(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    1) Tutti  i  vini  designati  con  la  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Amarone della  Valpolicella»  devono  essere
immessi  al  consumo  in  tradizionali  bottiglie  di  vetro   aventi
capacita' non superiore a 15 litri, con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio. 
    2) Per la chiusura di dette bottiglie e' obbligatorio  l'uso  del
tappo raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie fino a  litri  0,250  e'
consentito anche l'uso del tappo a vite a vestizione lunga.