situazioni che possono essere gestite attraverso il
coordinamento rafforzato e quelle che richiedono l'istituzione
dell'Unita' di crisi.
Nel contempo l'art. 115 del regolamento (UE) n. 2017/625,
relativo ai controlli ufficiali, ha previsto che i Paesi membri si
dotino di Piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui siano
stabilite le misure da applicare allorche' risulti che alimenti o
mangimi comportino un serio rischio sanitario per l'uomo o gli
animali, direttamente o mediante l'ambiente.
Si riportano di seguito gli articoli 55, 56 e 57 del reg. (CE)
178/2002 e l'art. 115 del reg. (UE) 2017/625.
+------------------------+------------------------------------------+
| |1. La Commissione elabora, in stretta |
| |collaborazione con l'Autorita' e gli Stati|
| |membri, un piano generale per la gestione |
| |delle crisi riguardanti la sicurezza degli|
| |alimenti e dei mangimi (in prosieguo: «il |
| |piano generale»). |
| |2. Il piano generale indica i tipi di |
| |situazione che comportano per la salute |
| |umana rischi diretti o indiretti derivanti|
| |da alimenti e mangimi, che verosimilmente |
| |le disposizioni in vigore non sono in |
| |grado di prevenire, eliminare o ridurre a |
| |un livello accettabile o che non possono |
| |essere gestiti in maniera adeguata |
| |mediante la sola applicazione degli |
| |articoli 53 e 54. |
| |Il piano generale determina inoltre le |
|Reg. (CE) 178/2002. |procedure pratiche necessarie per la |
|Articolo 55 |gestione di una crisi, compresi i principi|
|Piano generale per la |di trasparenza da applicare ed una |
|gestione delle crisi |strategia di comunicazione. |
+------------------------+------------------------------------------+
| |1. Nel rispetto della sua funzione di |
| |garante dell'applicazione del diritto |
| |comunitario, la Commissione, qualora |
| |identifichi una situazione che comporti un|
| |grave rischio diretto o indiretto per la |
| |salute umana derivante da alimenti e |
| |mangimi e non sia possibile prevenire, |
| |eliminare o ridurre tale rischio |
| |attraverso le disposizioni vigenti o non |
| |sia possibile gestirlo adeguatamente |
| |mediante la sola applicazione degli |
| |articoli 53 e 54, notifica immediatamente |
| |la situazione agli Stati membri e |
| |all'Autorita'. |
| |2. La Commissione istituisce |
| |immediatamente un'unita' di crisi alla |
|Reg. (CE) 178/2002 |quale partecipa l'Autorita', la quale se |
|Articolo 56 |necessario fornisce assistenza scientifica|
|Unita' di crisi |e tecnica |
+------------------------+------------------------------------------+
| |1. L'unita' di crisi provvede alla |
| |raccolta e alla valutazione di tutte le |
| |informazioni pertinenti e |
| |all'individuazione delle possibilita' |
| |offerte per prevenire, eliminare o ridurre|
| |a un livello accettabile il rischio per la|
| |salute umana nella maniera piu' rapida ed |
| |efficace possibile. |
| |2. L'unita' di crisi puo' chiedere |
| |l'assistenza di qualsiasi soggetto |
| |pubblico o privato le cuicompetenze essa |
| |giudichi necessarie per gestire la crisi |
|Reg. (CE) 178/2002 |con efficacia. |
|Articolo 57 |3. L'unita' di crisi tiene informato il |
|Compiti dell'unita' di |pubblico dei rischi in gioco e delle |
|crisi |misure adottate. |
+------------------------+------------------------------------------+
+--------------------------+----------------------------------------+
| |1. Per l'applicazione del piano generale|
| |per la gestione delle crisi di cui |
| |all'articolo 55, paragrafo 1, del |
| |regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati |
| |membri elaborano piani di emergenza per |
| |i mangimi e gli alimenti in cui |
| |stabiliscono le misure da applicare |
| |senza indugio allorche' risulti che |
| |mangimi o alimenti comportano un serio |
| |rischio sanitario per l'uomo o gli |
| |animali, direttamente o mediante |
| |l'ambiente. |
| |2. I piani di emergenza per gli alimenti|
| |e i mangimi di cui al |
| |paragrafo 1 indicano: |
| |a) le autorita' competenti da |
| |interpellare; |
| |b) le competenze e le responsabilita' |
| |delle autorita' di cui alla |
| |lettera a); e |
| |c) i canali e le procedure di |
| |condivisione delle informazioni tra le |
| |autorita' competenti e le altre parti |
| |interessate, a seconda dei casi. |
| |3. Gli Stati membri rivedono |
| |periodicamente i loro piani di emergenza|
| |per gli alimenti e i mangimi per tener |
| |conto dei cambiamenti |
| |nell'organizzazione delle autorita' |
| |competenti e dell'esperienza acquisita |
| |con l'attuazione del piano e degli |
| |esercizi di simulazione. |
| |4. La Commissione puo' adottare atti di |
| |esecuzione per quanto riguarda: |
| |a) le norme per la definizione dei piani|
| |di emergenza di cui al paragrafo 1 del |
| |presente articolo, nella misura |
| |necessaria ad assicurare l'uso coerente |
| |ed efficace del piano generale per la |
| |gestione delle crisi di cui all'articolo|
| |55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.|
| |178/2002; e |
| |b) il ruolo delle parti interessate |
| |nell'elaborazione e gestione dei piani |
|Reg. (UE) 2017/625 |di emergenza. Tali atti di esecuzione |
|Articolo 115 |sono adottati secondo la procedura di |
|Piani di emergenza per |esame di cui all'articolo 145, |
|alimenti e mangimi |paragrafo 2. |
+--------------------------+----------------------------------------+
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Piano si applica alle situazioni di emergenza in cui
sia stato individuato un pericolo (biologico, chimico o fisico) negli
alimenti, nei mangimi o nell'uomo, che puo' comportare un rischio,
anche attraverso l'ambiente, per la salute umana e/o animale, o per
l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante le
consuete misure di gestione. Si sottolinea che il presupposto per
l'attivazione del Piano non e' la sola presenza di situazioni con
conseguenze gravi per la salute pubblica o animale, quanto la
valutazione dell'inadeguatezza delle misure di gestione, anche per
assenza di previsioni normative.
Ad ogni buon fine si riportano di seguito alcune definizioni
presenti nella normativa vigente:
=====================================================================
| Incidente | Situazione di emergenza |
| Decisione (UE) 2019/300 art. 4 | Reg. (CE) 178/2002 art. 53 |
+======================================+============================+
|l'individuazione di un pericolo | |
|biologico, chimico o fisico negli | |
|alimenti, nei mangimi o nell'uomo che | |
|potrebbe comportare o indicare un |1. Quando sia manifesto che |
|possibile rischio per la salute |alimenti o mangimi di |
|pubblica in caso di esposizione allo |origine comunitaria a |
|stesso pericolo di piu' di una |importati da un paese terzo |
|persona, o una situazione in cui |possono comportare un grave |
|numero di casi nell'uomo o di |rischio per la salute degli |
|rilevamenti di un pericolo sia |animali o per l'ambiente che|
|superiore al numero prevedibile in cui|non possa essere |
|l'origine dei casi abbia una |adeguatamente affrontato |
|correlazione, o una correlazione |mediante misure adottate |
|probabile, con gli stessi alimenti o |dallo Stato membro o dagli |
|mangimi. |Stati membri interessati ...|
+--------------------------------------+----------------------------+
L'attuazione del presente Piano dovra' interagire coerentemente
ed avvenire in coordinamento con le previsioni contenute in altri
Piani nazionali (come ad es. Piani nazionali per le emergenze
epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali, Piani di
reazione a emergenze ambientali, Piano per eventi con armi o agenti
di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare, Piano nazionale
per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari ecc.). Il
Coordinatore di crisi nazionale viene opportunatamente coinvolto
qualora le emergenze gestite tramite gli altri Piani abbiano un
impatto diretto o indiretto sul settore degli alimenti e/o dei
mangimi.
Il Piano, come previsto dalla norma comunitaria, tiene conto di
un approccio graduale per la gestione delle emergenze prevedendo due
modalita' di intervento: il coordinamento rafforzato a livello
nazionale e l'attivazione dell'Unita' di crisi.
Si riportano di seguito le situazioni di emergenza che prevedono
gli interventi succitati cosi' come indicate nella decisione di
esecuzione (UE) n. 300/2019:
=====================================================================
| Dec. di esecuzione (UE) | Dec. di esecuzione (UE) n. |
| n. 300/2019 | 300/2019 |
| Art. 10.2 - Situazioni che | Art. 12.2 - Situazioni che |
| richiedono un coordinamento | richiedono l'istituzione di |
| rafforzato | Unita' di crisi |
+=================================+=================================+
|[...] a) qualora: sia stato | |
|individuato in due o piu' Stati | |
|membri un rischio diretto o | |
|indiretto per la salute pubblica,| |
|dovuto a un pericolo rilevato | |
|negli alimenti o nei mangimi, ed | |
|esista una correlazione | |
|epidemiologica (ad esempio casi | |
|nell'uomo e/o decessi in Stati | |
|membri differenti con prove | |
|analitiche o epidemiologiche | |
|attendibili di tale correlazione)| |
|e/o una correlazione sul piano |[...] a) qualora sia stato |
|della rintracciabilita' (ad |individuato in due o piu' Stati |
|esempio distribuzione di alimenti|membri un rischio diretto o |
|o mangimi potenzialmente |indiretto per la salute pubblica |
|contaminati in Stati membri |che comporti una situazione |
|differenti); o |particolarmente sensibile sul |
|il pericolo rilevato possa avere |piano politico, della percezione |
|un grave impatto potenziale sul |o dell'immagine; |
|funzionamento del mercato interno|e |
|nel settore degli alimenti o dei |in presenza di: un grave rischio |
|mangimi; |per la salute umana, in |
|e |particolare qualora si sia |
|b) in presenza di: un impatto |verificato, o si possa prevedere,|
|elevato sulla salute connesso al |un numero elevato di decessi; |
|pericolo rilevato; |oppure un ripetersi di incidenti |
|o |che comporti un grave rischio per|
|un disaccordo tra gli Stati |la salute umana; oppure |
|membri sui provvedimenti da |iii. sospetti o indicazioni di |
|adottare; o difficolta' |terrorismo biologico o chimico o |
|nell'individuare la fonte del |di forte contaminazione |
|rischio. |radioattiva. |
+---------------------------------+---------------------------------+
A livello nazionale, le situazioni individuate dalla norma
comunitaria, sono declinate con la sostituzione di «Stati membri» con
«Regioni/Province Autonome». Per la gestione delle situazioni di
emergenia succitate il Piano individua il Coordinatore di crisi
nazionale e le strutture che, ai vari livelli, centrale, regionale e
locale, devono essere pronte ad attivarsi in caso di necessita'.
Fornisce inoltre, in Appendice 1, lo IESS Score: uno strumento di
ausilio alle Autorita' competenti, per individuare le situazioni di
emergenza,. legate agli alimenti, che richiedono un coordinamento
rafforzato piuttosto che l'attivazione dell'Unita' di crisi.
4. IL COORDINATORE DI CRISI NAZIONALE NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI E
DEI MANGIMI
Il Coordinatore di crisi nazionale, tenendo conto delle funzioni
previste all'interno dell'organizzazione nazionale, e' il Direttore
generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione del Ministero della salute. Il Coordinatore di crisi
nazionale e' punto di contatto unico presso le istituzioni europee e
le Autorita' competenti degli Stati membri al fine di assicurare uno
scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel
coordinamento del Piano generale nonche' l'efficienza del processo
decisionale e degli interventi attuati nell'ambito di competenza
della propria organizzazione.
Il Coordinatore di crisi nazionale assicura:
la cooperazione tra l'Unita' di crisi nazionale e l'Unita' di
crisi della Commissione europea, favorendo la raccolta e la
diffusione delle informazioni;
il coordinamento tra il lavoro dell'Unita' di crisi ed il
processo decisionale;
la cooperazione con i partner internazionali per la gestione
degli aspetti che ricadono negli ambiti di competenza di prevenzione
umana, sicurezza degli alimenti e sanita' animale;
la coerenza di quanto comunicato con le valutazioni del rischio
effettuate dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA),
da Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) nella
situazione di crisi rispetto alle misure intraprese;
l'aggiornamento costante del Ministro della salute;
il coordinamento a livello nazionale delle attivita' in caso di
situazioni di emergenza nel settore degli alimenti e dei mangimi
anche attraverso la presidenza dell'Unita' di crisi nazionale;
la presentazione del Piano nazionale su richiesta della
Commissione;
la partecipazione a conferenze audio/video organizzate dalla
Commissione durante un coordinamento rafforzato o situazione di crisi
in termini di disponibilita', competenza e livello di
responsabilita';
il follow-up quando una crisi si e' conclusa, su possibili
lacune e aree di miglioramento;
la creazione di una relazione diretta tra i Coordinatori di
crisi;
la partecipazione agli esercizi di simulazione nazionali ed
europei;
l'organizzazione di attivita' di' formazione ed esercizi di
simulazione per la verifica dell'effettiva operativita' del Piano
nazionale;
la condivisione delle informazioni con le parti interessate.
Il Coordinatore di crisi nazionale, interviene in accordo con
l'Ufficio stampa e la Direzione generale della comunicazione e dei
rapporti europei e internazionali (DGCOREI) del Ministero della
salute, anche nei seguenti aspetti di comunicazione:
nel monitoraggio delle reazioni dei media e dell'opinione
pubblica;
nell'aggiornamento costante e in maniera diretta del Ministro
per consentire allo stesso di stabilire interventi mirati ed
eventualmente la modalita' di presentazione al pubblico delle misure
sanitarie adottate;
nella preparazione e/o nel lancio della strategia di
comunicazione coordinata e trasparente nei confronti del pubblico e,
in particolare, nella gestione di tutti gli aspetti della
comunicazione, sia assicurando la comunicazione al pubblico di
informazioni chiare, efficaci e coerenti relative alla valutazione e
alla gestione del rischio sia garantendo la comunicazione ai partner
commerciali e ad altri portatori di interesse (in collaborazione con
gli uffici competenti delle direzioni generali del Ministero della
salute);
nella definizione e condivisione con la Commissione europea e
con i Paesi membri coinvolti, in tempo reale di messaggi chiave/linee
da adottare basati su dati concreti, in particolare nei confronti dei
mass media;
nel coordinamento degli strumenti di comunicazione (ad es. FAQ,
linee di assistenza telefonica ecc.).
5. AUTORITA' COMPETENTI E UNITA' DI CRISI
Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, nella gestione
delle emergenze nel settore degli alimenti e dei mangimi si avvalgono
delle Unita' di crisi istituite dal presente Piano: Unita' di crisi
nazionale (UCN), Unita' di crisi regionale (UCR), Unita' di crisi
della Provincia autonoma di' Trento (UCPAT) e della Provincia
autonoma di Bolzano (UCPAB), Unita' di crisi locale (UCL).
5.1 Unita' di crisi nazionale (UCN) - Composizione e Funzione
L'Unita' di crisi nazionale e' cosi' composta:
Direttore generale della Direzione generale per l'igiene e la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della
salute in qualita' di Coordinatore di crisi nazionale con funzioni di
Presidente o suo sostituto;
Direttore generale della Direzione degli organi collegiali per
la tutela della salute (DGOCTS) o suo sostituto;
Direttore generale della Direzione generale della prevenzione
sanitaria (DGPREV) o suo sostituto;
Direttore generale della Direzione generale della sanita'
animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) o suo sostituto;
Direttore generale della Direzione generale della comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali (DGCOREI) o suo sostituto;
Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della salute o
suo sostituto;
Coordinatore/i dell'/delle Unita' di crisi regionali e delle
province autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;
Presidente dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) o suo
sostituto;
Coordinatore degli II.ZZ.SS. o suo sostituto.
Alle riunioni dell'Unita' di crisi partecipano:
Direttore ufficio 3 Segretariato Generale o suo sostituto;
Direttore ufficio 8 DGISAN o suo sostituto;
Direttore ufficio 2 DGISAN o suo sostituto;
Direttore ufficio 2 DGOCTS o suo sostituto;
Direttore ufficio 3 DGCOREI o suo sostituto;
Direttore uffico 4 DGCOREI o suo sostituto;
Capo Ufficio stampa Ministero o suo sostituto;
Direttori di altri settori o dirigenti di altri uffici del
Ministero eventualmente coinvolti dall'emergenza.
L'Unita' di crisi nazionale si avvale di:
Istituti zooprofilattici sperimentali e Agenzie regionali
protezione ambientale territorialmente competenti o suo/loro
sostituto/i;
Centro di referenza per le malattie emergenti;
Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia veterinaria,
la programmazione, l'informazione e l'analisi del rischio;
Centro di referenza nazionale per sequenze genomiche di
microrganismi patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica;
Centri di referenza/Laboratori nazionali di riferimento
competente/i per materia.
Qualora le circostanze lo rendessero necessario, l'Unita' di
crisi nazionale puo' essere integrata con:
- Rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche
eventualmente coinvolte nell'emergenza a vario titolo;
- Esperti nelle materie oggetto di emergenza provenienti dal
mondo accademico e/o scientifico;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, si ritenga utile
consultare;
- Organizzazioni competenti ex art. 36 reg. (CE) 178/2022.
Il Coordinatore di crisi nazionale provvede ad istituire la
Segreteria dell'Unita' di crisi nazionale che dispone degli elenchi
dei punti di contatto delle unita' di crisi regionali e delle
Province autonome. Inoltre garantisce un servizio di contattabilita'
24/7 con collegamento telefonico cellulare dedicato.
L'Amministrazione e' tenuta ad assicurare la disponibilita',
delle risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo
(segreteria, ecc.).
L'Unita' di crisi nazionale svolge le seguenti funzioni:
Elabora la strategia operativa per garantire una rapida
risposta all'emergenza;
Valuta l'evolversi della situazione e, sulla base di eventuali
nuove informazioni disponibili, aggiorna la strategia operativa;
Controlla l'effettiva operativita' del Piano, anche attraverso
l'attuazione di esercizi di simulazione;
Svolge anche un ruolo di promozione delle attivita' di
informazione per l'opinione pubblica, riguardo ai rischi in questione
e alle misure prese a riguardo.
5.2 Unita' di crisi regionale/provinciale (UCR - UCPAB- UCPAT)
L'Unita' di crisi regionale (UCR) e' cosi' composta:
Responsabile della struttura organizzativa regionale competente
in materia di veterinaria e di igiene degli alimenti, in qualita' di
Coordinatore di crisi a livello regionale con funzioni di Presidente
o suo sostituto;
Direttori sanitari delle AA.SS.LL. coinvolte;
- Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
competenti per territorio o loro sostituti
- I dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro
sostituti: Igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), igiene e
sanita' pubblica (SISP), lgiene degli alimenti di origine animale
(SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(SIAPZ), Sanita' animale (SSA) coinvolti per competenza.
L'Unita' di crisi regionale avvale di:
Direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente
competente;
Rappresentante del Comando dei Carabinieri per la tutela della
salute;
Direttore/i laboratorio/i di sanita' pubblica delle unita'
sanitarie locali ove presenti;
Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile
consultare.
Le Unita' di Crisi delle Province autonome di Trento e di Bolzano
(UCPAB - UCPAT) sono cosi' composte:
- Direttore/Responsabile del Servizio veterinario provinciale,
coordinatore anche dell'Unita' di crisi provinciale con funzioni di
Presidente o suo delegato;
- Direttore /Responsabile dell'Ufficio provinciale competente
in materia di igiene, salute e sanita' pubblica o suo delegato;
- Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria o suo delegato.
L'Unita' di crisi provinciale si avvale di:
- Direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle
Agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente
competenti;
- Centro/i nazionali di riferimento competente/i per materia;
- Rappresentante dei Carabinieri per la tutela della salute
territorialmente competenti;
- Direttore laboratorio di sanita' pubblica delle unita'
sanitarie locali ove presenti;
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, ritenga utile
consultare.
E' prevista la presenza di una Unita' di crisi per ciascuna
regione/provincia autonoma. L'Unita' di crisi regionale e'
fisicamente ubicata presso un ufficio dell'Assessorato alla sanita' e
l'unita' di crisi provinciale presso un ufficio delle competenti
strutture provinciali o, se preferibile, presso l'Azienda sanitaria
provinciale.
L'ufficio deve essere chiaramente individuato e dotato di:
elenchi aggiornati delle unita' di crisi locali e dei loro
punti di contatto di cui al punto 5.4 del territorio di competenza,
delle forze pubbliche e della protezione civile localmente
competente;
elenchi aggiornati dei Coordinatori di crisi
regionali/provinciali;
database aggiornati degli operatori del settore alimentare,
mangimistico, compresi quelli della produzione primaria;
ogni altro elenco di persone o strutture utili;
qualsiasi supporto tecnico e gestionale ritenuto necessario per
lo svolgimento della sua attivita'.
Deve inoltre essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7
con collegamento telefonico cellulare dedicato, che puo' essere la
linea per l'allerta.
L'Unita' di crisi regionale/provinciale svolge le seguenti
funzioni:
Coordina e verifica le attivita' previste sul territorio;
Assicura l'invio tempestivo, in via informatizzata, dei dati e
delle informazioni inerenti l'emergenza;
Promuove l'organizzazione di corsi di formazione ed esercizi di
simulazione per personale competente in materia di gestione delle
emergenze in alimenti e mangimi avvalendosi della collaborazione
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e del Centro di referenza
compente sulla materia dell'emergenza.
L' UCR agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN
quando l'ambito della crisi e' regionale.
Il Coordinatore delle crisi regionale/provinciale ha il ruolo di
assicurare il coordinamento dell'Unita' di crisi
regionale/provinciale da lui presieduta con l'Unita' di crisi
nazionale.
5.3 Unita' di crisi locale (UCL).
L'Unita' di crisi locale di ciascuna Azienda sanitaria locale e'
cosi' composta:
- Direttore sanitario in qualita' di Coordinatore di crisi
locale, con funzione di Presidente o suo sostituto;
- Direttore del Dipartimento di prevenzione o suo sostituto;
- Dirigenti responsabili dei seguenti Servizi o loro sostituti:
Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione (SIAN), Servizio
igiene e sanita' pubblica (SISP), Servizio igiene degli alimenti di
origine animale (SIAOA), Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche (SIAPZ), Servizio sanita' animale (SSA);
- Qualsiasi soggetto pubblico o privato si ritenga utile
consultare.
La ASL competente per territorio identifica una sede per la UCL e
assicura l'adeguato supporto tecnico e gestionale, database degli
operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi quelli della
produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o strutture
necessarie per lo svolgimento della sua attivita'. Deve inoltre
essere garantito un servizio di contattabilita' 24/7 con collegamento
telefonico cellulare dedicato, che puo' essere la linea per
l'allerta.
L'Amministrazione e' tenuta ad assicurare la disponibilita' delle
risorse di personale per il supporto tecnico-amministrativo
(segreteria, ecc.).
L'Unita' di crisi locale (UCL) svolge le seguenti attivita':
verifica che i riferimenti telefonici con le strutture
territoriali, che potrebbero essere coinvolte nelle emergenze, siano
aggiornati e ridistribuiti periodicamente;
attua tutte le misure indicate dalle strategie operative
individuate a livello centrale e/o regionale;
si adopera per assicurare, in caso di necessita', la rapida
attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale
sequestro e distruzione delle partite;
fornisce per il tramite dell'Unita' di crisi
regionale/provinciale i dati e gli elementi richiesti dall' Unita' di
crisi nazionale;
in particolare, il Coordinatore dell'Unita' di' crisi locale
per tutta la durata dell'emergenza assume la responsabilita' della
gestione delle risorse di tutte le aree funzionali dei Servizi
veterinari dell'ASL e del Servizio di igiene degli alimenti e
nutrizione e del servizio di igiene e salute/sanita' pubblica.
L'UCL agisce con le stesse strategie utilizzate dalla UCN
quando l'ambito della crisi e' locale.
5.4 Punti di contatto
Per garantire la migliore organizzazione del sistema, ciascun
Coordinatore di crisi locale predispone l'organigramma dell'Unita'
stessa, completo di tutti i recapiti telefonici (telefoni cellulari e
fissi), e lo trasmette al Coordinatore di crisi regionale.
Quest'ultimo aggrega i dati e li trasmette ai coordinatori di crisi
locali appartenenti alla regione.
Analogamente, entro il 15 dicembre di ciascun anno o ogni
qualvolta si renda necessario, le regioni/province autonome
trasmettono, al Coordinatore di crisi nazionale, il nominativo ed il
recapito cellulare del Coordinatore di crisi regionale nonche' i
riferimenti del servizio di contattabilita' 24/7.
Il Coordinatore di crisi nazionale raccoglie tali informazioni e
le trasmette, integrate con i propri riferimenti, ai Coordinatori
delle crisi regionali/delle province autonome.
Tali elenchi devono essere aggiornati, da parte dei Coordinatori
delle crisi ogniqualvolta subentrino variazioni.
L'elenco dei coordinatori di crisi e' reso disponibile sul
portale Internet del Ministero della Salute alla pagina dedicata al
seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=115
0&area=sicurezzAlimentare&menu=sistema ._
6. LABORATORI
I laboratori ufficiali coinvolti nel Piano sono quelli
individuati dall'art. 9 del D.Igs 2 febbraio 2021, n. 27, di seguito
elencati:
a) Istituto superiore di sanita' (ISS);
b) Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.);
c) Laboratori di sanita' pubblica delle unita' sanitarie
locali;
d) Laboratori delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA);
e) Laboratori designati quali laboratori nazionali di
riferimento (LNR).
Inoltre sono coinvolti nel Piano i laboratori di riferimento
regionali per le malattie a trasmissione alimentare (casi umani) e
ogni altro laboratorio che all'occorrenza sia opportuno coinvolgere.
Ciascun laboratorio individua i punti di contatto, che assicurano
assistenza tramite un servizio di pronta disponibilita' (telefono
cellulare ed e-mail) e la corretta attuazione del Piano, e li
comunica alle Unita' di crisi regionali e delle province autonome.
Nei casi in cui l'emergenza sia dovuta alla presenza di
microrganismi patogeni e' opportuna la corretta applicazione dei
commi 3, 4 e 5 dell'Art. 10, laboratori nazionali di riferimento, del
succitato decreto legislativo per quanto riguarda il sequenziamento
genomico dei ceppi isolati.
+----------------------------+--------------------------------------+
| |3. I laboratori ufficiali trasmettono |
| |al relativo laboratorio nazionale di |
| |riferimento o al Centro di referenza |
| |nazionale i ceppi di microrganismi |
| |patogeni isolati nell'ambito del |
| |controllo ufficiale e delle altre |
| |attivita' ufficiali o le sequenze |
| |dell'intero genoma. |
| |Le stesse sequenze sono trasmesse |
| |anche al Centro di referenza nazionale|
| |per le sequenze genomiche di |
| |microrganismi patogeni. |
| |4. Il Ministero della salute, in |
| |accordo con i Laboratori Nazionali di |
| |riferimento o i Centri di referenza |
| |nazionale, sulla base dell'evoluzione |
| |tecnico scientifica e di particolari |
| |situazioni epidemiologiche, individui'|
| |i criteri con cui vengono selezionati |
| |gli isolati dei microrganismi per i |
| |quali e' necessario effettuare il |
| |sequenziamento genomico. |
| |5. I laboratori ufficiali che isolano |
| |i microrganismi di cui al precedente |
| |comma 4, sottopongono a sequenziamento|
| |genomico completo microrganismi |
| |isolati e provvedono a inviare le |
| |relative sequenze e i relativi |
|D.Lgs 2 febbraio 2021, |metadati al laboratorio nazionale di |
|n. 27 Art. 10 commi 3, 4 e 5|riferimento e al Centro di referenza |
|Laboratori nazionali di |nazionale per le sequenze genomiche di|
|riferimento |microrganismi patogeni. |
+----------------------------+--------------------------------------+
I laboratori di riferimento per le malattie a trasmissione
alimentare (casi umani) individuati dalle regioni e dalle province
autonome trasmettono al relativo laboratorio nazionale di riferimento
i ceppi di microrganismi patogeni isolati o le sequenze dell'intero
genoma e i relativi metadati. Il Ministero della salute, in accordo
con i laboratori nazionali di riferimento, sulla base dell'evoluzione
tecnico scientifica e di particolari situazioni epidemiologiche,
individua i criteri con cui vengono selezionati gli isolati dei
microrganismi per i quali e' necessario effettuare il sequenziamento
genomico.
7. ATTIVAZIONE DEL PIANO A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DEL PIANO U.E.
Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione decida di
utilizzare per la gestione di una emergenza lo strumento del
coordinamento rafforzato a livello europeo:
1. Il Coordinatore di crisi nazionale:
Partecipa alle riunioni' convocate dalla Commissione europea;
Riporta le indicazioni della Commissione ai coordinatori
regionali delle crisi;
Provvede ad aggiornare la Commissione sulla situazione
nazionale.
2. I Coordinatori di crisi regionali:
forniscono al Coordinatore di crisi nazionale tutte le
informazioni utili avvalendosi del supporto dei coordinatori locali;
verificano la corretta applicazione delle indicazioni
comunitarie.
Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione attivi
l'Unita' di crisi europea il Coordinatore di crisi nazionale, membro
dell'Unita' di crisi europea:
1. informa immediatamente il Ministro, il Segretario generale, e
i competenti direttori generali del. Ministero della salute e i
coordinatori delle crisi regionali/provinciali;
2. convoca, entro le 24 ore, la prima riunione dell'Unita' di
crisi, a seguito della quale l'Unita' diventa effettivamente
operativa per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo 5.1.
Per garantire la massima rapidita', le comunicazioni fra i
soggetti coinvolti devono avvenire a mezzo di posta elettronica e
telefono cellulare.
8. ATTIVAZIONE DEL PIANO SULLA BASE DI SEGNALAZIONE NAZIONALE
Qualora sia individuato un pericolo biologico, chimico o fisico
negli alimenti e/o nei mangimi o nell'uomo che puo' comportare un
rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per
l'ambiente e ci sia il dubbio che possa non essere adeguatamente
affrontato mediante le consuete misure di gestione:
1. le strutture locali territorialmente competenti oltre ad
attivare, ove previsto, il sistema di allerta (RASFF), informano il
Coordinatore di crisi locale. Nel caso in cui la struttura locale sia
un ospedale o un centro di sorveglianza epidemiologica, la presenza
di casi clinici correlatili al consumo di alimenti deve essere
prontamente segnalata al dipartimento di prevenzione della ASL per
gli aspetti di sicurezza alimentare;
2. il Coordinatore di crisi attiva l'Unita' di crisi locale che
provvede senza indebito ritardo ad una valutazione della situazione
al fine di stabilire se procedere mediante la sola applicazione delle
disposizioni vigenti e informa, contestualmente, il Coordinatore di
crisi regionale. Qualora la segnalazione pervenisse da una sola ASL
il Coordinatore di crisi regionale puo' attendere la valutazione
della situazione da parte della UCL e successivamente valutare se
attivare l'UCR. Nell'eventualita' fossero coinvolte 2 o piu'
AA.SS.LL., per la valutazione della situazione, il coordinatore di
crisi regionale attiva senza indebito ritardo, l'Unita' di crisi
regionale;
3. Se attivata, l'Unita' di crisi regionale o delle province
autonome provvede ad una valutazione della situazione generale, al
fine di stabilire se procedere mediante l'applicazione delle
disposizioni vigenti e avvisa immediatamente, il Coordinatore di
crisi nazionale tramite email all'indirizzo
crisi.sicurezzaalimenti@sanita.it e comunicazione telefonica al
numero dedicato;
4. il Coordinatore di crisi nazionale, se del caso, convoca la
riunione dell'Unita' di crisi nazionale ed eventualmente dichiara lo
stato di crisi nazionale attivando le procedure previste dal Piano.
Il Coordinatore di crisi nazionale informa immediatamente il
Ministro della salute assicurando il coordinamento tra il lavoro
dell'Unita' di crisi ed il processo decisionale e notifica la crisi
alla Commissione europea.
In tutti i casi, le comunicazioni fra i soggetti coinvolti
dovranno avvenire a mezzo di posta elettronica e/o telefono
cellulare.
Le segnalazioni iniziali non sempre comportano l'attivazione
dell'unita' di crisi ma, in alcuni casi, comportano la necessita' di
un coordinamento rafforzato a livello centrale. Per agevolare la
classificazione degli interventi da attuare, nei casi di
problematiche di salute pubblica legate agli aspetti di sicurezza
alimentare, le autorita' competenti possono avvalersi dell'indirizzo
fornito dallo IESS score riportato in Appendice I, di cui alle «Linee
guida per la gestione e la comunicazione durante gli incidenti nel
settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi» dell'EFSA e
proposto dall'ISS.
Nel caso in cui il Coordinatore di crisi nazionale o l'Unita' di
crisi centrale reputino adeguato l'utilizzo dello strumento del
coordinamento rafforzato, le strutture competenti del Ministero della
salute provvedono ad istituire un gruppo tecnico ad hoc al fine di
favorire lo scambio di informazioni e la gestione omogenea della
problematica.
La composizione del gruppo deve tener conto delle regioni
interessate, sia per parte di sanita' umana che di alimenti/mangimi,
nonche' dell'ISS e dei Centri di referenza.
Occorre ricordare che le segnalazioni iniziali di incidenti
possono pervenire, direttamente al Coordinatore di crisi nazionale,
da diverse fonti ufficiali tra cui il Centro di referenza per i
rischi emergenti in sicurezza alimentare, l'Istituto superiore di
sanita', ma anche attraverso le segnalazioni presenti nei sistemi
europei ed internazionali quali il sistema di allarme rapido della
Commissione europea per alimenti e mangimi (RASFF), il sistema di
allarme rapido e di reazione (EWRS), la rete internazionali delle
autorita' preposte alla sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN), il
Sistema di ricerca delle informazioni sulle epidemie (EPIS). In
particolare, il Ministero della salute assicura il coordinamento tra
i punti di contatto nazionale per il RASFF ed EWRS al fine di
garantire opportune forme di collegamento delle informazioni.
Il riscontro di un'incidenza anomala di casi di malattia a
trasmissione alimentare nell'uomo o negli animali aventi una
correlazione certa o probabile con alimenti o mangimi, nonche'
l'isolamento di agenti patogeni a trasmissione alimentare nella
popolazione umana in concentrazione tale da essere attribuibile a
focolaio di infezione deve essere prontamente portato a conoscenza
del Coordinatore di crisi nazionale.
Si ricorda che le malattie di origine alimentare sono Soggette a
notifica secondo il decreto ministeriale 7 marzo 2022" Revisione del
sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL). (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 82 del 7
aprile 2022). Inoltre il Piano nazionale della prevenzione (PNP)
2020-2025 riporta:
+------------------------+------------------------------------------+
| |" ...Nel caso di malattie trasmissibili |
| |con gli alimenti deve essere assicurata |
| |una accurata raccolta dei dati anamnestici|
| |ai fini dell'individuazione dell'alimento.|
| |A tal riguardo e' necessario che il |
| |Dipartimento di Prevenzione coordini le |
| |azioni ed i flussi informativi nell'ambito|
| |dell'indagine epidemiologica e dei |
| |successivi provvedimenti, Risulta |
| |fondamentale la cooperazione tra i |
| |laboratori ospedalieri e quelli di |
| |riferimento per il controllo sugli |
| |alimenti al fine di individuare possibili |
| |correlazioni tra i ceppi isolati nell'uomo|
| |e quelli intercettati negli alimenti, |
| |nell'ambiente, nelle attrezzature e nel |
| |personale che ne e' venuto a contatto |
| |nelle fasi di produzione e distribuzione. |
| |...Omissis ... e' necessario che vi sia |
| |cooperazione tra i laboratori ospedalieri |
| |e quelli di riferimento per il controllo |
| |sugli alimenti per il confronto dei ceppi |
| |isolati nell'uomo con quelli riscontrati a|
| |seguito di controllo sugli alimenti. Gli |
| |alimenti individuati o sospetti come causa|
| |della tossinfezione alimentare devono |
|pag 94 PNP5.6 Malattie |essere tempestivamente segnalati ai |
|infettiveprioritarie, |servizi SIAN o SIAOA della Azienda |
|zoonosi |Sanitaria. |
+------------------------+------------------------------------------+
Ad ogni buon fine si riporta la definizione di «focolaio di
tossinfezione alimentare» prevista dalla normativa comunitaria a cui
rinvia l'art. 4 par. 2 della decisione (UE) 2019/300:
+---------------------------+---------------------------------------+
| |«focolaio di tossinfezione alimentare»:|
| |un'incidenza, osservata in determinate |
| |circostanze, di due o piu' casi di |
| |persone colpite dalla stessa malattia |
| |e/o infezione, oppure la situazione in |
| |cui il numero di casi di malattia |
| |osservato sia superiore al numero |
| |prevedibile e i casi abbiano una |
| |correlazione, od una correlazione |
|Direttiva 2003/99/CE |probabile, con la stessa fonte |
|Art. 2, punto 2, lettera d)|alimentare |
+---------------------------+---------------------------------------+
9. VALUTAZIONE RAPIDA DEL RISCHIO (RAPID RISK ASSESSMENT) (1)
Nelle situazioni di emergenza si attiva il processo di
valutazione rapida del rischio, che consente di prendere in
considerazione tutti i fattori rilevanti per determinarne la natura.
Il quadro descrittivo dovra' essere valutato, aggiornato e monitorato
a partire dai riscontri iniziali e, successivamente, sulla base di
ulteriori prove e delle informazioni che saranno disponibili.
Prove e riscontri dovranno essere costantemente valutati,
aggiornati e monitorati secondo seguenti indicatori:
a) Effetti sulla salute;
b) Rischio per l'integrita' della catena alimentare e/o dei
mangimi;
c) Numero e categorie dei consumatori coinvolti;
d) Quantitativi dei prodotti coinvolti e livelli di
distribuzione;
e) Percezione del rischio;
f) Tracciabilita' e ritiro di' prodotti;
g) Tipologia di incidente (noto o sconosciuto).
La valutazione rapida del rischio e' coordinata dall'autorita'
competente interessata e viene eseguita a cura delle istituzioni
scientifiche di riferimento (Istituto superiore di sanita' laboratori
nazionali di riferimento, Centri di referenza, Istituti
zooprofilattici sperimenta/i, Consiglio nazionale della ricerca,
etc....)
10. TERMINE DELLA CRISI E VALUTAZIONE POST-CRISI
In concordanza con l'Unita' di crisi a livello dell'UE, se
l'Unita' di crisi nazionale ritiene che il rischio sia ormai sotto
controllo, il Coordinatore di crisi nazionale nel settore degli
alimenti e dei mangimi dichiara terminata la crisi.
Il termine di una situazione di crisi di dimensione locale,
regionale o interregionale, e' dichiarata dal/dai Coordinatore/i
della/e crisi e in accordo con il Coordinatore di crisi nazionale.
Quest'ultimo avvia, quindi, una valutazione post-crisi, costituita da
tre componenti:
1. valutazione del rischio (risk assesment) a posteriori svolta
dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA) - Sezione
per la Sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla
situazione nazionale, alla luce della relazione dell'UC e di tutti i
dati e le informazioni correlati alla gestione della crisi e da essa
generati;
2. valutazione dell'attuazione delle procedure per la gestione
della crisi in alimenti e mangimi e dello svolgimento delle attivita'
di gestione del rischio svolta dal Ministero della salute anche con
il supporto delle Istituzioni scientifiche pertinenti;
3. valutazione delle attivita' di comunicazione del rischio
svolta dal Ministero della salute (UCN) in collaborazione con
l'Ufficio 2 della DGOCTS che coinvolge il CNSA - Sezione consultiva
delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di
sicurezza alimentare.
Gli esiti della valutazione post-crisi, nelle sue tre componenti,
vengono trasmessi e illustrati ai componenti delle Unita' di crisi
nazionale, regionale e locale, con particolare riferimento a quelle
coinvolte nel caso specifico, per identificare quanto sia stato
eventualmente appreso e per evidenziare, se del caso, gli eventuali
miglioramenti da apportare alle procedure operative e agli strumenti
utilizzati nella gestione delle crisi.
11. ESERCIZI DI SIMULAZIONE
L'attivita' di formazione per l'aggiornamento professionale e gli
esercizi di simulazione di gestione delle emergenze in conformita' al
presente Piano, sono fondamentali per garantire l'efficacia dei
controlli ufficiali e la corretta applicazione delle procedure
previste nella gestione delle emergenze alimentari e nel settore dei
mangimi. Il personale coinvolto nelle emergenze deve essere formato
al fine di avere contezza delle proprie responsabilita' ed essere
pronto ad attivare rapidamente tutte le misure previste dal Piano. Le
regioni promuovono eventi formativi ed esercizi di simulazione sulle
situazioni di emergenza, incoraggiando un approccio «One Health» con
riferimento particolare agli aspetti di epidemio-sorveglianza, alla
sorveglianza integrata delle zoonosi a trasmissione alimentare, alla
strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari,
alla gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche,
alla comunicazione del rischio, all'utilizzo delle analisi di
tipizzazioni molecolare degli agenti patogeni (compreso il
sequenziamento dell'intero genoma - WGS) ed alle contaminazioni
chimiche in alimenti e mangimi.
Tali eventi devono essere coerenti con le iniziative della
Commissione che offre moduli di formazione avanzata nell'ambito del
programma Better training for safer food - BTSF
-(https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_jsp?area=formazione%20vet
erinaria&menu=btsf_ ) e di EFSA programma EU-FORA EU-FORA_- The
European Food Risk Assessment Fellowship Programme EFSA (europa.eu)
Il Ministero delta salute organizza corsi di formazione ed
esercizi di simulazione redigendo una relazione finale sulle
criticita' emerse.
Gli esercizi di simulazione sono programmati ed effettuati
avvalendosi delle competenze dell'Istituto superiore di sanita',
degli Istituti zooprofilattici sperimentali, e se del caso delle
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e delle Universita'
sulla base delle specifiche competenze coinvolgendo le regioni e le
province autonome. Le simulazioni sono organizzate anche sulla base
degli esercizi di preparazione che la Commissione organizza
periodicamente con gli Stati membri.
12. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
Come indicato nel reg. (CE) n. 178/2002, sezione 2, Principi di
trasparenza, art. 10, e fermo restando il corretto trattamento dei
dati, nelle situazioni che comportano l'attivazione del Piano occorre
garantire l'informazione ai cittadini sui rischi in corso e sulle
misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire,
contenere o eliminare il rischio.
Nel caso di attivazione della Unita' di crisi europea e' la
stessa Unita' che mette a punto la strategia specifica di
comunicazione e la Commissione elabora un modello standard per tale
strategia definendo i messaggi chiave per i principali gruppi di
popolazione destinatari e i principali mezzi di comunicazione per
diffonderli.
La strategia di comunicazione mira ad informare il pubblico e gli
operatori economici, compresi i partner commerciali nel settore
alimentare, tramite:
a) messaggi coordinati e coerenti;
b) una comunicazione efficace in merito ai rischi;
c) la messa in evidenza delle indagini in corso e delle misure
precauzionali adottate qualora la fonte sia incerta;
d) la fornitura di prove attendibili (risultati di analisi,
prove epidemiologiche ecc.), a sostegno delle posizioni e delle
misure adottate;
e) la fornitura garanzie sulla sicurezza dei prodotti non
coinvolti dalla crisi, anche grazie ad informazioni chiare sui tipi
di prodotti interessati e su quelli che non 10 sono;
f) la diffusione di messaggi sulle misure adottate con successo
e sui risultati ottenuti, sulla base di prove attendibili: ad esempio
l'individuazione e il ritiro delle partite/lotti interessati a
seguito di attivita' di indagine efficaci.
Il Coordinatore di crisi nazionale si adopera affinche' le azioni
di comunicazione siano coerenti con la strategia di comunicazione
adottata dall'unita' di crisi europea.
Il Coordinatore di crisi nazionale e l'Ufficio Stampa del
Ministero della salute, in stretta collaborazione con la DGCOREI e la
DGOCTS, e, qualora istituita, con l'Unita' di crisi nazionale,
provvedono a definire contenuti e modalita' di diffusione dei
messaggi istituzionali, che vengono trasmessi anche agli uffici
stampa delle regioni e delle province autonome.
Il Ministero della salute aggiorna il Comitato permanente per i
vegetali, gli animali, l'alimentazione e i mangimi e il Comitato per
la sicurezza sanitaria sulla gestione degli incidenti della
Commissione europea circa la strategia di comunicazione nazionale.
Tale strategia deve tener conto anche della necessita' di attivare
adeguati contatti con i Paesi terzi interessati al fine di fornire
loro informazioni chiare, precise e coerenti sull'evoluzione e la
gestione della crisi.
Il medesimo approccio va perseguito nelle situazioni che
richiedono il coordinamento rafforzato in modo da garantire che vi
sia una corretta informazione dei consumatori e degli stakeholders,
anche nelle situazioni di incertezza, in merito alla valutazione ed
alla gestione del rischio. Nell'ambito del coordinamento rafforzato,
le Autorita' competenti regionali e locali coinvolte nel processo
vengono informate dei comunicati previsti attraverso audio o
videoconferenze. Le Autorita' locali, a loro volta, tenendo conto di
eventuali indicazioni da parte dell'Autorita' giudiziaria, provvedono
ad informare tempestivamente gli operatori del settore alimentare e/o
dei mangimi interessati quando sono state raccolte prove attendibili
sulla possibile origine di un pericolo.
Al fine di garantire la coerenza in materia di comunicazione dei
rischi, risulta di fondamentale importanza la condivisione delle
informazioni sulla gestione degli incidenti da parte delle Autorita'
competenti regionali e locali.
E' opportuno inoltre che il Coordinatore di crisi nazionale
informi costantemente, attraverso l'Ufficio 2 della DGOCTS, la
Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei
produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA.
II Ministero della salute, fatta salva la necessita' di ulteriori
scambi bilaterali di informazioni con i partner commerciali e le
autorita' competenti dei Paesi terzi, utilizza la rete internazionale
delle autorita' di sicurezza alimentare dell'OMS (INFOSAN) quando gli
scambi da o verso Paesi terzi sono interessati dal rischio in
questione.
A seconda dei casi le informazioni vengono fornite anche alle
organizzazioni internazionali competenti, quali l'Organizzazione
mondiale della sanita' (OMS), l'Organizzazione mondiale della salute
degli animali (WOAH gia' OlE) e l'Organizzazione per l'alimentazione
e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO).
13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Il Piano deve essere regolarmente testato per assicurare che le
relazioni organizzative siano corrette e funzionali e aggiornato su
base quinquennale.
Il ciclo si articola, di massima, attraverso:
1. L'adozione di Piani regionali/provinciali coerenti con quanto
previsto dalla presente Intesa ed entro un anno dalla sua
pubblicazione, in grado di assicurare un coordinamento efficace ed
efficiente tra le strutture ospedaliere ed i dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL., nel caso di coinvolgimento di alimenti.
2. Attivita' di formazione ed esercizi di simulazione di
situazioni di emergenza con il coinvolgimento dei coordinatori delle
crisi Regionali/Provinciali con relazione finale sulle criticita'
emerse.
3. Revisione del Piano nazionale di emergenza anche sulla base
delle risultanze degli eventi formativi e delle simulazioni regionali
e nazionali.
APPENDICE I
IESS Score per la classificazione delle emergenze
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Cfr. ECDC e in coerenza con Intesa n. 201 /CSR 8 novembre 2018
laddove distingue l'attivita' di risk assessment e risk
evaluation.