Allegato LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI CUOCHI NON PIENAMENTE QUALIFICATI E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE DISPENSE 1. Introduzione 1. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione, ha adottato, il 23 febbraio 2006, la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo, 2006. In particolare, alla Regola 3.2 "Alimentazione e servizio di ristorazione" e', tra l'altro, previsto che "I marittimi impiegati come cuochi di bordo incaricati della preparazione dei pasti dovranno possedere la formazione e le qualifiche richieste per questa funzione". Inoltre lo Standard A3.2 paragrafo 6 prevede che "In circostanze di eccezionale necessita`, l'autorita' competente puo' rilasciare una dispensa con la quale si autorizza un cuoco non pienamente qualificato a servire su una determinata nave e per un periodo di tempo limitato, fino al successivo porto di scalo o per un periodo comunque non superiore a un mese, a condizione che la persona alla quale e` stata accordata la deroga abbia ricevuto una formazione o un'istruzione sui principi relativi all'igiene alimentare e personale, cosi` come la manipolazione e la conservazione degli alimenti a bordo". 2. Con le presenti linee guida si intende dare attuazione, attraverso un quadro chiaro ed armonizzato, alle disposizioni di cui alla sopra citata Convenzione, per quanto attiene il percorso di formazione per "cuoco non pienamente qualificato" a favore del personale navigante di nazionalita' italiana prevedendo i casi in cui sia ritenuto possibile concedere una dispensa - rispetto alle previsioni richieste per il "cuoco equipaggio" - attraverso la presenza a bordo di un cuoco non pienamente qualificato di nazionalita' italiana o straniera. 2. Definizioni 2.1 "Cuoco equipaggio": marittimo di eta' non inferiore a 18 anni arruolato, addestrato e provvisto della qualifica e della competenza di cui alla vigente normativa nazionale per esercitare tale funzione a bordo; 2.2 "Cuoco non pienamente qualificato": marittimo di eta' non inferiore a 18 anni sprovvisto della qualifica e della competenza di "cuoco equipaggio" di cui alla vigente ma formato ai sensi del presente decreto; 2.3 "Convenzione MLC,2006": Convenzione internazionale sul lavoro marittimo, 2006; 3. Formazione del cuoco non pienamente qualificato di nazionalita' italiana 1. I corsi di formazione per "cuoco non pienamente qualificato" sono organizzati, in regime di extracurricularita', a cura degli Istituti professionali di Stato che erogano percorsi dell'indirizzo di Enogastronomia e ospitalita' alberghiera secondo il programma di cui all'Allegato 1. 2. Il corso di formazione include almeno 23 (ventitre') ore di cucina e 9 (nove) ore di alimentazione, di cui 3 (tre) in compresenza tra il docente di teoria e un Insegnante tecnico pratico di laboratorio. 3. Per l'ammissione alla frequenza del corso il discente deve: a. aver compiuto il 18° anno di eta'; b. essere iscritto nelle matricole 1a o 2a categoria; c. essere in possesso di un certificato Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) in corso di validita', erogato da Ente riconosciuto ai sensi della Direttiva Europea 2005/36/CE recepita con Decreto Legislativo 206/2007; 4. La frequenza al corso e' obbligatoria. Per essere ammessi alla prova finale e' necessario aver frequentato almeno il 90% delle attivita' formative. 5. Al discente che abbia superato la prova finale viene rilasciata l'attestazione di cui all'Allegato 2. 4. Standard minimi di laboratorio e dotazioni 1. L'Istituto professionale di Stato per l'Enogastronomia e ospitalita' alberghiera che intende erogare la formazione di cui al precedente punto 3. deve: i. essere in possesso degli standard minimi relativi alle dotazioni come indicati nell'allegato 3; ii. avvalersi di formatori qualificati secondo gli standard di cui all'Allegato 4; iii. prevedere la partecipazione al singolo corso per un numero massimo di 15 discenti. 5. Riconoscimento degli Istituti professionali di Stato per l'Enogastronomia e ospitalita' alberghiera 1. L'istanza per ottenere il riconoscimento e' presentata in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 5. 2. La domanda di cui al comma 1 e' inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - mediante comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it, e comprensiva delle dichiarazioni da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4. comma 1 lettere i. ed ii. 3. La Direzione generale, competente alla predisposizione del provvedimento di cui al successivo comma 7, esamina la documentazione e verifica la conformita' agli allegati del presente decreto. 4. In caso di esito positivo dell'esame di cui al comma 3, e' facolta' della Direzione Generale competente programmare un sopralluogo che consiste in accertamenti finalizzati a verificare la conformita' delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente decreto al quale partecipano i rappresentanti della Direzione generale competente appositamente incaricati, il Preside o il vicepreside dell'Istituto ed almeno un istruttore. 5. La data del sopralluogo e' comunicata al soggetto interessato con un minimo preavviso di cinque giorni. 6. Il provvedimento formale di definizione del procedimento e' adottato entro 180 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765. 7. Il provvedimento formale di riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi per "cuoco non pienamente qualificato" contiene informazioni in merito alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, al numero degli allievi, nonche' alle modalita' relative allo svolgimento dei corsi. 8. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui al precedente comma 7, comporta la sospensione del riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del corso o, nei casi di piu' gravi violazioni, la revoca definitiva dello stesso. 9. La Direzione Generale competente si riserva di effettuare controlli presso gli Istituti professionali di Stato che erogano percorsi dell'indirizzo di Enogastronomia e ospitalita' alberghiera che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al precedente comma 7. 6. Spese 1. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dalla Direzione generale competente ai fini del rilascio e controllo delle autorizzazioni sono a carico dell'istituto richiedente, ai sensi dell'articolo 5 comma 9 del Decreto legislativo 12 maggio 2015, n.71 e secondo le tariffe di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le spese relative all'erogazione dei corsi per "cuoco non pienamente qualificato" sono a carico del committente o del singolo richiedente. 7. Rilascio della dispensa in caso di sbarco ed impossibilita' di sostituzione del cuoco equipaggio 1. Le dispense di cui all'Allegato 6 sono concesse - ai sensi dello Standard A3.2 punto 6 della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC,2006) - qualora venga accertata l'impossibilita', nell'immediato, di provvedere alla sostituzione del "cuoco equipaggio" con personale qualificato ed esclusivamente se a bordo sia presente un "cuoco non pienamente qualificato" provvisto di: i. Attestato di addestramento teorico pratico di cui al presente decreto - Allegato 2 - per il personale navigante italiano ovvero formazione ai sensi dello Standard A3.2 punto 6 della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC,2006) da altro Stato per il personale navigante straniero; ii. Abbia ricevuto - attraverso una specifica procedura ISM ed a cura del cuoco equipaggio certificato - adeguata familiarizzazione con le pertinenti procedure ed attrezzature della nave su cui e' imbarcato. Tale percorso deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal comandante della nave, dal cuoco equipaggio e dal marittimo che si intende proporre per la temporanea sostituzione; iii. sia in possesso di certificato HACCP in corso di validita'. 2. La dispensa e' rilasciata, nei porti nazionali dall'Autorita' Marittima del porto in cui avviene lo sbarco del cuoco equipaggio, ed all'estero dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - VI Reparto (Sicurezza della Navigazione e Marittima).