(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                  Confezionamento ed etichettatura 
 
Confezionamento 
    La «Carne Salada del Trentino» viene posta in commercio: 
      sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato; 
      sottovuoto o in atmosfera modificata,  nel  caso  del  prodotto
preaffettato. 
Etichettatura 
    Ogni confezione di «Carne Salada del Trentino» deve riportare  in
etichetta: 
      la dicitura «Carne Salada del Trentino»; 
      la dicitura  «Indicazione  geografica  protetta»  o  l'acronimo
«IGP»; 
      il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le  indicazioni
geografiche protette. 
    La confezione puo' inoltre facoltativamente riportare il logo  di
seguito riprodotto, costituito da  un  profilo  che  si  sviluppa  in
formato verticale su  una  forma  di  base  rettangolare  irregolare,
presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato  e  al  suo  interno
contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma  di
testa di bovino adulto (che rappresenta  la  materia  prima  con  cui
viene realizzato il prodotto)  e  un  profilo  di  vette  montane  (a
richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa  da
sfondo alla dicitura «Carne Salada del Trentino» e all'acronimo «IGP»
per  i  quali  e'  utilizzato  il  font  sans-serif  «Montserrat»  in
maiuscolo nella sua variante «extrabold». I  dati  colorimetrici  del
profilo esterno, dell'acronimo «CS»  illustrato  in  forma  gestuale,
della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i
seguenti: CMYK: 100 _ 85 _ 0 _ 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 _ 38 _ 119;
HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il
logo puo' essere riportato anche in bianco/nero. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' della
«Carne Salada del Trentino»: 
      e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del  prodotto
non espressamente prevista; 
      e' consentito l'uso di ragioni/denominazioni sociali  e  marchi
privati salvo che abbiano significato laudativo,  risultino  tali  da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che  il
prodotto deve  in  ogni  caso  possedere  in  quanto  prescritte  dal
disciplinare; 
      e' vietato associare al nome del prodotto  immagini  o  termini
che  richiamano  specifici  territori  all'interno  della   zona   di
produzione;  e'  tuttavia  ammesso,  nel  rispetto,  della  normativa
vigente, l'uso di altri riferimenti veritieri  e  documentabili,  ivi
compresa l'illustrazione della storia del prodotto  e/o  dell'azienda
produttrice, che  non  siano  in  contrasto  con  le  finalita'  e  i
contenuti del presente disciplinare; 
      e' consentito l'uso di marchi collettivi  o  di  certificazione
adottati da enti istituzionali.