(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali dei vigneti  destinati  alla  produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso  Orvietano»  o
«Orvietano Rosso» devono essere quelle normali della zona  e  atte  a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    I vigneti devono trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per  le
produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui  si
tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente  umidi  o
insufficientemente soleggiati. 
    In particolare i vigneti devono essere situati ad una  altitudine
non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta  ad
assicurare una idonea maturazione delle uve. 
    Per i nuovi impianti e i reimpianti la  densita'  dei  ceppi  per
ettaro in coltura specializzata non  puo'  essere  inferiore  a  2500
piante. 
    I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    La produzione massima di uva per ettaro di coltura  specializzata
e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                    |                    |  Titolo alcolometrico   |
|                    |   Produzione uva   |volumico naturale minimo |
|     Tipologia      |      t/ettaro      |          % vol          |
+====================+====================+=========================+
|«Rosso Orvietano» o |                    |                         |
| «Orvietano Rosso», |                    |                         |
| anche col nome del |                    |                         |
|      vitigno       |        10,0        |          11,00          |
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    Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di  uva
per ettaro deve  essere  rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenute  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  DOC  «Rosso  Orvietano»  o
«Orvietano Rosso» devono essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,
fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi. 
    Le eccedenze delle uve, nel limite massimo  del  20%,  non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata. 
    Oltre detto limite percentuale decade il  diritto  alla  DOC  per
tutto il prodotto.