(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                 Senato accademico e sue competenze 
 
    1. Il senato accademico e' composto dal rettore in carica, che lo
presiede, dai direttori dei Dipartimenti e dai  docenti  responsabili
delle scuole di specializzazione medica e dei  dottorati  di  ricerca
attivi, nonche' da tre rappresentanti  degli  studenti  eletti  dalla
componente. 
    2. Il senato accademico  detta  gli  indirizzi  generali  per  la
gestione delle strutture  didattiche  e  scientifiche,  concorre  con
apposite  proposte  preliminari  e  valutazioni   in   itinere   alla
pianificazione strategica pluriennale deliberata  dal  consiglio  dei
garanti ed opera sulla base degli indirizzi  in  essa  contenuti.  E'
organo di indirizzo generale per la didattica, la ricerca e la  terza
missione. 
    3. In  aggiunta  alle  altre  competenze  indicate  nel  presente
statuto, il senato accademico: 
      3.1.   cura   l'equilibrato   sviluppo   delle   diverse   aree
scientifiche e didattiche presenti nell'Ateneo; 
      3.2.    avanza    proposte     in     ordine     ai     settori
scientifico-disciplinari cui destinare  nuovi  posti  di  docenti  di
ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi; 
      3.3. propone l'istituzione dei corsi di  studio  ed  interviene
sulle modificazioni che li riguardano; 
      3.4. delibera  sui  programmi  di  ricerca  e  sugli  indirizzi
generali per la ricerca scientifica, proponendo gli ambiti nei  quali
investire prioritariamente le relative risorse  umane  e  finanziarie
dell'Ateneo; 
      3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione  degli  studenti
ai corsi di studio e per la valutazione in  itinere  e  finale  degli
apprendimenti; 
      3.6. delibera sul conferimento dei  titoli  accademici  honoris
causa, che il rettore provvede a sottoporre al parere  del  consiglio
di amministrazione; 
      3.7. formula, di propria iniziativa, proposte agli altri organi
dell'Ateneo in ordine alla  programmazione  generale,  alle  esigenze
finanziarie,  alla  determinazione  degli  organici   del   personale
docente, nonche' allo statuto e ai regolamenti; 
      3.8. esprime parere sulle  materie  di  ordine  accademico  ove
previsto dal presente statuto e da norme di legge e regolamentari.