Allegato A
Disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini
«Recioto della Valpolicella»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto
della Valpolicella», gia' riconosciuta a DOC con decreto del
Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Recioto della Valpolicella», designabile anche con i riferimenti
«classico» e «Valpantena»; «Recioto della Valpolicella» spumante,
designabile anche con il riferimento «Valpantena».