Art. 25.
Relazioni con soggetti terzi
1. L'UKE intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati
italiani ed esteri e puo' partecipare, anche promuovendole e
controllandole, a strutture associative di diritto pubblico o privato
volte a progettare, realizzare e sviluppare le attivita'
istituzionali dell'Ateneo o altre attivita' ad esse funzionali o
strumentali. Tali strutture possono assumere le forme piu' idonee al
conseguimento delle finalita', quali:
1.1. convenzioni, contratti, protocolli di intesa per attivita'
didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a
favore di terzi;
1.2. associazioni, consorzi e centri di servizio
interuniversitari o interdipartimentali;
1.3. imprese innovative alle quali partecipano docenti e/o
studenti nel rispetto della normativa vigente;
1.4. centri di servizio per la realizzazione di attivita'
formative, scientifiche, di terza missione e per servizi in favore
degli studenti, dei docenti e del personale;
1.5. enti attuatori costituiti in societa' di capitali o
comunque in forme associative dotate di personalita' giuridica,
funzionali allo svolgimento di specifiche attivita' rientranti tra i
fini istituzionali dell'universita'.
2. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal
consiglio di amministrazione, sentito, nei casi di competenza, il
senato accademico.