(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alla verifica  e
alla  valutazione  del  sistema  di  assicurazione   della   qualita'
dell'Ateneo nel rispetto degli indirizzi generali del  consiglio  dei
garanti e delle linee guida internazionali e nazionali. 
    2.  Il  nucleo,  nominato  dal  presidente  dell'universita',  e'
composto  da  cinque  membri  dei  quali  almeno  due,  tra  cui   il
presidente, esterni all'Ateneo. 
    3. Il nucleo e' integrato, per gli  aspetti  istruttori  relativi
alla valutazione della didattica, da  uno  studente  dell'universita'
eletto dall'assemblea dei rappresentanti degli studenti con  il  voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.