Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Confezionamento
La «Carne Salada del Trentino» viene posta in commercio:
sottovuoto, nel caso del prodotto intero o porzionato;
sottovuoto o in atmosfera modificata, nel caso del prodotto
preaffettato.
Etichettatura
Ogni confezione di «Carne Salada del Trentino» deve riportare in
etichetta:
la dicitura «Carne Salada del Trentino»;
la dicitura «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo
«IGP»;
il simbolo previsto dalla normativa dell'UE per le indicazioni
geografiche protette.
La confezione puo' inoltre facoltativamente riportare il logo di
seguito riprodotto, costituito da un profilo che si sviluppa in
formato verticale su una forma di base rettangolare irregolare,
presenta tre angoli arrotondati ed uno squadrato e al suo interno
contiene l'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale, una sagoma di
testa di bovino adulto (che rappresenta la materia prima con cui
viene realizzato il prodotto) e un profilo di vette montane (a
richiamare il territorio trentino). Quest'ultimo, a sua volta, fa da
sfondo alla dicitura «Carne Salada del Trentino» e all'acronimo «IGP»
per i quali e' utilizzato il font sans-serif «Montserrat» in
maiuscolo nella sua variante «extrabold». I dati colorimetrici del
profilo esterno, dell'acronimo «CS» illustrato in forma gestuale,
della sagoma di testa di bovino e del profilo di vette montane sono i
seguenti: CMYK: 100 _ 85 _ 0 _ 30; PANTONE: 2147C; RGB: 0 _ 38 _ 119;
HEX: #002677. Il rimanente spazio risulta invece di colore bianco. Il
logo puo' essere riportato anche in bianco/nero.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicita' della
«Carne Salada del Trentino»:
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione del prodotto
non espressamente prevista;
e' consentito l'uso di ragioni/denominazioni sociali e marchi
privati salvo che abbiano significato laudativo, risultino tali da
trarre in inganno il consumatore o evidenzino caratteristiche che il
prodotto deve in ogni caso possedere in quanto prescritte dal
disciplinare;
e' vietato associare al nome del prodotto immagini o termini
che richiamano specifici territori all'interno della zona di
produzione; e' tuttavia ammesso, nel rispetto, della normativa
vigente, l'uso di altri riferimenti veritieri e documentabili, ivi
compresa l'illustrazione della storia del prodotto e/o dell'azienda
produttrice, che non siano in contrasto con le finalita' e i
contenuti del presente disciplinare;
e' consentito l'uso di marchi collettivi o di certificazione
adottati da enti istituzionali.