(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
 
                    Relazioni con soggetti terzi 
 
    1. L'UKE intrattiene rapporti con  soggetti  pubblici  e  privati
italiani  ed  esteri  e  puo'  partecipare,  anche  promuovendole   e
controllandole, a strutture associative di diritto pubblico o privato
volte  a   progettare,   realizzare   e   sviluppare   le   attivita'
istituzionali dell'Ateneo o altre  attivita'  ad  esse  funzionali  o
strumentali. Tali strutture possono assumere le forme piu' idonee  al
conseguimento delle finalita', quali: 
      1.1. convenzioni, contratti, protocolli di intesa per attivita'
didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di  servizio  a
favore di terzi; 
      1.2.   associazioni,   consorzi   e    centri    di    servizio
interuniversitari o interdipartimentali; 
      1.3. imprese innovative  alle  quali  partecipano  docenti  e/o
studenti nel rispetto della normativa vigente; 
      1.4. centri di  servizio  per  la  realizzazione  di  attivita'
formative, scientifiche, di terza missione e per  servizi  in  favore
degli studenti, dei docenti e del personale; 
      1.5. enti  attuatori  costituiti  in  societa'  di  capitali  o
comunque in  forme  associative  dotate  di  personalita'  giuridica,
funzionali allo svolgimento di specifiche attivita' rientranti tra  i
fini istituzionali dell'universita'. 
    2. La partecipazione di cui al  primo  comma  e'  deliberata  dal
consiglio di amministrazione, sentito, nei  casi  di  competenza,  il
senato accademico.