Art. 17.
Collegio di disciplina dei docenti
1. Il collegio di disciplina dei docenti opera secondo le
previsioni contenute nell'art. 10 della legge n. 240/2010 e si
conforma in via dinamica alle eventuali modificazioni di essa. Esso
interviene su impulso del rettore quando questi ritenga di attivare
procedimenti disciplinari a carico dei professori o dei ricercatori.
Il collegio ne cura l'istruttoria e al termine formula al rettore
proposte motivate, eventualmente rimesse poi al consiglio di
amministrazione.
2. Il collegio e' composto da tre docenti per ciascuna fascia.
Secondo il principio del giudizio fra pari nel rispetto del
contraddittorio, di volta in volta si costituisce in collegio di tre
membri.
3. Dei tre membri per fascia, uno e' eletto nell'Ateneo dalla
componente, gli altri due sono nominati dal presidente tra docenti
esterni ai ruoli dell'Ateneo. Ciascuna struttura paritaria opera come
collegio perfetto con la sola presenza di tutti i tre membri della
fascia di competenza e con la presidenza del membro interno.