(Allegato A-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    1. Il vino a denominazione di  origine  controllata  e  garantita
«Recioto della Valpolicella», anche con i  riferimenti  «classico»  e
«Valpantena», all'atto dell'immissione al  consumo,  deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche: 
      colore:  rosso   carico,   talvolta   con   riflessi   violacei
eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento; 
      odore: caratteristico, accentuato; 
      sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce; 
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol  con
un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol; 
      acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
      estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l. 
    2. Il vino a  denominazione  d'origine  controllata  e  garantita
«Recioto della  Valpolicella»  spumante,  anche  con  il  riferimento
«Valpantena», all'atto dell'immissione al  consumo,  deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche: 
      - spuma: fine, persistente; 
      - colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei; 
      - odore: caratteristico, accentuato, intenso; 
      - sapore: delicato, pieno, caldo, dolce; 
      - titolo alcolometrico volumico effettivo  minimo:  12,00%  vol
con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol; 
      - acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
      - estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.