(Statuto-art. 28)
                              Art. 28. 
 
                            Norme finali 
 
    1. Qualora l'universita' avesse per qualsiasi motivo  a  cessare,
oppure fosse privata della personalita' giuridica  e  dell'autonomia,
il suo patrimonio,  al  netto  delle  passivita',  e'  devoluto  alla
fondazione per la libera universita' Kore di Enna. 
    2. Per assicurare il mantenimento dell'universita', la fondazione
per la Libera universita' Kore di  Enna  puo'  integrare  le  entrate
annuali,  derivanti  da  tasse  e  contributi,   da   rendite   nette
patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali  conferimenti
di altri soggetti, attraverso un contributo annuo  nella  misura  che
verra' definita dalla stessa fondazione in rapporto con le  effettive
necessita' dell'UKE. 
    3.  L'universita',  tenuto  conto  delle  proprie  disponibilita'
finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli  oneri  di
gestione dei beni posti gratuitamente a  disposizione  delle  proprie
attivita' istituzionali.