(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Consiglio dei garanti 
 
    1. Il consiglio dei garanti e' rappresentativo dei  portatori  di
interessi  pubblici  e  privati,  e  in  particolare   dei   soggetti
sostenitori e  garanti  dell'autonomia  dell'UKE  e  della  comunita'
universitaria della stessa. Esso ha una composizione  prevalentemente
privatistica ed e' cosi' formato: 
      1.1. il presidente, designato dalla Fondazione  per  la  libera
universita' Kore di Enna; 
      1.2. dieci membri designati  dalla  Fondazione  per  la  libera
universita' Kore di Enna; 
      1.3. due membri designati  dall'Associazione  per  lo  sviluppo
della libera universita' Kore di Enna; 
      1.4. un  rappresentante  del  Ministro  competente,  da  questi
designato; 
      1.5. un rappresentante del Presidente della Regione  Siciliana,
da questi designato; 
      1.6. un rappresentante del gruppo siciliano dei  Cavalieri  del
lavoro, designato dal presidente dello stesso; 
      1.7. il rettore in carica; 
      1.8. il direttore generale in carica; 
      1.9. un rappresentante dei docenti eletto da tutti i docenti di
ruolo tra i professori di prima e seconda fascia; 
      1.10. un rappresentante degli studenti eletto dalla componente; 
      1.11. un rappresentante degli alunni  indicato  dalla  relativa
associazione riconosciuta dall'universita'. 
    2. Il presidente designa, tra i membri di cui ai punti 1.2 e 1.3,
il vice presidente. 
    3. Il consiglio dei garanti dura in carica quattro anni. I membri
che subentrano durante il quadriennio  rimangono  in  carica  per  il
periodo residuale.