(Allegato-Linee guida)
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI CUOCHI NON PIENAMENTE QUALIFICATI E
PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE DISPENSE 
 
1. Introduzione 
 
    1. La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale  del
       lavoro convocata a Ginevra dal  Consiglio  di  amministrazione
       dell'Ufficio Internazionale del lavoro  e  ivi  riunita  il  7
       febbraio 2006 nella sua  84a  sessione,  ha  adottato,  il  23
       febbraio  2006,  la  Convenzione  internazionale  sul   lavoro
       marittimo, 2006. 
       In particolare, alla Regola 3.2 "Alimentazione e  servizio  di
       ristorazione" e',  tra  l'altro,  previsto  che  "I  marittimi
       impiegati come cuochi di bordo incaricati  della  preparazione
       dei pasti dovranno possedere la  formazione  e  le  qualifiche
       richieste per questa funzione". 
       Inoltre  lo  Standard  A3.2  paragrafo  6  prevede   che   "In
       circostanze di eccezionale necessita`, l'autorita'  competente
       puo' rilasciare una dispensa con  la  quale  si  autorizza  un
       cuoco non pienamente qualificato a servire su una  determinata
       nave e per un periodo di tempo limitato,  fino  al  successivo
       porto di scalo o per un periodo comunque non  superiore  a  un
       mese,  a  condizione  che  la  persona  alla  quale  e`  stata
       accordata  la  deroga  abbia   ricevuto   una   formazione   o
       un'istruzione sui principi relativi  all'igiene  alimentare  e
       personale, cosi` come  la  manipolazione  e  la  conservazione
       degli alimenti a bordo". 
    2. Con le  presenti  linee  guida  si  intende  dare  attuazione,
       attraverso un quadro chiaro ed armonizzato, alle  disposizioni
       di cui alla sopra citata Convenzione, per  quanto  attiene  il
       percorso di formazione per "cuoco non pienamente  qualificato"
       a favore del  personale  navigante  di  nazionalita'  italiana
       prevedendo i casi in cui sia ritenuto possibile concedere  una
       dispensa - rispetto alle previsioni richieste  per  il  "cuoco
       equipaggio" - attraverso la presenza a bordo di un  cuoco  non
       pienamente qualificato di nazionalita' italiana o straniera. 
 
2. Definizioni 
 
    2.1 "Cuoco equipaggio": marittimo di eta' non inferiore a 18 anni
        arruolato, addestrato e provvisto  della  qualifica  e  della
        competenza  di  cui  alla  vigente  normativa  nazionale  per
        esercitare tale funzione a bordo; 
    2.2 "Cuoco non pienamente qualificato":  marittimo  di  eta'  non
        inferiore a  18  anni  sprovvisto  della  qualifica  e  della
        competenza di "cuoco  equipaggio"  di  cui  alla  vigente  ma
        formato ai sensi del presente decreto; 
    2.3 "Convenzione MLC,2006": Convenzione internazionale sul lavoro
        marittimo, 2006; 
 
3. Formazione del cuoco non pienamente  qualificato  di  nazionalita'
italiana 
 
    1. I corsi di formazione per "cuoco non  pienamente  qualificato"
       sono organizzati, in regime  di  extracurricularita',  a  cura
       degli Istituti professionali di  Stato  che  erogano  percorsi
       dell'indirizzo di  Enogastronomia  e  ospitalita'  alberghiera
       secondo il programma di cui all'Allegato 1. 
    2. Il corso di formazione include almeno 23  (ventitre')  ore  di
       cucina e 9 (nove) ore di alimentazione,  di  cui  3  (tre)  in
       compresenza tra il docente di teoria e un  Insegnante  tecnico
       pratico di laboratorio. 
    3. Per l'ammissione alla frequenza del corso il discente deve: 
        a. aver compiuto il 18° anno di eta'; 
        b. essere iscritto nelle matricole 1a o 2a categoria; 
        c. essere in possesso di un certificato Hazard  Analysis  and
           Critical Control Points (HACCP)  in  corso  di  validita',
           erogato da Ente  riconosciuto  ai  sensi  della  Direttiva
           Europea  2005/36/CE  recepita  con   Decreto   Legislativo
           206/2007; 
    4. La frequenza al corso e' obbligatoria. Per essere ammessi alla
       prova finale e' necessario  aver  frequentato  almeno  il  90%
       delle attivita' formative. 
    5. Al  discente  che  abbia  superato  la  prova   finale   viene
       rilasciata l'attestazione di cui all'Allegato 2. 
 
4. Standard minimi di laboratorio e dotazioni 
 
    1. L'Istituto  professionale  di  Stato  per  l'Enogastronomia  e
       ospitalita' alberghiera che intende erogare la  formazione  di
       cui al precedente punto 3. deve: 
        i.   essere in possesso degli standard minimi  relativi  alle
             dotazioni come indicati nell'allegato 3; 
        ii.  avvalersi di formatori qualificati secondo gli  standard
             di cui all'Allegato 4; 
        iii. prevedere la partecipazione  al  singolo  corso  per  un
             numero massimo di 15 discenti. 
 
5. Riconoscimento  degli  Istituti   professionali   di   Stato   per
l'Enogastronomia e ospitalita' alberghiera 
 
    1. L'istanza per ottenere  il  riconoscimento  e'  presentata  in
       bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 5. 
    2. La domanda di cui al comma 1 e' inoltrata al  Ministero  delle
       Infrastrutture e dei Trasporti -  Direzione  Generale  per  la
       vigilanza sulle Autorita' di sistema  portuale,  il  trasporto
       marittimo e per vie d'acqua interne -  mediante  comunicazione
       alla    casella    di    posta     elettronica     certificata
       dg.tm@pec.mit.gov.it, e comprensiva delle dichiarazioni da cui
       si evinca il possesso dei requisiti di cui al precedente punto
       4. comma 1 lettere i. ed ii. 
    3. La Direzione generale,  competente  alla  predisposizione  del
       provvedimento  di  cui  al  successivo  comma  7,  esamina  la
       documentazione e verifica la  conformita'  agli  allegati  del
       presente decreto. 
    4. In caso di esito positivo dell'esame di cui  al  comma  3,  e'
       facolta' della Direzione Generale  competente  programmare  un
       sopralluogo  che  consiste  in  accertamenti   finalizzati   a
       verificare la  conformita'  delle  attrezzature  ai  requisiti
       previsti  dal  presente  decreto  al   quale   partecipano   i
       rappresentanti    della    Direzione    generale    competente
       appositamente  incaricati,  il  Preside   o   il   vicepreside
       dell'Istituto ed almeno un istruttore. 
    5. La data del sopralluogo e' comunicata al soggetto  interessato
       con un minimo preavviso di cinque giorni. 
    6. Il provvedimento formale di definizione  del  procedimento  e'
       adottato entro 180 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto
       Ministeriale 30 marzo 1994, n. 765. 
    7. Il provvedimento formale di  riconoscimento  d'idoneita'  allo
       svolgimento dei corsi per "cuoco non  pienamente  qualificato"
       contiene informazioni in merito alle aule, alle  attrezzature,
       al corpo  docente,  al  numero  degli  allievi,  nonche'  alle
       modalita' relative allo svolgimento dei corsi. 
    8. L'inosservanza delle condizioni poste nel provvedimento di cui
       al  precedente  comma   7,   comporta   la   sospensione   del
       riconoscimento di idoneita' allo svolgimento del corso o,  nei
       casi di piu' gravi  violazioni,  la  revoca  definitiva  dello
       stesso. 
    9. La Direzione Generale  competente  si  riserva  di  effettuare
       controlli presso  gli  Istituti  professionali  di  Stato  che
       erogano   percorsi   dell'indirizzo   di   Enogastronomia    e
       ospitalita' alberghiera che hanno ottenuto  il  riconoscimento
       di cui al precedente comma 7. 
 
6. Spese 
 
    1. Le spese derivanti dalle attivita' espletate  dalla  Direzione
       generale competente ai fini del  rilascio  e  controllo  delle
       autorizzazioni sono a  carico  dell'istituto  richiedente,  ai
       sensi dell'articolo 5  comma  9  del  Decreto  legislativo  12
       maggio 2015, n.71 e secondo le tariffe di cui al  Decreto  del
       Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 giugno 2017 e
       successive modifiche ed integrazioni. 
    2. Le spese relative all'erogazione  dei  corsi  per  "cuoco  non
       pienamente qualificato" sono a carico del  committente  o  del
       singolo richiedente. 
 
7. Rilascio della dispensa in caso di  sbarco  ed  impossibilita'  di
sostituzione del cuoco equipaggio 
 
    1. Le dispense di cui all'Allegato 6 sono  concesse  -  ai  sensi
       dello Standard A3.2  punto  6  della  Convenzione  sul  lavoro
       marittimo    (MLC,2006)    -    qualora    venga     accertata
       l'impossibilita',   nell'immediato,   di    provvedere    alla
       sostituzione del "cuoco equipaggio" con personale  qualificato
       ed esclusivamente se  a  bordo  sia  presente  un  "cuoco  non
       pienamente qualificato" provvisto di: 
        i.   Attestato di addestramento teorico  pratico  di  cui  al
             presente  decreto  -  Allegato  2  -  per  il  personale
             navigante italiano  ovvero  formazione  ai  sensi  dello
             Standard A3.2  punto  6  della  Convenzione  sul  lavoro
             marittimo (MLC,2006) da altro  Stato  per  il  personale
             navigante straniero; 
        ii.  Abbia ricevuto - attraverso una specifica procedura  ISM
             ed a cura del cuoco equipaggio  certificato  -  adeguata
             familiarizzazione  con  le   pertinenti   procedure   ed
             attrezzature  della  nave  su  cui  e'  imbarcato.  Tale
             percorso  deve  risultare  da   apposita   dichiarazione
             sottoscritta  dal  comandante  della  nave,  dal   cuoco
             equipaggio e dal marittimo che si intende  proporre  per
             la temporanea sostituzione; 
        iii. sia  in  possesso  di  certificato  HACCP  in  corso  di
             validita'. 
    2. La dispensa e' rilasciata, nei porti nazionali  dall'Autorita'
       Marittima del  porto  in  cui  avviene  lo  sbarco  del  cuoco
       equipaggio, ed all'estero dal Comando Generale del Corpo delle
       Capitanerie di porto - VI Reparto (Sicurezza della Navigazione
       e Marittima).