Art. 22.
Dipartimenti
1. Ai fini della programmazione, promozione e organizzazione
dell'offerta formativa, della didattica e della ricerca, nonche'
delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie,
l'universita' si articola in Dipartimenti, tenuti comunque a curare
sistematiche iniziative interdipartimentali in particolare nella
ricerca interdisciplinare, nei dottorati di ricerca e nell'alta
formazione. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti e' determinata in
base alle aree ed ai macrosettori definiti dal Ministro competente ed
e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.
2. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica e didattica
nell'ambito del presente statuto. Essi gestiscono inoltre in
autonomia il budget loro assegnato per le attivita' istituzionali e
le iniziative deliberate a livello dipartimentale.
3. I Dipartimenti dell'UKE sono previsti all'art. 1 del
regolamento didattico di Ateneo. Essi comprendono a loro volta i
corsi di studio indicati nella tabella A allegata al medesimo
regolamento.
4. Il Dipartimento di medicina e chirurgia assume anche la
denominazione di Scuola di medicina.
5. L'universita' puo' istituire una o piu' scuole di dottorato a
livello interdipartimentale.