(Allegato E)
                                                           Allegato E 
Linee  guida  sulla  dotazione   e   l'utilizzo   di   defibrillatori
  semiautomatici e automatici (DAE) e di eventuali altri  dispositivi
  salvavita. 
 
Scopo: Le presenti linee guida hanno  lo  scopo  di  disciplinare  la
dotazione  e  l'impiego  da   parte   di   societa'   sportive,   sia
professionistiche    sia    dilettantistiche,    di    defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE). 
   1. Introduzione. 
    L'arresto cardiocircolatorio (ACC) e' una situazione nella  quale
il cuore cessa le proprie funzioni, di  solito  in  modo  improvviso,
causando la morte del soggetto che  ne  e'  colpito.  Ogni  anno,  in
Italia, circa sessantamila  persone  muoiono  in  conseguenza  di  un
arresto cardiaco, spesso improvviso e senza essere preceduto da alcun
sintomo   o   segno   premonitore.   La    letteratura    scientifica
internazionale ha  ampiamente  dimostrato  che  in  caso  di  arresto
cardiaco improvviso un intervento di  primo  soccorso,  tempestivo  e
adeguato, contribuisce,  in  modo  statisticamente  significativo,  a
salvare fino al 30 per  cento  in  piu'  delle  persone  colpite.  In
particolare, e'  dimostrato  che  la  maggiore  determinante  per  la
sopravvivenza e' rappresentata dalle compressioni  toraciche  esterne
(massaggio cardiaco) applicate il prima possibile anche da  parte  di
personale non sanitario. Senza queste tempestive manovre, che possono
essere apprese in corsi di  formazione  di  poche  ore,  il  soccorso
successivo ha poche o nulle probabilita' di successo. A questo  primo
e  fondamentale  trattamento  deve  seguire,  in  tempi  stretti,  la
disponibilita' di un DAE (defibrillatore semiautomatico o  automatico
esterno) che consenta anche a personale non sanitario di erogare  una
scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di  far
riprendere un'attivita' cardiaca spontanea. L'intervento di  soccorso
avanzato del sistema  di  emergenza  118  completa  la  catena  della
sopravvivenza. Nonostante la  disponibilita'  di  mezzi  di  soccorso
territoriale del sistema di emergenza sanitaria, che intervengono nei
tempi indicati dalle norme vigenti, esistono situazioni  e  localita'
per le quali l'intervento di defibrillazione, efficace se erogato nei
primi cinque (5') minuti puo' essere ancora piu' precoce qualora  sia
presente  sul  posto  personale  non  sanitario  addestrato   («first
responder»),  che  interviene   prima   dell'arrivo   dell'equipaggio
dell'emergenza sanitaria. 
    Per queste ragioni occorre che  le  tecniche  di  primo  soccorso
diventino un  bagaglio  di  conoscenza  comune  e  diffusa,  che  sia
tempestivamente disponibile un DAE e che sia presente  personale  non
sanitario certificato all'utilizzo. 
    I  defibrillatori  semiautomatici  e  automatici  esterni   (DAE)
attualmente  disponibili  sul  mercato  permettono  a  personale  non
sanitario specificamente addestrato di effettuare  con  sicurezza  le
procedure di defibrillazione, esonerandolo dal compito della diagnosi
che viene effettuata dall'apparecchiatura stessa. 
    E' altresi' prevedibile che nuovi dispositivi  salvavita  possano
entrare nell'uso, come evoluzione tecnologica degli attuali DAE o  di
altri dispositivi salvavita. 
    La legge 3  aprile  2001,  n.  120,  e  successive  modificazioni
intervenute, prevede l'utilizzo del DAE anche da parte  di  personale
non sanitario. 
  2. La Catena della sopravvivenza. 
    Il DAE deve essere integrato  e  coordinato  con  il  sistema  di
allarme sanitario 118; in questo modo e' consentito il  rispetto  dei
principi della «Catena della sopravvivenza»,  secondo  i  quali  puo'
essere migliorata la sopravvivenza  dopo  arresto  cardiaco,  purche'
siano rispettate le seguenti azioni consecutive (anelli): 
      1. il riconoscimento  e  attivazione  precoce  del  sistema  di
soccorso; 
      2.  la  rianimazione  cardiopolmonare  precoce,  eseguita   dai
presenti; 
      3. la defibrillazione precoce, eseguita dai presenti; 
      4. l'intervento dell'equipe di rianimazione avanzata. 
    In ambiente extra-ospedaliero i primi  tre  anelli  della  Catena
della  Sopravvivenza  sono   ampiamente   dipendenti   dai   presenti
all'evento, dalla loro capacita'  di  eseguire  correttamente  alcune
semplici manovre e dalla pronta disponibilita' di un DAE. 
  3. Contesto sportivo: considerazioni generali. 
    E' un dato consolidato che  l'attivita'  fisica  regolare  e'  in
grado di  ridurre  l'incidenza  di  eventi  correlati  alla  malattia
cardiaca coronarica e di molte altre patologie. Tuttavia, l'attivita'
fisica costituisce  di  per  se'  un  possibile  rischio  di  arresto
cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non cardiache.  Sembra
ragionevole  affermare,  quindi,  che  i  contesti  dove  si  pratica
attivita' fisica e sportiva, agonistica  e  non  agonistica,  possono
essere scenario di arresto  cardiaco  piu'  frequentemente  di  altre
sedi. La defibrillazione precoce rappresenta in tal caso  il  sistema
piu' efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza. 
    Se si  considera  che  la  pratica  sportiva  e'  espressione  di
promozione, recupero o esercizio  di  salute,  sembra  indispensabile
prevedere una particolare  tutela  per  chi  la  pratica,  attraverso
raccomandazioni efficaci e attuabili secondo le evidenze scientifiche
disponibili. 
    Un primo livello di miglioramento e' strettamente correlato  alla
diffusione di una  maggiore  specifica  cultura,  che  non  sia  solo
patrimonio delle professioni sanitarie ma raggiunga la maggior  parte
della popolazione. 
    Non meno importante e' l'estensione della  tutela  sanitaria  non
soltanto  dei  professionisti  dello  sport  agonistico  ma  anche  e
soprattutto di  quanti  praticano  attivita'  sportiva  amatoriale  e
ludico motoria. Fermo restando l'obbligo della dotazione  di  DAE  da
parte di societa' sportive professionistiche e  dilettantistiche,  si
evidenzia l'opportunita'  di  dotare,  sulla  base  dell'afflusso  di
utenti e di dati epidemiologici, di un defibrillatore anche i  luoghi
quali centri sportivi, stadi, palestre ed ogni situazione nella quale
vengono  svolte  attivita'  in  grado  di   interessare   l'attivita'
cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal  D.M.  18  marzo  2011,
punto B.1 dell'allegato. Si contribuisce in tal modo allo svolgimento
in sicurezza  dell'attivita'  sportiva  «creando  anche  una  cultura
cardiologica di base». 
  4. Indicazioni per  le  societa'  sportive  circa  la  dotazione  e
l'impiego di DEA. 
    Le seguenti indicazioni specificano quanto gia' stabilito  sia  a
carattere generale che dal decreto ministeriale 18 marzo 2011. 
  4.1. Modalita' organizzative. 
    In ambito sportivo per garantire il  corretto  svolgimento  della
catena della sopravvivenza le societa' sportive si devono  dotare  di
DAE, nel rispetto  delle  modalita'  indicate  dalle  presenti  linee
guida. E' stato dimostrato che nei contesti dove il rischio di ACC e'
piu'  alto  per  la  particolare  attivita'  che  vi  si   svolge   o
semplicemente per l'alta frequentazione,  la  pianificazione  di  una
risposta all'ACC aumenta notevolmente la sopravvivenza. 
    L'onere  della  dotazione  del   defibrillatore   e   della   sua
manutenzione e' a carico della societa'. Le societa' che  operano  in
uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono
associarsi ai  fini  dell'attuazione  delle  indicazioni  di  cui  al
presente allegato. 
    E' obbligo delle societa'  sportive,  sia  professionistiche  sia
dilettantistiche che utilizzano gli impianti  sportivi  pubblici,  di
condividere il DAE con coloro che  utilizzano  gli  impianti  stessi,
come  previsto  dall'art.  7,  comma  11-bis,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012,  n.  189,  e  dalle  successive  modifiche  introdotte
dall'art. 4, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116. 
    Le societa' singole o associate possono demandare  l'onere  della
dotazione e della  manutenzione  del  DAE  al  gestore  dell'impianto
sportivo attraverso un accordo che definisca  le  responsabilita'  in
ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. 
    Le societa' che utilizzano permanentemente o  temporaneamente  un
impianto sportivo devono assicurarsi della presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    E'  possibile,  in  tal  modo,  assimilare  l'impianto   sportivo
«cardioprotetto»  ad  un  punto  della  rete   PAD   (Public   Access
Defibrillation)  e  pianificare  una  serie  di  interventi  atti   a
prevenire che l'ACC esiti in morte, quali: la presenza  di  personale
formato pronto ad intervenire, l'addestramento continuo, la  presenza
di un DAE e la facile accessibilita', la gestione e manutenzione  del
DAE, la  condivisione  dei  percorsi  con  il  sistema  di  emergenza
territoriale locale. 
    In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile  e
funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto
dell'impianto  percorribile  in  un   tempo   utile   per   garantire
l'efficacia dell'intervento - con il  relativo  personale  addestrato
all'utilizzo. 
    I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici  ai  sensi
della vigente normativa comunitaria e nazionale (regolamento CE del 5
aprile 2017, n. 2017/745/UE, relativo  ai  dispositivi  medici,  come
modificato dal regolamento CE 23 aprile 2020, n. 2020/561/UE; decreto
legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante   disposizioni   per
l'adeguamento della  normativa  nazionale  alla  predetta  disciplina
comunitaria). 
    I DAE devono essere resi disponibili all'utilizzatore completi di
tutti gli accessori necessari al loro  funzionamento,  come  previsto
dal fabbricante. 
    Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi  di  DAE
devono registrare i dispositivi  presso  la  centrale  operativa  del
sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente  competente,  a
cui devono essere altresi' comunicati  per  ciascun  DAE,  attraverso
opportuna  modulistica   informatica,   l'esatta   collocazione   del
dispositivo, le caratteristiche, la marca, il  modello,  la  data  di
scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive,
nonche' gli orari di accessibilita' al pubblico, cosi' come  previsto
dall'art. 7, comma 11-bis,  del  citato  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158. 
    Cio' al fine di rendere piu' efficace  ed  efficiente  l'utilizzo
del dispositivo  o  addirittura  disponibile  la  sua  localizzazione
mediante mappe interattive. 
  4.2. Formazione. 
    Ai fini della formazione del personale, e' opportuno  individuare
i   soggetti   che   all'interno    dell'impianto    sportivo,    per
disponibilita', presenza temporale nell'impianto  stesso  e  presunta
attitudine appaiono piu'  idonei  a  svolgere  il  compito  di  first
responder. 
    La   presenza   di   una   persona   formata   all'utilizzo   del
defibrillatore deve essere garantita nel corso  delle  gare  e  degli
allenamenti. 
    Il numero di soggetti da formare e' strettamente  dipendente  dal
luogo in cui e' posizionato il  DAE  e  dal  tipo  di  organizzazione
presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga  formato  un
numero sufficiente di persone. 
    I corsi di formazione metteranno in condizione  il  personale  di
utilizzare  con  sicurezza  i  DAE  e   comprendono   l'addestramento
teorico-pratico  alle  manovre  di  BLSD  (Basic  Life  Support   and
Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. 
    I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle
singole  regioni  secondo  specifici  criteri  e   sono   svolti   in
conformita' alle  indicazioni  di  cui  alle  linee  guida  nazionali
contenute nell'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, cosi' come
integrate dal decreto ministeriale 18 marzo 2011. 
    Per il personale formato  deve  essere  prevista  l'attivita'  di
retraining ogni due anni. 
  4.3. Manutenzione e segnaletica. 
    I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, alle  manutenzioni
ed ai controlli periodici secondo le scadenze  previste  dal  manuale
d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia  di  apparati
elettromedicali. 
    I DAE devono essere mantenuti in condizioni di  operativita';  la
batteria  deve  possedere  carica   sufficiente   a   garantirne   il
funzionamento; le  piastre  adesive  devono  essere  sostituite  alla
scadenza.  Deve  essere  identificato  un  referente  incaricato   di
verificarne regolarmente l'operativita'. 
    Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le
Aziende  Sanitarie  o  con  soggetti  privati  affinche'  gli  stessi
provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo  comunque
i costi a carico del proprietario. 
    Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al  pubblico
e' raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con
meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del
dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale operativa 118. 
    Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve  essere
facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione  del
DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e  «AED  available»,
deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso. 
  4.4. Informazioni sulla presenza del defibrillatore. 
    Le societa' sportive e, ove previsto, i  gestori  degli  impianti
sono tenuti ad informare tutti i soggetti,  che  a  qualsiasi  titolo
sono presenti negli impianti (atleti, spettatori,  personale  tecnico
etc.), della presenza dei DAE  e  del  loro  posizionamento  mediante
opuscoli  e  cartelloni  illustrativi  o  qualsiasi  altra  modalita'
ritengano utile (video, incontri, riunioni). 
  4.5. Responsabilita'. 
    L'attivita' di soccorso non rappresenta per il personale  formato
un  obbligo  legale,  che  e'  previsto  soltanto  per  il  personale
sanitario. 
    La  societa'  e'  responsabile  della  presenza  e  del  regolare
funzionamento del dispositivo. 
    Definizioni: 
      arresto cardiocircolatorio (ACC): interruzione  della  funzione
di pompa cardiaca; 
      morte cardiaca improvvisa (Sudden Cardiac  Death,  SCD):  morte
inattesa di origine cardiaca  (diagnosi  post  morte).  Si  definisce
testimoniata, se avviene entro 1 ora dall'inizio dei sintomi,  o  non
testimoniata,  se  avviene   entro   ventiquattro   ore   dall'ultima
osservazione in vita senza sintomi; 
      rianimazione  cardiopolmonare:  sequenza  di  manovre  per   il
riconoscimento e il trattamento dell'ACC; comprende  le  compressioni
toraciche (massaggio cardiaco esterno), le ventilazioni di soccorso e
la defibrillazione esterna.