(Statuto-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                          Organi di Ateneo 
 
    1.  Gli  organi  dell'Ateneo  si  distinguono  per   funzioni   e
responsabilita'. 
    2. Sono organi collegiali e individuali di indirizzo, di  governo
e di gestione: 
      2.1. il consiglio dei garanti; 
      2.2. il consiglio di amministrazione; 
      2.3. il presidente; 
      2.4. il senato accademico; 
      2.5. il rettore; 
      2.6. il direttore generale. 
    3. Le nomine degli organi individuali di Ateneo  sono  comunicate
al Ministro competente. 
    4.  Sono  organi  di  monitoraggio,   controllo   e   valutazione
dell'Ateneo: 
      4.1. l'ombudsman; 
      4.2. il comitato etico; 
      4.3. il collegio dei revisori dei conti; 
      4.4. il collegio di disciplina dei docenti; 
      4.5. l'organismo di vigilanza; 
      4.6. il presidio della qualita'; 
      4.7. l'assemblea dei rappresentanti degli studenti; 
      4.8. il nucleo di valutazione. 
    5. Il comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le
pari opportunita'. 
    6. Il  regolamento  generale  disciplina  la  costituzione  e  il
funzionamento degli organi collegiali a livello di Ateneo e delle sue
strutture,  nonche'  degli  organi  di  monitoraggio,   controllo   e
valutazione. Questi ultimi concorrono  al  sistema  di  assicurazione
della qualita' in relazione alle  prerogative  assegnate  a  ciascuno
nella carta della qualita' dell'Ateneo.