Art. 8.
1. Tutti i vini designati con la denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto della Valpolicella» devono essere
immessi al consumo in tradizionali bottiglie di vetro aventi
capacita' non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio.
2. Per la chiusura di dette bottiglie e' obbligatorio l'uso del
tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a litri 0,250 e'
consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.
3. Per la chiusura delle bottiglie del vino «Recioto della
Valpolicella» spumante sono ritenuti idonei i sistemi di chiusura
previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.