(Statuto-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                            Dipartimenti 
 
    1. Ai fini  della  programmazione,  promozione  e  organizzazione
dell'offerta formativa, della  didattica  e  della  ricerca,  nonche'
delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate  o  accessorie,
l'universita' si articola in Dipartimenti, tenuti comunque  a  curare
sistematiche  iniziative  interdipartimentali  in  particolare  nella
ricerca interdisciplinare,  nei  dottorati  di  ricerca  e  nell'alta
formazione. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti e' determinata in
base alle aree ed ai macrosettori definiti dal Ministro competente ed
e' disciplinata dal regolamento generale di Ateneo. 
    2.  I  Dipartimenti  hanno  autonomia  scientifica  e   didattica
nell'ambito  del  presente  statuto.  Essi  gestiscono   inoltre   in
autonomia il budget loro assegnato per le attivita'  istituzionali  e
le iniziative deliberate a livello dipartimentale. 
    3.  I  Dipartimenti  dell'UKE  sono  previsti  all'art.   1   del
regolamento didattico di Ateneo. Essi  comprendono  a  loro  volta  i
corsi di  studio  indicati  nella  tabella  A  allegata  al  medesimo
regolamento. 
    4. Il Dipartimento  di  medicina  e  chirurgia  assume  anche  la
denominazione di Scuola di medicina. 
    5. L'universita' puo' istituire una o piu' scuole di dottorato  a
livello interdipartimentale.