(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione  e'  composto  dal  presidente
dell'universita', che lo presiede, dal rettore  e  da  tre  a  cinque
altri consiglieri nominati dal presidente  anche  tra  i  membri  del
consiglio dei garanti dell'universita'. 
    2. La nomina dei membri del  consiglio  di  amministrazione  deve
rispettare il principio della  prevalente  composizione  privatistica
dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere
diverso. 
    3. Alle sedute del consiglio di amministrazione sono  invitati  a
partecipare, senza diritto di voto e senza responsabilita'  contabili
e limitatamente alle materie  relative  ai  servizi  didattici  e  al
diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti  eletti  dalla
rispettiva componente. 
    4. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.