Art. 6.
Prerogative e competenze del consiglio dei garanti
1. Il consiglio dei garanti e' il massimo organo di indirizzo
strategico dell'universita'.
2. Le sedute del consiglio dei garanti sono pubbliche, salvo i
casi nei quali si discuta di singole persone o di elaborazioni in
corso di definizione che il presidente ritiene di mantenere riservate
ai soli membri.
3. Compete al consiglio dei garanti:
3.1. nominare il rettore;
3.2. nominare il collegio dei revisori dei conti;
3.3. nominare due professori ordinari quali membri del comitato
etico;
3.4. nominare l'ombudsman, che e' anche presidente del comitato
etico;
3.5. determinare l'indirizzo generale di sviluppo
dell'universita', deliberarne i relativi programmi pluriennali,
verificarne il regolare perseguimento degli obiettivi e indicare i
criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;
3.6. esprimere il parere conforme sulle scelte di competenza
del consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico e che
non siano state previste nei piani triennali di sviluppo, con
particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed
alle obbligazioni che impegnino l'universita' per un periodo di
durata superiore ai cinque anni;
3.7. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti
pluriennali destinati alle attivita' di ricerca.