(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                     Designazione, presentazione 
 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  diversa
da quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi   «classico»,   «extra»,   «fine»,   «riserva»,   «scelto»,
«selezionato» e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    Sono consentite le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore, della varieta' di vite, del modo  di  elaborazione  e  altre,
purche' pertinenti ai vini di cui  all'art.  1.  E'  obbligatoria  la
menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» di cui  all'art.  1
puo' essere utilizzata la  menzione  «vigna»  a  condizione  che  sia
seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome   tradizionale,   che   la
vinificazione e la conservazione del  vino  avvengano  in  recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art.  6,  comma  8,  del
decreto legislativo n. 61/2010. 
    Nell'etichettatura e presentazione dei vini, di cui  all'art.  1,
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n.  238/2016.  Il  nome  geografico
piu' ampio Umbria deve seguire la  denominazione  Rosso  Orvietano  o
Orvietano Rosso ed  essere  riportato  al  di  sotto  della  menzione
specifica tradizionale (denominazione di origine controllata), oppure
dall'espressione  della  UE  (denominazione  di  origine   protetta),
secondo le successioni di seguito indicate: 
      Rosso Orvietano o Orvietano Rosso 
      denominazione di origine controllata 
      o denominazione di origine protetta 
      (oppure acronimo DOC) 
      Umbria 
    I caratteri del nome Umbria  devono  avere  un'altezza  uguale  o
inferiore a quella dei  caratteri  che  compongono  la  denominazione
Rosso Orvietano e devono avere lo stesso font  (tipo  di  carattere),
stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica. 
    Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1  e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.