Art. 14.
Organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione
1. Gli organi collegiali di monitoraggio, controllo e valutazione
concorrono all'attuazione della politica per la qualita' dell'Ateneo
definita, ai vari livelli, sulla base dei programmi e degli obiettivi
strategici approvati dal consiglio dei garanti ed implementati dagli
organi di governo e di gestione dell'Ateneo.