(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1. Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Recioto della  Valpolicella»  devono  essere
immessi  al  consumo  in  tradizionali  bottiglie  di  vetro   aventi
capacita' non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio. 
    2. Per la chiusura di dette bottiglie e' obbligatorio  l'uso  del
tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a  litri  0,250  e'
consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga. 
    3. Per la  chiusura  delle  bottiglie  del  vino  «Recioto  della
Valpolicella» spumante sono ritenuti idonei  i  sistemi  di  chiusura
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.