(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
 
    1. I vini della denominazione di origine controllata e  garantita
«Recioto  della  Valpolicella»  devono  essere  ottenuti  dalle   uve
prodotte  dai  vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone  dal  45%  al
95%; 
      Rondinella dal 5% al 30%. 
    Possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  fino  ad  un
massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni: 
      a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del  14  ottobre  2004)  e
successivi aggiornamenti, nella misura massima del 15%, con un limite
massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; 
      classificati  autoctoni  italiani  ai  sensi  della  legge   n.
238/2016, art. 6, a bacca rossa, ammessi  alla  coltivazione  per  la
Provincia di Verona di cui al Registro nazionale  delle  varieta'  di
viti approvato con  decreto  ministeriale  7  maggio  2004  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del  14  ottobre  2004)  e
successivi aggiornamenti,  per  il  rimanente  quantitativo  del  10%
totale.