Art. 7.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente
dell'universita', che lo presiede, dal rettore e da tre a cinque
altri consiglieri nominati dal presidente anche tra i membri del
consiglio dei garanti dell'universita'.
2. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione deve
rispettare il principio della prevalente composizione privatistica
dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere
diverso.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione sono invitati a
partecipare, senza diritto di voto e senza responsabilita' contabili
e limitatamente alle materie relative ai servizi didattici e al
diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla
rispettiva componente.
4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.