(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica. 
    Per la tipologia «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»: Aleatico,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Canaiolo R., Ciliegiolo,  Merlot,
Montepulciano, Pinot Nero, Sangiovese, da soli o  congiuntamente  per
almeno il 70%. 
    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni  a
bacca di colore analogo  idonei  alla  coltivazione  per  la  Regione
Umbria, da soli  o  congiuntamente  nella  misura  massima  del  30%,
iscritti nel registro nazionale delle varieta' di  vite  per  uve  da
vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio  2004  e  successivi
aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 
    I vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» con la specificazione di uno dei  vitigni  indicati
all'art.  1,  devono  essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti   dai
corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito  aziendale,  per  almeno
l'85%. 
    Possono  concorrere  alla  produzione  dei  predetti  vini  altri
vitigni a bacca di colore analogo idonei  alla  coltivazione  per  la
Regione Umbria, da soli o congiuntamente  nella  misura  massima  del
15%. 
    Per  la  produzione  del  vino   Cabernet   possono   concorrere,
congiuntamente o disgiuntamente, le uve  delle  varieta'  di  vitigno
Cabernet franc e Cabernet sauvignon.