(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                       Organismo di vigilanza 
 
    1.   L'organismo   di   vigilanza   sovrintende   alla   corretta
applicazione del modello  organizzativo  dell'Ateneo,  approvato  dal
consiglio di amministrazione  ai  sensi  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231, ed opera secondo le previsioni  contenute  nello
stesso modello. 
    2. Il consiglio di amministrazione  delibera  sulla  composizione
monocratica o collegiale di tre membri e provvede alla designazione. 
    3. Nella composizione collegiale, l'organismo di vigilanza  opera
come collegio perfetto. Esso  e'  presieduto  da  un  membro  esterno
all'Ateneo e costituito inoltre da due professori interni,  designati
dal consiglio di amministrazione.