(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' preposto  alla  verifica
della  qualita'  della  gestione   amministrativa   con   riferimento
esclusivo  alla  componente  finanziaria  e  contabile.  Al  collegio
compete il controllo di legittimita' degli atti, secondo le modalita'
e le procedure indicate nel regolamento di Ateneo di  contabilita'  e
finanza. 
    2. Il collegio dei revisori opera come collegio  perfetto  e,  in
tale composizione e per l'esercizio delle funzioni, esso accede  agli
atti deliberativi del  consiglio  dei  garanti  e  del  consiglio  di
amministrazione. 
    3. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre  esperti
contabili  effettivi,  tra  cui  il  presidente,  e  da  due   membri
supplenti, tutti eletti dal consiglio dei garanti.