Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto alla verifica
della qualita' della gestione amministrativa con riferimento
esclusivo alla componente finanziaria e contabile. Al collegio
compete il controllo di legittimita' degli atti, secondo le modalita'
e le procedure indicate nel regolamento di Ateneo di contabilita' e
finanza.
2. Il collegio dei revisori opera come collegio perfetto e, in
tale composizione e per l'esercizio delle funzioni, esso accede agli
atti deliberativi del consiglio dei garanti e del consiglio di
amministrazione.
3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre esperti
contabili effettivi, tra cui il presidente, e da due membri
supplenti, tutti eletti dal consiglio dei garanti.