(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
      Prerogative e competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  esecutivo  di
governo dell'Ateneo, collabora con il presidente nell'amministrazione
dell'universita' ed opera attraverso  deliberazioni  collegiali,  nel
quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti  e
dei piani di sviluppo strategico approvati dal consiglio dei garanti. 
    2. In  aggiunta  alle  altre  competenze  indicate  nel  presente
statuto, spetta al consiglio di amministrazione deliberare su: 
      2.1. lo statuto; 
      2.2. il regolamento generale di Ateneo; 
      2.3. il regolamento didattico di Ateneo  approvato  dal  senato
accademico; 
      2.4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'; 
      2.5. il codice etico, previo parere del senato accademico; 
      2.6. i modelli organizzativi generali; 
      2.7. la carta della qualita' dell'Ateneo; 
      2.8. i regolamenti degli altri organi collegiali,  su  proposta
degli stessi; 
      2.9. il piano di gestione economico-finanziaria e  il  bilancio
consuntivo; 
      2.10. gli organici del personale non  docente,  il  recepimento
delle norme di legge e dei  contratti  riguardanti  il  lavoro  e  il
trattamento  economico   del   personale   docente,   ricercatore   e
tecnico-amministrativo; 
      2.11. i provvedimenti disciplinari a carico  dei  docenti,  nel
rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n.  240  e  delle
previsioni contenute nel presente statuto,  nonche'  a  carico  degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo; 
      2.12. le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed  alle
funzioni, inclusi  quelli  che  concernono  lo  stesso  consiglio  di
amministrazione nel  limite  massimo,  per  gli  organi  centrali  di
Ateneo,  del  tre  per   cento   del   budget   complessivo   annuale
dell'universita'; 
      2.13.  le  acquisizioni,  cessioni,  accettazioni  a  qualsiasi
titolo   relative   al    patrimonio    mobiliare    e    immobiliare
dell'universita'; 
      2.14. gli acquisti e i lavori che non siano gia'  previsti  nel
documento di pianificazione strategica pluriennale; 
      2.15. la costituzione di societa',  consorzi  e  fondazioni  di
durata  superiore  ai  cinque  anni  o  la  partecipazione  ad   essi
dell'universita'. 
    3. Il consiglio di amministrazione decide sulle violazioni  delle
norme del codice etico, qualora per ambito e per livello di  gravita'
esse non ricadano sotto la  competenza  o  i  poteri  istruttori  del
rettore o del collegio di disciplina. 
    4. I documenti di autonomia di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3  e  2.4
sono trasmessi al Ministro competente per l'esercizio  del  controllo
di legittimita' e di merito. 
    5. Sono inoltre di competenza del consiglio: 
      5.1. l'istituzione  di  tutte  le  strutture  dell'universita',
nonche', in base alle proposte del senato accademico o  dei  consigli
di Dipartimento, l'attivazione dei  corsi  di  studio  istituiti  dal
rettore, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal  consiglio
dei garanti; 
      5.2.  l'approvazione  dei  regolamenti  procedurali   e   delle
strutture,  fatte  salve  le  specifiche   prerogative   del   senato
accademico; 
      5.3. l'individuazione, su proposta del senato accademico e  dei
consigli di Dipartimento ovvero sulla base dei programmi triennali di
sviluppo  approvati  dal   consiglio   dei   garanti,   dei   settori
scientifico-disciplinari ai quali  attribuire  i  posti  vacanti  per
professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale; 
      5.4.   l'individuazione,   su   proposta   dei   consigli    di
Dipartimento,  degli  insegnamenti  da  attivare  in   ciascun   anno
accademico  e  gli  incarichi  e  contratti  da  conferire,  per   lo
svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e  ricercatori  di
altre universita' e a persone di alta  qualificazione  scientifica  e
professionale; 
      5.5. l'espressione del  parere  vincolante  sulle  proposte  di
conferimento dei titoli accademici honoris causa approvate dal senato
accademico; 
      5.6.  l'autorizzazione  all'effettuazione  delle   manutenzioni
straordinarie  degli  immobili  e  all'acquisizione  delle  dotazioni
afferenti    alle    strutture     didattiche,     scientifiche     e
tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
    6. Il consiglio puo' in via generale delegare al presidente parte
delle proprie competenze con esclusione di quelle elencate ai commi 2
e 3.