(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                 Collegio di disciplina dei docenti 
 
    1. Il  collegio  di  disciplina  dei  docenti  opera  secondo  le
previsioni contenute nell'art.  10  della  legge  n.  240/2010  e  si
conforma in via dinamica alle eventuali modificazioni di  essa.  Esso
interviene su impulso del rettore quando questi ritenga  di  attivare
procedimenti disciplinari a carico dei professori o dei  ricercatori.
Il collegio ne cura l'istruttoria e al  termine  formula  al  rettore
proposte  motivate,  eventualmente  rimesse  poi  al   consiglio   di
amministrazione. 
    2. Il collegio e' composto da tre docenti  per  ciascuna  fascia.
Secondo  il  principio  del  giudizio  fra  pari  nel  rispetto   del
contraddittorio, di volta in volta si costituisce in collegio di  tre
membri. 
    3. Dei tre membri per fascia, uno  e'  eletto  nell'Ateneo  dalla
componente, gli altri due sono nominati dal  presidente  tra  docenti
esterni ai ruoli dell'Ateneo. Ciascuna struttura paritaria opera come
collegio perfetto con la sola presenza di tutti i  tre  membri  della
fascia di competenza e con la presidenza del membro interno.