Art. 23.
Organi dei Dipartimenti e loro prerogative e responsabilita'
1. Sono organi dei Dipartimenti:
1.1. il consiglio di Dipartimento;
1.2. il direttore;
1.3. la commissione paritetica docenti-studenti;
1.4. i consigli di corso di studio;
1.5. i gruppi del riesame a livello dei singoli corsi di
studio.
2. La costituzione degli organi collegiali del Dipartimento e'
disciplinata dal regolamento generale.
3. Il consiglio di Dipartimento, con la partecipazione dei
rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo:
3.1. formula proposte al consiglio dei garanti sulla
pianificazione strategica pluriennale;
3.2. delibera sugli ordinamenti dei singoli corsi di studio
acquisite le proposte dei relativi consigli di corso;
3.3. supervisiona, monitora e assicura la qualita' della
didattica in coerenza con le previsioni contenute nella carta della
qualita' di Ateneo.
4. Il consiglio di Dipartimento, con la sola presenza dei
docenti:
4.1. determina l'afferenza dei singoli professori e ricercatori
alle attivita' didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
4.2. formula al senato accademico la pianificazione del
fabbisogno di risorse e competenze per la didattica e per la ricerca;
4.3. delibera, con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori
di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la
chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, la
proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori a seguito della
fase istruttoria condotta dalla relativa commissione.
5. Il direttore del Dipartimento presiede il consiglio ed ha la
responsabilita' del complessivo funzionamento scientifico e didattico
del Dipartimento, in relazione alla quale assume ogni iniziativa
volta alla piena funzionalita':
5.1. degli organi del Dipartimento;
5.2. delle attivita' didattiche e di valutazione degli
apprendimenti;
5.3. delle attivita' scientifiche;
5.4. delle attivita' di orientamento e per la promozione
dell'offerta formativa, nonche' della sua attrattivita', attualita'
ed efficacia;
5.5. dei processi esecutivi delle delibere del consiglio di
Dipartimento e degli organi centrali di Ateneo;
5.6. delle procedure previste dal sistema di assicurazione
della qualita' di Ateneo.
6. La costituzione degli organi di Dipartimento, nonche' la
composizione e i compiti delle commissioni paritetiche, dei consigli
di corso di studio e dei gruppi del riesame sono disciplinati dal
regolamento generale, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla
carta della qualita'.