Art. 5.
1. Le operazioni di appassimento delle uve destinate alla
produzione del vino «Recioto della Valpolicella», di vinificazione
delle uve e di invecchiamento dei vini devono aver luogo nell'ambito
della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3, comma 1.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e'
consentito che le sole operazioni di vinificazione e di
invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati all'interno
dell'intero territorio dei comuni della predetta zona di produzione
delle uve, anche se compresi soltanto in parte nella citata zona di
produzione, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte
nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di pertinenza di
ciascuna ditta singola o associata titolare dello stabilimento.
Inoltre, sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
2. Per i vini «Recioto della Valpolicella» Classico e «Recioto
della Valpolicella» Valpantena le operazioni di appassimento delle
uve e di vinificazione dei relativi vini devono aver luogo
nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui
all'art. 3, commi 2 e 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le
predette operazioni possono essere effettuate in stabilimenti situati
all'interno della zona di appassimento delle uve, di vinificazione e
di invecchiamento del vino «Recioto della Valpolicella» di cui al
comma 1, primo capoverso, limitatamente al prodotto proveniente dalle
uve raccolte nei vigneti iscritti allo schedario viticolo di
pertinenza di ciascuna ditta singola o associata titolare dello
stabilimento. Tali aziende possono altresi' acquistare e vinificare
presso i loro stabilimenti un'ulteriore quantita', fino ad un massimo
di 1/3, di uve della loro produzione effettiva, provenienti da
vigneti iscritti alla DOCG Recioto della Valpolicella Classico e/o
alla DOCG Recioto della Valpolicella Valpantena.
Le operazioni di invecchiamento dei vini di cui al presente comma
possono essere effettuate all'interno della zona di cui all'art. 3,
comma 1.
Inoltre, sono fatte salve le autorizzazioni individuali
ministeriali per effettuare le operazioni di invecchiamento in
stabilimenti situati al di fuori della zona delimitata al precedente
capoverso e comunque nell'ambito territoriale della Provincia di
Verona, rilasciate ai sensi del disciplinare approvato con il decreto
ministeriale 24 marzo 2010.
3. Le operazioni di spumantizzazione del vino base destinato alla
produzione delle tipologie «Recioto della Valpolicella spumante» e
«Recioto della Valpolicella Valpantena Spumante» devono essere
effettuate in stabilimenti situati nell'ambito del territorio
amministrativo della Regione Veneto.
4. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea,
l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito delle zone di
appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento e di
spumantizzazione previste per le rispettive tipologie di vino ai
commi 1, 2 e 3, al fine di salvaguardare la qualita' e la reputazione
della denominazione e garantire l'origine del prodotto e l'efficacia
dei controlli. Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al
di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono
previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa
dell'Unione europea e nazionale.
5. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 40%.
6. La Regione Veneto, su richiesta motivata del consorzio di
tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, con
proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo
immediatamente precedente la vendemmia, puo' stabilire di ridurre la
resa massima delle uve in vino finito «Recioto della Valpolicella»
rispetto a quella fissata dandone immediatamente comunicazione al
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
Qualora la resa superi tale limite ma non superi il 40%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata e
garantita.
7. Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol.
8. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e
puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con
l'ausilio del calore.
9. Le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Recioto della
Valpolicella» non possono essere vinificate prima del 1° dicembre.
Tuttavia, qualora si verificassero condizioni climatiche che lo
rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del
consorzio di tutela puo' autorizzare l'inizio delle predette
operazioni in data antecedente al 1° dicembre.
10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
11. Le uve atte alla produzione della tipologia «Recioto della
Valpolicella» o i mosti o i vini della tipologia «Recioto della
Valpolicella» possono essere utilizzati per produrre i vini spumanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle norme
comunitarie e nazionali.