Art. 2.
1. I vini della denominazione di origine controllata e garantita
«Recioto della Valpolicella» devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al
95%;
Rondinella dal 5% al 30%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un
massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di
viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004) e
successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite
massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;
classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n.
238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varieta' di
viti approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 14 ottobre 2004) e
successivi aggiornamenti, per il rimanente quantitativo del 10%
totale.