(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                          Norme transitorie 
 
    1.  Il  presente  statuto  entra  in  vigore  alla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore,  il  rettore
provvede  ad  adeguare  il  regolamento  didattico  di  Ateneo   alle
previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole
del  consiglio  di  amministrazione,   lo   trasmette   al   Ministro
competente. 
    3. Entro gli stessi termini, il presidente provvede ad adottare i
testi coordinati di tutti gli altri regolamenti vigenti e ad emanarli
acquisito il parere del consiglio di amministrazione.