(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e' organo di gestione dell'Ateneo.  Egli
sovrintende, sulla base degli  atti  deliberativi  del  consiglio  di
amministrazione e delle direttive del  presidente,  alla  complessiva
organizzazione e guida dei servizi, delle risorse strumentali  e  del
personale  tecnico-amministrativo  e  ne  risponde  direttamente   al
presidente. 
    2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente,  il
direttore generale: 
      2.1. ha ampi poteri di  proposta  agli  organi  di  governo  in
ordine al ruolo assegnato, ai fini della elaborazione  di  programmi,
di direttive e di progetti; 
      2.2. svolge, compatibilmente con  le  previsioni  del  presente
statuto, le funzioni che gli sono attribuite  dalle  disposizioni  di
legge e dai regolamenti ministeriali; 
      2.3.  opera,  inoltre,  sulla  base   di   specifiche   deleghe
conferitegli; 
      2.4. assicura la regolarita' degli atti  di  tutti  gli  organi
collegiali e dell'ufficio del rettore. 
    3.   Il   direttore   generale   e'   nominato   dal   presidente
dell'universita', sentito il consiglio di amministrazione, sulla base
di  idoneo  curriculum  professionale,  tra  soggetti   che   abbiano
rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici  o
aziende private per almeno un biennio. L'incarico  e'  conferito  con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di  durata
non inferiore a due anni rinnovabile.