Art. 28.
Norme finali
1. Qualora l'universita' avesse per qualsiasi motivo a cessare,
oppure fosse privata della personalita' giuridica e dell'autonomia,
il suo patrimonio, al netto delle passivita', e' devoluto alla
fondazione per la libera universita' Kore di Enna.
2. Per assicurare il mantenimento dell'universita', la fondazione
per la Libera universita' Kore di Enna puo' integrare le entrate
annuali, derivanti da tasse e contributi, da rendite nette
patrimoniali, da altre iniziative, nonche' da eventuali conferimenti
di altri soggetti, attraverso un contributo annuo nella misura che
verra' definita dalla stessa fondazione in rapporto con le effettive
necessita' dell'UKE.
3. L'universita', tenuto conto delle proprie disponibilita'
finanziarie, puo' contribuire, in base a convenzione, agli oneri di
gestione dei beni posti gratuitamente a disposizione delle proprie
attivita' istituzionali.