Art. 18.
Organismo di vigilanza
1. L'organismo di vigilanza sovrintende alla corretta
applicazione del modello organizzativo dell'Ateneo, approvato dal
consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, ed opera secondo le previsioni contenute nello
stesso modello.
2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla composizione
monocratica o collegiale di tre membri e provvede alla designazione.
3. Nella composizione collegiale, l'organismo di vigilanza opera
come collegio perfetto. Esso e' presieduto da un membro esterno
all'Ateneo e costituito inoltre da due professori interni, designati
dal consiglio di amministrazione.