(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
 
         Prerogative e competenze del consiglio dei garanti 
 
    1. Il consiglio dei garanti e' il  massimo  organo  di  indirizzo
strategico dell'universita'. 
    2. Le sedute del consiglio dei garanti sono  pubbliche,  salvo  i
casi nei quali si discuta di singole persone  o  di  elaborazioni  in
corso di definizione che il presidente ritiene di mantenere riservate
ai soli membri. 
    3. Compete al consiglio dei garanti: 
      3.1. nominare il rettore; 
      3.2. nominare il collegio dei revisori dei conti; 
      3.3. nominare due professori ordinari quali membri del comitato
etico; 
      3.4. nominare l'ombudsman, che e' anche presidente del comitato
etico; 
      3.5.   determinare    l'indirizzo    generale    di    sviluppo
dell'universita',  deliberarne  i  relativi  programmi   pluriennali,
verificarne il regolare perseguimento degli obiettivi  e  indicare  i
criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi; 
      3.6. esprimere il parere conforme sulle  scelte  di  competenza
del consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico e  che
non siano  state  previste  nei  piani  triennali  di  sviluppo,  con
particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari  ed
alle obbligazioni che  impegnino  l'universita'  per  un  periodo  di
durata superiore ai cinque anni; 
      3.7.  fissare  gli  indirizzi  generali  per  i   finanziamenti
pluriennali destinati alle attivita' di ricerca.