Art. 9.
Presidente
1. Il presidente dell'universita' esercita tutte le funzioni che
per norma di legge sono attribuite al legale rappresentante. Ha, con
firma libera, la rappresentanza dell'universita' di fronte ai terzi
ed in giudizio con facolta' di provvedere alle designazioni interne
ed esterne a nome dell'universita'; promuovere azioni ed istanze
giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed
anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominare all'uopo
avvocati e procuratori alle liti; stipulare accordi
inter-istituzionali e creare strutture funzionali all'attuazione dei
documenti strategici approvati dal consiglio dei garanti; conferire
incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia.
2. Il presidente dell'universita' e' il garante del rispetto
dello statuto e dell'adempimento delle finalita' in esso previste.
Esercita, oltre ai poteri di nomina e di emanazione previste nello
statuto, funzioni di indirizzo, propulsione e iniziativa.
3. Il presidente e' sostituito dal vice presidente nei casi di
assenza o di impedimento. Egli puo' inoltre conferire deleghe ai
singoli consiglieri su specifiche materie e puo' di volta in volta
delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo
statuto, al vice presidente, al rettore o al direttore generale,
ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di
amministrazione.