RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI
DELLA LEGGE SULL'USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno
dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i
tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e
remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento,
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato
dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni
in categorie omogenee e attribuisce alla Banca d'Italia il compito di
rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie
aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel
trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non
sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni
condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.
operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito
finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso
variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con
garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri
finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito»
i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi
nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del
credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul
credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito
in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito
revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e
sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e
anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente
sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte
le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base
dell'effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso
degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico
bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi,
inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 111 del Testo unico bancario.
La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al
fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le
categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita'
delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal
livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'
composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di
operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla
base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi
presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi
aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo
e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la
metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le
nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi
ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel
luglio 2016 (1) .
Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate
ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».
A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene
unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito
revolving».
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 180/1950, le modalita' di assolvimento dell'obbligo
della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto,
secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo
2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita
dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2, della
legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli
istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto
«non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei
cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori
possano rilasciare garanzie assicurative, attivita' riservata alle
imprese assicurative autorizzate.
Sono state modificate le modalita' con cui vengono computati nel
TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i
quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base
annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse
bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla
Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e
di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi
economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si
riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi
armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono
ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei
rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo
pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati
vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore
medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema, determinato dal Consiglio direttivo
della Banca centrale europea, nel trimestre di rilevazione nonche'
nel trimestre successivo a quello di riferimento.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi
sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un
quarto e aggiungendo un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La
differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a
8 punti percentuali.
§ § §
Rilevazione sugli interessi di mora
I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.
I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini
conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti
all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui
elaborazione e' stata ultimata nel corso del 2017.
La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie
banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato,
selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei
TEGM, in base a un criterio di rappresentativita' riferito al numero
dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori
riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di
rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai
contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite
per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media
in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di
interesse annuo corrispettivo.
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 9
agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-
norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/