Art. 4.
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le
produzioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui si
tratta. Sono pertanto da escludere i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
In particolare i vigneti devono essere situati ad una altitudine
non superiore ai 600 metri s.l.m. ed avere una esposizione adatta ad
assicurare una idonea maturazione delle uve.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro in coltura specializzata non puo' essere inferiore a 2500
piante.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli normalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata
e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:
=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| | Produzione uva |volumico naturale minimo |
| Tipologia | t/ettaro | % vol |
+====================+====================+=========================+
|«Rosso Orvietano» o | | |
| «Orvietano Rosso», | | |
| anche col nome del | | |
| vitigno | 10,0 | 11,00 |
+--------------------+--------------------+-------------------------+
Per i vigneti in coltura promiscua, la produzione massima di uva
per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e da
destinare alla produzione dei vini a DOC «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla DOC per
tutto il prodotto.