Art. 12.
Rettore e sue prerogative e responsabilita'
1. Il rettore e' nominato dal consiglio dei garanti, su proposta
del presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia
dell'universita' o tra personalita' del mondo accademico che si sono
distinte per il buon funzionamento dell'universita', ovvero tra
professori di chiara fama di altri Atenei.
2. Il rettore indica il pro-rettore, che lo sostituisce nei casi
di assenza o di impedimento, e puo' nominare pro-rettori che lo
coadiuvano per specifiche materie.
3. In aggiunta alle prerogative riconosciutegli nel presente
statuto, il rettore:
3.1. rappresenta l'universita' nelle cerimonie e nel
conferimento dei titoli accademici;
3.2. vigila sull'espletamento dell'attivita' didattica e
scientifica del personale docente e di ricerca, fissa direttive
organizzative generali per assicurarne l'efficienza e riferisce con
relazione annuale al consiglio dei garanti in ordine ai risultati e
alle esigenze;
3.3. assicura il coordinamento dei lavori del senato accademico
con il consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle
relative deliberazioni in materia scientifica e didattica;
3.4. formula proposte in ordine al conferimento degli incarichi
di coordinamento dei Dipartimenti e dei corsi di studio, inclusi i
dottorati di ricerca, strutture didattiche e scientifiche;
3.5. puo' conferire incarichi di studio senza oneri per
l'universita';
3.6. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel
presente statuto e secondo le modalita' previste all'art. 10 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine
all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i
relativi provvedimenti al consiglio di amministrazione.
4. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli
organi collegiali di Ateneo, il rettore:
4.1. emana, con proprio decreto, il regolamento didattico di
Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;
4.2. decreta l'istituzione di tutti i corsi di studio e degli
eventuali insegnamenti integrativi;
4.3. emana i manifesti degli studi di tutti i corsi di studio.
5. Il rettore rimane in carica due anni e puo' essere confermato
per ulteriori mandati fino ad una durata complessiva massima di sei
anni.