Art. 4.
Organi di Ateneo
1. Gli organi dell'Ateneo si distinguono per funzioni e
responsabilita'.
2. Sono organi collegiali e individuali di indirizzo, di governo
e di gestione:
2.1. il consiglio dei garanti;
2.2. il consiglio di amministrazione;
2.3. il presidente;
2.4. il senato accademico;
2.5. il rettore;
2.6. il direttore generale.
3. Le nomine degli organi individuali di Ateneo sono comunicate
al Ministro competente.
4. Sono organi di monitoraggio, controllo e valutazione
dell'Ateneo:
4.1. l'ombudsman;
4.2. il comitato etico;
4.3. il collegio dei revisori dei conti;
4.4. il collegio di disciplina dei docenti;
4.5. l'organismo di vigilanza;
4.6. il presidio della qualita';
4.7. l'assemblea dei rappresentanti degli studenti;
4.8. il nucleo di valutazione.
5. Il comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le
pari opportunita'.
6. Il regolamento generale disciplina la costituzione e il
funzionamento degli organi collegiali a livello di Ateneo e delle sue
strutture, nonche' degli organi di monitoraggio, controllo e
valutazione. Questi ultimi concorrono al sistema di assicurazione
della qualita' in relazione alle prerogative assegnate a ciascuno
nella carta della qualita' dell'Ateneo.