Art. 8.
Prerogative e competenze del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo esecutivo di
governo dell'Ateneo, collabora con il presidente nell'amministrazione
dell'universita' ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel
quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e
dei piani di sviluppo strategico approvati dal consiglio dei garanti.
2. In aggiunta alle altre competenze indicate nel presente
statuto, spetta al consiglio di amministrazione deliberare su:
2.1. lo statuto;
2.2. il regolamento generale di Ateneo;
2.3. il regolamento didattico di Ateneo approvato dal senato
accademico;
2.4. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita';
2.5. il codice etico, previo parere del senato accademico;
2.6. i modelli organizzativi generali;
2.7. la carta della qualita' dell'Ateneo;
2.8. i regolamenti degli altri organi collegiali, su proposta
degli stessi;
2.9. il piano di gestione economico-finanziaria e il bilancio
consuntivo;
2.10. gli organici del personale non docente, il recepimento
delle norme di legge e dei contratti riguardanti il lavoro e il
trattamento economico del personale docente, ricercatore e
tecnico-amministrativo;
2.11. i provvedimenti disciplinari a carico dei docenti, nel
rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle
previsioni contenute nel presente statuto, nonche' a carico degli
studenti e del personale tecnico-amministrativo;
2.12. le indennita' e i compensi connessi alle cariche ed alle
funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso consiglio di
amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di
Ateneo, del tre per cento del budget complessivo annuale
dell'universita';
2.13. le acquisizioni, cessioni, accettazioni a qualsiasi
titolo relative al patrimonio mobiliare e immobiliare
dell'universita';
2.14. gli acquisti e i lavori che non siano gia' previsti nel
documento di pianificazione strategica pluriennale;
2.15. la costituzione di societa', consorzi e fondazioni di
durata superiore ai cinque anni o la partecipazione ad essi
dell'universita'.
3. Il consiglio di amministrazione decide sulle violazioni delle
norme del codice etico, qualora per ambito e per livello di gravita'
esse non ricadano sotto la competenza o i poteri istruttori del
rettore o del collegio di disciplina.
4. I documenti di autonomia di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4
sono trasmessi al Ministro competente per l'esercizio del controllo
di legittimita' e di merito.
5. Sono inoltre di competenza del consiglio:
5.1. l'istituzione di tutte le strutture dell'universita',
nonche', in base alle proposte del senato accademico o dei consigli
di Dipartimento, l'attivazione dei corsi di studio istituiti dal
rettore, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal consiglio
dei garanti;
5.2. l'approvazione dei regolamenti procedurali e delle
strutture, fatte salve le specifiche prerogative del senato
accademico;
5.3. l'individuazione, su proposta del senato accademico e dei
consigli di Dipartimento ovvero sulla base dei programmi triennali di
sviluppo approvati dal consiglio dei garanti, dei settori
scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per
professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale;
5.4. l'individuazione, su proposta dei consigli di
Dipartimento, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno
accademico e gli incarichi e contratti da conferire, per lo
svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di
altre universita' e a persone di alta qualificazione scientifica e
professionale;
5.5. l'espressione del parere vincolante sulle proposte di
conferimento dei titoli accademici honoris causa approvate dal senato
accademico;
5.6. l'autorizzazione all'effettuazione delle manutenzioni
straordinarie degli immobili e all'acquisizione delle dotazioni
afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e
tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
6. Il consiglio puo' in via generale delegare al presidente parte
delle proprie competenze con esclusione di quelle elencate ai commi 2
e 3.