(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                             Presidente 
 
    1. Il presidente dell'universita' esercita tutte le funzioni  che
per norma di legge sono attribuite al legale rappresentante. Ha,  con
firma libera, la rappresentanza dell'universita' di fronte  ai  terzi
ed in giudizio con facolta' di provvedere alle  designazioni  interne
ed esterne a nome  dell'universita';  promuovere  azioni  ed  istanze
giudiziali, ed amministrative, per ogni  grado  di  giurisdizione  ed
anche per giudizi di  revocazione  e  cassazione,  nominare  all'uopo
avvocati    e    procuratori    alle    liti;    stipulare    accordi
inter-istituzionali e creare strutture funzionali all'attuazione  dei
documenti strategici approvati dal consiglio dei  garanti;  conferire
incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia. 
    2. Il presidente dell'universita'  e'  il  garante  del  rispetto
dello statuto e dell'adempimento delle finalita'  in  esso  previste.
Esercita, oltre ai poteri di nomina e di  emanazione  previste  nello
statuto, funzioni di indirizzo, propulsione e iniziativa. 
    3. Il presidente e' sostituito dal vice presidente  nei  casi  di
assenza o di impedimento. Egli  puo'  inoltre  conferire  deleghe  ai
singoli consiglieri su specifiche materie e puo' di  volta  in  volta
delegare i poteri di firma e di rappresentanza,  attribuitigli  dallo
statuto, al vice presidente, al  rettore  o  al  direttore  generale,
ovvero in via ordinaria, per specifiche materie,  ai  consiglieri  di
amministrazione.