Art. 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai
vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica.
Per la tipologia «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»: Aleatico,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo, Merlot,
Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o congiuntamente per
almeno il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione
Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» con la specificazione di uno dei vitigni indicati
all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai
corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85%.
Possono concorrere alla produzione dei predetti vini altri
vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la
Regione Umbria, da soli o congiuntamente nella misura massima del
15%.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve delle varieta' di vitigno
Cabernet franc e Cabernet sauvignon.