Art. 11.
Senato accademico e sue competenze
1. Il senato accademico e' composto dal rettore in carica, che lo
presiede, dai direttori dei Dipartimenti e dai docenti responsabili
delle scuole di specializzazione medica e dei dottorati di ricerca
attivi, nonche' da tre rappresentanti degli studenti eletti dalla
componente.
2. Il senato accademico detta gli indirizzi generali per la
gestione delle strutture didattiche e scientifiche, concorre con
apposite proposte preliminari e valutazioni in itinere alla
pianificazione strategica pluriennale deliberata dal consiglio dei
garanti ed opera sulla base degli indirizzi in essa contenuti. E'
organo di indirizzo generale per la didattica, la ricerca e la terza
missione.
3. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente
statuto, il senato accademico:
3.1. cura l'equilibrato sviluppo delle diverse aree
scientifiche e didattiche presenti nell'Ateneo;
3.2. avanza proposte in ordine ai settori
scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di
ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;
3.3. propone l'istituzione dei corsi di studio ed interviene
sulle modificazioni che li riguardano;
3.4. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi
generali per la ricerca scientifica, proponendo gli ambiti nei quali
investire prioritariamente le relative risorse umane e finanziarie
dell'Ateneo;
3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti
ai corsi di studio e per la valutazione in itinere e finale degli
apprendimenti;
3.6. delibera sul conferimento dei titoli accademici honoris
causa, che il rettore provvede a sottoporre al parere del consiglio
di amministrazione;
3.7. formula, di propria iniziativa, proposte agli altri organi
dell'Ateneo in ordine alla programmazione generale, alle esigenze
finanziarie, alla determinazione degli organici del personale
docente, nonche' allo statuto e ai regolamenti;
3.8. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove
previsto dal presente statuto e da norme di legge e regolamentari.