Art. 5.
Consiglio dei garanti
1. Il consiglio dei garanti e' rappresentativo dei portatori di
interessi pubblici e privati, e in particolare dei soggetti
sostenitori e garanti dell'autonomia dell'UKE e della comunita'
universitaria della stessa. Esso ha una composizione prevalentemente
privatistica ed e' cosi' formato:
1.1. il presidente, designato dalla Fondazione per la libera
universita' Kore di Enna;
1.2. dieci membri designati dalla Fondazione per la libera
universita' Kore di Enna;
1.3. due membri designati dall'Associazione per lo sviluppo
della libera universita' Kore di Enna;
1.4. un rappresentante del Ministro competente, da questi
designato;
1.5. un rappresentante del Presidente della Regione Siciliana,
da questi designato;
1.6. un rappresentante del gruppo siciliano dei Cavalieri del
lavoro, designato dal presidente dello stesso;
1.7. il rettore in carica;
1.8. il direttore generale in carica;
1.9. un rappresentante dei docenti eletto da tutti i docenti di
ruolo tra i professori di prima e seconda fascia;
1.10. un rappresentante degli studenti eletto dalla componente;
1.11. un rappresentante degli alunni indicato dalla relativa
associazione riconosciuta dall'universita'.
2. Il presidente designa, tra i membri di cui ai punti 1.2 e 1.3,
il vice presidente.
3. Il consiglio dei garanti dura in carica quattro anni. I membri
che subentrano durante il quadriennio rimangono in carica per il
periodo residuale.