(Allegato)
                                                             Allegato 
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252. 
    Attuazione  del  decreto  legislativo  17  marzo  2023,   n.   42
«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  recante   l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune». 
    L'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 2023,  42  stabilisce,
tra  l'altro,  che  le  disposizioni  attuative  e  i   criteri   per
determinare  le  percentuali  di   riduzione   applicabili   previste
dall'art. 6,  comma  1,  sono  stabilite  con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo stesso. 
    L'art.  6,  comma  1  del  sopra  citato   decreto   legislativo,
stabilisce che qualora un agricoltore, in sede di presentazione della
propria domanda annuale ai fini del percepimento degli aiuti,  ometta
di dichiarare tutte gli ettari ammissibili  a  propria  disposizione,
ottenendo cosi' dei vantaggi in termini di superamento di  soglie  di
ammissibilita' o di esenzione, oltre  a  non  veder  riconosciuto  il
beneficio  subira'  una  sanzione  graduata  in  base  alla  gravita'
dell'omessa dichiarazione. 
ONERI ELIMINATI 
    Il presente decreto non elimina oneri informativi. 
ONERI INTRODOTTI 
    Il presente decreto non introduce oneri informativi.