Art. 19.
Presidio della qualita'
1. Il presidio della qualita' e' un organo collegiale ad
operativita' permanente con il compito di presiedere al funzionamento
complessivo del Sistema di AQ nell'Universita'. Esso registra la
qualita' dei processi della formazione e della ricerca dipartimentale
e ne monitora i risultati.
2. Il presidio della qualita' e' costituito da cinque membri,
compreso il presidente, nominati dal presidente dell'universita' tra
professori, ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo
dell'Ateneo, assicurando che nessuna delle componenti abbia una
rappresentanza superiore a due unita' e che non piu' di tre unita'
siano dello stesso genere.