Art. 7.
Designazione, presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «classico», «extra», «fine», «riserva», «scelto»,
«selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. E' obbligatoria la
menzione amabile o dolce ove previste dalle tipologie.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo n. 61/2010.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini, di cui all'art. 1,
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria, ai sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il nome geografico
piu' ampio Umbria deve seguire la denominazione Rosso Orvietano o
Orvietano Rosso ed essere riportato al di sotto della menzione
specifica tradizionale (denominazione di origine controllata), oppure
dall'espressione della UE (denominazione di origine protetta),
secondo le successioni di seguito indicate:
Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
denominazione di origine controllata
o denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza uguale o
inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione
Rosso Orvietano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere),
stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensita' colorimetrica.
Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.