Art. 13.
Direttore generale
1. Il direttore generale e' organo di gestione dell'Ateneo. Egli
sovrintende, sulla base degli atti deliberativi del consiglio di
amministrazione e delle direttive del presidente, alla complessiva
organizzazione e guida dei servizi, delle risorse strumentali e del
personale tecnico-amministrativo e ne risponde direttamente al
presidente.
2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il
direttore generale:
2.1. ha ampi poteri di proposta agli organi di governo in
ordine al ruolo assegnato, ai fini della elaborazione di programmi,
di direttive e di progetti;
2.2. svolge, compatibilmente con le previsioni del presente
statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di
legge e dai regolamenti ministeriali;
2.3. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe
conferitegli;
2.4. assicura la regolarita' degli atti di tutti gli organi
collegiali e dell'ufficio del rettore.
3. Il direttore generale e' nominato dal presidente
dell'universita', sentito il consiglio di amministrazione, sulla base
di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano
rivestito incarichi dirigenziali in universita' o in enti pubblici o
aziende private per almeno un biennio. L'incarico e' conferito con
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata
non inferiore a due anni rinnovabile.