Allegato MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252. Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune». L'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023, 42 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'art. 6, comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. L'art. 6, comma 1 del sopra citato decreto legislativo, stabilisce che qualora un agricoltore, in sede di presentazione della propria domanda annuale ai fini del percepimento degli aiuti, ometta di dichiarare tutte gli ettari ammissibili a propria disposizione, ottenendo cosi' dei vantaggi in termini di superamento di soglie di ammissibilita' o di esenzione, oltre a non veder riconosciuto il beneficio subira' una sanzione graduata in base alla gravita' dell'omessa dichiarazione. ONERI ELIMINATI Il presente decreto non elimina oneri informativi. ONERI INTRODOTTI Il presente decreto non introduce oneri informativi.