(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
             Rettore e sue prerogative e responsabilita' 
 
    1. Il rettore e' nominato dal consiglio dei garanti, su  proposta
del  presidente,  tra  i  professori  di  ruolo   di   prima   fascia
dell'universita' o tra personalita' del mondo accademico che si  sono
distinte per  il  buon  funzionamento  dell'universita',  ovvero  tra
professori di chiara fama di altri Atenei. 
    2. Il rettore indica il pro-rettore, che lo sostituisce nei  casi
di assenza o di impedimento,  e  puo'  nominare  pro-rettori  che  lo
coadiuvano per specifiche materie. 
    3. In aggiunta  alle  prerogative  riconosciutegli  nel  presente
statuto, il rettore: 
      3.1.  rappresenta   l'universita'   nelle   cerimonie   e   nel
conferimento dei titoli accademici; 
      3.2.  vigila  sull'espletamento  dell'attivita'   didattica   e
scientifica del personale  docente  e  di  ricerca,  fissa  direttive
organizzative generali per assicurarne l'efficienza e  riferisce  con
relazione annuale al consiglio dei garanti in ordine ai  risultati  e
alle esigenze; 
      3.3. assicura il coordinamento dei lavori del senato accademico
con  il  consiglio  di  amministrazione  e  cura  l'esecuzione  delle
relative deliberazioni in materia scientifica e didattica; 
      3.4. formula proposte in ordine al conferimento degli incarichi
di coordinamento dei Dipartimenti e dei corsi di  studio,  inclusi  i
dottorati di ricerca, strutture didattiche e scientifiche; 
      3.5.  puo'  conferire  incarichi  di  studio  senza  oneri  per
l'universita'; 
      3.6.  esercita,  nell'ambito  delle  previsioni  contenute  nel
presente statuto e secondo le modalita' previste  all'art.  10  della
legge 30 dicembre 2010, n.  240,  le  proprie  competenze  in  ordine
all'azione disciplinare sui docenti e  sugli  studenti  e  propone  i
relativi provvedimenti al consiglio di amministrazione. 
    4. A conclusione dei relativi procedimenti  di  competenza  degli
organi collegiali di Ateneo, il rettore: 
      4.1. emana, con proprio decreto, il  regolamento  didattico  di
Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano; 
      4.2. decreta l'istituzione di tutti i corsi di studio  e  degli
eventuali insegnamenti integrativi; 
      4.3. emana i manifesti degli studi di tutti i corsi di studio. 
    5. Il rettore rimane in carica due anni e puo' essere  confermato
per ulteriori mandati fino ad una durata complessiva massima  di  sei
anni.