Art. 21.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alla verifica e
alla valutazione del sistema di assicurazione della qualita'
dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi generali del consiglio dei
garanti e delle linee guida internazionali e nazionali.
2. Il nucleo, nominato dal presidente dell'universita', e'
composto da cinque membri dei quali almeno due, tra cui il
presidente, esterni all'Ateneo.
3. Il nucleo e' integrato, per gli aspetti istruttori relativi
alla valutazione della didattica, da uno studente dell'universita'
eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.