Art. 6.
1) Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Amarone della Valpolicella», anche con i riferimenti «classico» e
«Valpantena» e con la specificazione «riserva», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: pieno, vellutato, caldo;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14% vol.;
zuccheri residui massimi totali: 9 g/l in presenza di un titolo
alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1
g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico
effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di
zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico
effettivo oltre 16% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella
versione «riserva».