Art. 29.
Norme transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, il rettore
provvede ad adeguare il regolamento didattico di Ateneo alle
previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole
del consiglio di amministrazione, lo trasmette al Ministro
competente.
3. Entro gli stessi termini, il presidente provvede ad adottare i
testi coordinati di tutti gli altri regolamenti vigenti e ad emanarli
acquisito il parere del consiglio di amministrazione.