(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
 
        Modalita' tecniche di richiesta e rilascio telematico 
       dei certificati anagrafici agli avvocati tramite l'ANPR 
 
Introduzione 
    Il presente allegato definisce le modalita' operative per rendere
disponibili  agli  avvocati  i  servizi  di  richiesta   e   rilascio
telematico dei certificati anagrafici attraverso l'ANPR. 
1. Accesso ai servizi 
    La richiesta di accesso ai servizi di cui all'art. 1 del presente
decreto da parte dell'avvocato, e' possibile dall'area  dedicata  del
sito web di ANPR distinta dall'area pubblica riservata ai  cittadini,
previa identificazione mediante le modalita' di cui ai commi 2-quater
e 2-nonies dell'art. 64 del CAD nonche' verifica  dell'iscrizione  al
relativo albo  o  elenco  di  cui  al  decreto  del  Ministero  della
giustizia del 12 settembre 2016, n. 178 e all'art. 15, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, per il tramite della  piattaforma  di
cui all'art. 50-ter del CAD (PDND): 
 
=====================================================================
|Fase di autenticazione|      Modalita'      |         Note         |
+======================+=====================+======================+
|                      |                     |L'avvocato richiede   |
|                      |                     |l'accesso ai servizi  |
|                      |                     |scegliendo la         |
|                      |                     |tipologia di          |
|                      |L'avvocato si        |autenticazione forte  |
|                      |autentica nell'area  |(CIE, CNS, SPID di    |
|                      |dedicata del sito web|livello 2) che        |
|                      |di ANPR tramite      |preferisce e supera   |
|                      |autenticazione forte:|con successo il       |
|                      |CIE, CNS, SPID       |processo di           |
|        Fase 1        |livello 2            |autenticazione.       |
+----------------------+---------------------+----------------------+
|                      |                     |Mediante appositi     |
|                      |ANPR verifica        |servizi resi fruibili |
|                      |l'iscrizione del     |dal Consiglio         |
|                      |soggetto all'albo o  |nazionale forense ai  |
|                      |registro degli       |sensi dell'art. 5,    |
|                      |avvocati di cui      |comma 4, del decreto  |
|                      |all'art. 15, comma 1,|del Ministro della    |
|                      |lettera a) o         |giustizia del 16      |
|                      |nell'elenco di cui   |agosto 2016, n. 178   |
|                      |alla successiva      |per il tramite della  |
|                      |lettera b), della    |PDND, ANPR verifica la|
|                      |legge n. 247/2012 e  |presenza o meno del   |
|                      |che non risultino    |codice fiscale (o ID  |
|                      |presenti negli       |ANPR ove disponibile) |
|                      |elenchi di cui alle  |del soggetto          |
|                      |successive lettere e)|richiedente nell'albo |
|        Fase 2        |e f).                |degli avvocati.       |
+----------------------+---------------------+----------------------+
 
      
    Tabella 1 - Modalita' di accesso ai servizi 
    Superato con successo il processo di  autenticazione  e  verifica
della qualifica, l'avvocato si connette all'area  dedicata  del  sito
web di ANPR e, previa conferma (tramite accettazione  della  relativa
informativa  di  servizio)  che  procede  nelle  operazioni  per   le
finalita' connesse all'esecuzione  del  mandato  professionale,  puo'
usufruire del servizio di  richiesta  dei  certificati.  In  caso  di
mancata  verifica,  all'avvocato  e'  inibito  l'accesso   e   verra'
restituito un messaggio di errore. 
2. Servizi per la richiesta e il rilascio dei  certificati  da  parte
degli avvocati 
2.1. Certificati disponibili tramite ANPR 
    L'avvocato puo' richiedere i  seguenti  certificati  riferiti  ai
cittadini iscritti nell'ANPR: 
 
                 ===================================
                 |  ID   |       Descrizione       |
                 +=======+=========================+
                 |   1   |anagrafico di nascita    |
                 +-------+-------------------------+
                 |   2   |anagrafico di matrimonio |
                 +-------+-------------------------+
                 |   3   |di cittadinanza          |
                 +-------+-------------------------+
                 |   4   |di esistenza in vita     |
                 +-------+-------------------------+
                 |   5   |di residenza             |
                 +-------+-------------------------+
                 |   6   |di residenza AIRE        |
                 +-------+-------------------------+
                 |   7   |di stato civile          |
                 +-------+-------------------------+
                 |   8   |di stato di famiglia     |
                 +-------+-------------------------+
                 |       |di residenza in          |
                 |   9   |convivenza               |
                 +-------+-------------------------+
                 |  10   |di stato di famiglia AIRE|
                 +-------+-------------------------+
                 |  11   |di stato libero          |
                 +-------+-------------------------+
                 |       |anagrafico di unione     |
                 |  12   |civile                   |
                 +-------+-------------------------+
                 |       |di contratto di          |
                 |  13   |convivenza               |
                 +-------+-------------------------+
 
      
2.2. Richiesta dei certificati 
    L'avvocato che intende richiedere i certificati anagrafici per il
tramite dell'ANPR usufruisce del relativo servizio che consente: 
      di inserire gli elementi identificativi del soggetto del  quale
l'avvocato intenda richiedere il certificato  (CODICE-FISCALE  ovvero
NOME-COGNOME-DATA E LUOGO DI NASCITA); 
      di confermare il soggetto nei confronti  del  quale  l'avvocato
intende richiedere il certificato; 
      dichiarare  sotto   la   propria   responsabilita'   penale   e
disciplinare che il certificato e' richiesto sulla base di  specifico
mandato ricevuto nella data da indicarsi, per finalita' di uso legale
scegliendo tra a) uso notifica, b)  uso  stragiudiziale,  c)  uso  in
giudizio; 
      di scegliere il tipo di certificato da richiedere; 
      di ottenere il certificato digitale. 
    L'avvocato e' informato del fatto che le  dichiarazioni  rese  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000  in
ordine alla sussistenza del mandato, necessarie  alla  richiesta  dei
certificati, saranno oggetto delle previste verifiche  da  parte  del
Consiglio   nazionale   forense   e    dei    Consigli    dell'Ordine
territorialmente competenti nell'ambito dei compiti di  vigilanza  ad
essi demandati e delle conseguenze di eventuali  esiti  negativi  dei
controlli effettuati. 
2.3. Scelta del certificato 
    L'avvocato puo' scegliere il  tipo  di  certificato  che  intende
richiedere. Il certificato puo' essere richiesto in una delle  lingue
disponibili ai sensi delle disposizioni in  materia  delle  minoranze
linguistiche e storiche. 
    I  certificati  possono   essere   richiesti   anche   in   forma
contestuale,  come  previsto   dal decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000. 
    Nel caso in cui il certificato non  possa  essere  rilasciato  ai
sensi di legge, verra' trasmessa apposita comunicazione. 
2.4. Formazione ed emissione del certificato 
    A seguito della conferma di emissione da parte  del  richiedente,
il  sistema  ANPR  produce  il  certificato   in   formato PDF   che,
conformemente al modello disponibile sul sito web di ANPR, riporta: 
      il logo del Ministero dell'interno  e  la  dicitura:  «Anagrafe
nazionale della popolazione residente»; 
      il contrassegno; 
      il sigillo elettronico cosi' come previsto dall'art. 62,  comma
3, del CAD; 
      la   dicitura:   «Il   presente   certificato   e'   rilasciato
all'avvocato  che  ne  ha  fatto  richiesta  per  finalita'  connesse
all'esecuzione del mandato professionale». 
    In caso di mancata emissione del certificato,  verra'  restituito
un apposito codice di errore. 
2.5. Contrassegno 
    Ai  sensi  dell'art.  23,  comma  2-bis,  del  CAD,  al  fine  di
verificare la  conformita'  della  copia  analogica  del  certificato
all'originale informatico, e' apposto sulla predetta copia  analogica
un contrassegno che consente di visualizzare l'originale  informatico
munito di sigillo elettronico. 
2.6. Verifica del certificato tramite contrassegno 
    Per i soggetti in possesso  di  una  copia  analogica  dotata  di
contrassegno del  certificato  prodotto  da  ANPR,  e'  prevista  una
specifica  funzione  per  verificare   la   corrispondenza   con   il
certificato  digitale  tramite  lettura  del  QR-code  apposto  sulla
predetta copia, mediante: 
      a) smartphone: 
        l'accesso alla pagina web e' effettuato automaticamente; 
        il  richiedente  deve  inserire   il   captcha   suggeritogli
dall'applicazione web; 
        con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso  di
esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente
alle informazioni reperite dal QR-code; 
      b) PC: 
        il richiedente deve scannerizzare il  QR-code  ed  effettuare
l'upload dell'immagine; 
        il  richiedente  deve  inserire   il   captcha   suggeritogli
dall'applicazione web; 
        con il pulsante Conferma si attiva la verifica e, in caso  di
esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente
alle informazioni reperite dal QR-code. 
    L'applicazione di verifica legge il QR-code che contiene il  link
(URL) che permette di risalire, sul portale  ANPR,  all'esatta  copia
digitale del certificato,  la  quale  potra'  essere  verificata  con
confronto visivo rispetto  alla  copia  cartacea  e  garantita  dalla
presenza  del  sigillo  elettronico   del   Ministero   dell'interno.
L'accesso alla funzionalita' sopra descritta  e'  presente  nell'area
pubblica del sito web di ANPR. 
2.7. Esenzione dall'imposta di bollo 
    I certificati richiesti dall'avvocato tramite  il  servizio  sono
rilasciati esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115. L'avvocato conferma di avvalersi della relativa esenzione. 
3. Misure di sicurezza 
    Le misure di sicurezza per l'erogazione dei  servizi  di  cui  al
presente decreto sono quelle  previste  dall'allegato  C  «Misure  di
sicurezza» del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.
194 del 2014 e successive integrazioni, secondo cui  l'infrastruttura
di sicurezza a supporto del sistema ANPR garantisce: 
      l'integrita' e la riservatezza dei dati; 
      la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi; 
      il tracciamento delle operazioni effettuate. 
3.1. Integrita' e riservatezza dei dati 
    L'integrita' (la protezione dei dati  e  delle  informazioni  nei
confronti  delle  modifiche   del   contenuto,   accidentali   oppure
effettuate volontariamente da una  terza  parte)  e  il  non  ripudio
(condizione secondo la quale non si puo' negare la  paternita'  e  la
validita' del dato)  sono  garantiti  dall'apposizione  di  firma  ai
messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR. 
    Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione  web,  il  non
ripudio e' garantito, oltre che dalla non modificabilita' dei log  di
tracciamento, anche dall'identificazione certa dell'utente  da  parte
del sistema informatico, mediante  un  meccanismo  di  autenticazione
forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di  piu'  di  un
fattore di autenticazione) per l'accesso al  servizio  erogato  dalla
pubblica amministrazione (Ministero dell'interno). 
3.2. Sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi 
    Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici  al  fine  di
eliminare le vulnerabilita', si utilizzano le seguenti  tecnologie  o
procedure: 
      a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software
di sistema, hardening delle macchine; 
      b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi
IPS (Intrusion  prevention  system)  che  consentono  la  rilevazione
dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione  di  azioni  in
tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un  indirizzo
IP attaccante; 
      c) esecuzione di WAPT (Web application penetration  test),  per
la verifica della presenza di  eventuali  vulnerabilita'  sul  codice
sorgente; 
      d) adozione del captcha sull'applicazione web e di  sistemi  di
rate-limit sui web services che limitano  il  numero  di  transazioni
nell'unita' di tempo, al fine  di  mitigare  il  rischio  di  accesso
automatizzato  alle  applicazioni   che   genererebbe   un   traffico
finalizzato alla saturazione  dei  sistemi  e  quindi  al  successivo
blocco del servizio; 
      e) sono previsti sistemi di backup e disaster  recovery  per  i
log di accesso applicativo. Tali sistemi sono previsti  anche  per  i
dati, in quanto la perdita delle informazioni  registrate  pregiudica
l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, e non permette di  raggiungere
le finalita' stesse dei servizi. 
3.3. Tracciamento delle operazioni effettuate 
    Il sistema registra  gli  accessi  alle  applicazioni  e  l'esito
dell'operazione. 
    Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti
dati   relativi   alla   richiesta   del   servizio    e    all'esito
dell'operazione: 
      codice fiscale dell'avvocato; 
      codice fiscale del soggetto nei confronti del quale  l'avvocato
intende richiedere il certificato; 
      data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta; 
      operazione richiesta; 
      esito della richiesta; 
      identificativo della richiesta; 
      modalita' di autenticazione; 
      data del mandato; 
      finalita' indicata. 
    I log degli accessi cosi' descritti sono  conservati  fino  a  un
anno on-line e storicizzati per due anni. Le informazioni  necessarie
a imputare, alle singole identita' digitali, le operazioni effettuate
tramite SPID e CIEid sono conservate per ventiquattro mesi  ai  sensi
dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri 24 ottobre  2014  e  art.  13,  comma  4,  del  decreto  del
Ministero dell'interno 8 settembre 2022. 
    E' previsto un sistema di log analysis  per  l'analisi  periodica
delle informazioni registrate degli accessi applicativi, in grado  di
individuare, sulla  base  di  regole  predefinite  e  formalizzate  e
attraverso l'utilizzo  di  indicatori  di  anomalie  (alert),  eventi
potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti. 
    I  file  di  log  registrano  le  informazioni   riguardanti   le
operazioni, per la verifica  della  correttezza  e  legittimita'  del
trattamento dei dati. I file di log presentano le caratteristiche  di
integrita' e inalterabilita',  e  sono  protetti  con  idonee  misure
contro ogni uso improprio. 
    Sulla base di quanto monitorato  dal  sistema  di  log  analysis,
vengono generati periodicamente dei report sintetici sullo  stato  di
sicurezza  del  sistema  (es.  accessi  ai  dati,  rilevamento  delle
anomalie, etc.).