Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.
1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con
mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti nello
schedario vitivinicolo della stessa denominazione di origine
controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
concentrazione a freddo o altre tecnologie ammesse.
Le operazioni di arricchimento non possono determinare un aumento
superiore ad un grado alcolometrico.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate
in conformita' delle norme comunitarie e nazionali.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le
seguenti:
===========================================================
| | |Produzione massima di|
| Tipologia | Resa uva/ha | vino/ha |
+=====================+=============+=====================+
| «Rosso Orvietano» o | | |
| «Orvietano Rosso», | | |
| anche col nome del | | |
| vitigno | 70% | 70 hl |
+---------------------+-------------+---------------------+
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il
75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine
controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per l'intero quantitativo.
I vini di cui all'art. 1 possono essere sottoposti ad un periodo
di invecchiamento, eventualmente in legno.