(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 3,  primo  periodo,  le  parole:  «2,  3,  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4», dopo  le  parole:  «ottobre  e
novembre 2022» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»  e
le parole: «30 giugno  2023»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
settembre 2023»; 
      al comma 4, al primo periodo, le  parole:  «2,  3,  e  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le  parole:  «ottobre  e
novembre 2022» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e,
al  quinto  periodo,  le  parole:  «sarebbe  stato  utilizzato»  sono
sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati» e le  parole:
«30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
      al comma 5, dopo le parole: «commi 1  e  2»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente articolo»; 
      al comma 7, le parole:  «milioni  di  euro  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2022». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e  3)  sono  sostituiti
dai seguenti: 
        «1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal  19
novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e  578,40  euro  per  mille
litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
        2) oli da gas o gasolio usato come  carburante:  367,40  euro
per mille litri, a decorrere dal  19  novembre  2022  e  fino  al  30
novembre 2022, e 467,40 euro per mille  litri,  a  decorrere  dal  1°
dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 
        3) gas di petrolio liquefatti (GPL)  usati  come  carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e
fino al 30 novembre 2022, e 216,67  euro  per  mille  chilogrammi,  a
decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»; 
      al comma 2,  dopo  la  parola:  «stabilita»  sono  inserite  le
seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al  30  novembre
2022,», le parole: «e fino»  sono  soppresse  e  le  parole:  «al  31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Gli  esercenti  i  depositi  commerciali   di   prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e gli  esercenti  gli  impianti  di  distribuzione  stradale  di
carburanti di cui al comma 2, lettera b), del  medesimo  articolo  25
trasmettono, entro il 12 dicembre 2022,  all'ufficio  competente  per
territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalita'
di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico  ovvero  per  via
telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma
6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi
ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1,  lettera  a),  numeri
1), 2) e 3), del presente articolo, usati come  carburanti,  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  alla  data  del  30
novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresi', entro il 12
gennaio 2023,  all'ufficio  competente  per  territorio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalita'  e  l'utilizzo
dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di
cui al comma 1,  lettera  a),  numeri  1),  2)  e  3),  del  presente
articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi  dei  relativi
depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022»; 
      al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga  disposta  la
proroga di cui al comma 3,» sono  soppresse  e  le  parole:  «per  la
mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  la  mancata  comunicazione  delle
giacenze di cui al comma 3»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in
1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di  euro  per
l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
        «Art.  2-bis  (Proroga  dei  termini  relativi   al   credito
d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attivita'
agricola  e  della  pesca  per  il  quarto  trimestre  2022).  -   1.
All'articolo  2  del  decreto-legge  23  settembre  2022,   n.   144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a) al comma 3, le parole: "31 marzo 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
          b) al comma 4, le parole: "31 marzo 2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023"; 
          c)  al  comma  5,  le  parole:  "16  febbraio  2023"   sono
sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2023"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 3, dopo la parola: «inadempimento»  sono  inserite  le
seguenti: «nel pagamento»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo, le parole: «SACE S.p.A.,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la societa' SACE S.p.A.» e dopo le parole: «con sede
in Italia» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        al secondo periodo, le  parole:  «di  SACE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «della SACE» e le parole: «da SACE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla SACE»; 
        al  quarto  e  al  quinto  periodo,  la  parola:  «SACE»   e'
sostituita dalle seguenti: «La SACE»; 
        al sesto periodo, le parole: «a SACE» sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla SACE» e la parola: «condizioni» e'  sostituita  dalle
seguenti: «delle condizioni»; 
      al  comma  5,  le  parole:  «da  SACE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla SACE»; 
      al  comma  7,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2»; 
      al comma 12, lettera a), le parole: «in favore degli  enti  del
terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti  del  Terzo
settore», dopo le parole: «all'articolo  45  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 54  del»
sono inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
      al comma 13, dopo le parole: «per l'anno 2023» e'  inserito  il
seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 14, le parole: «17 maggio, 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «17 maggio 2022». 
    Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 3-bis  (Misure  di  sostegno  per  fronteggiare  i  costi
dell'energia). - 1. Il contributo straordinario di  cui  all'articolo
27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  come  da  ultimo
incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, e' ulteriormente incrementato per l'anno  2022  di  150
milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in  favore  dei
comuni e per 20 milioni di euro in favore delle citta'  metropolitane
e  delle  province.  Alla  ripartizione  del  fondo  tra   gli   enti
interessati si provvede con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  10
dicembre  2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di  energia
elettrica e gas. 
      2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, gia' incrementato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' ulteriormente
incrementato di 320 milioni di euro  per  l'anno  2022  destinati  al
riconoscimento di un  contributo,  calcolato  sulla  base  dei  costi
sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021,  per  l'incremento  di
costo, al netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sostenuto  nel
secondo quadrimestre  dell'anno  2022,  per  l'acquisto  dell'energia
elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto
destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  su  strada,
lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste
di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la
ripartizione  delle  risorse  tra  gli   operatori   richiedenti   e'
effettuata in misura proporzionale e fino a  concorrenza  del  citato
limite massimo di spesa. 
      3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  di
riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i
servizi di trasporto pubblico locali e  regionali  interessati  e  le
modalita' per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero
affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al
comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e  regionale,  alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla  concessionaria
del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione
governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del  limite
di  spesa  ivi   previsto,   nonche'   le   relative   modalita'   di
rendicontazione. 
      4. Al fine di  permettere  il  contenimento  delle  conseguenze
derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del
gas naturale, e' autorizzata la spesa di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo e' trasferito entro il
31 dicembre 2022 alla Cassa per i  servizi  energetici  e  ambientali
(CSEA). 
      5. E' autorizzata per l'anno 2022 a favore della societa'  ANAS
S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui: 
        a) 125 milioni di euro per l'anno  2022,  da  destinare  alla
compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei  costi
sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle  strade
nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della  societa'  di
adeguate misure di efficientamento energetico  per  la  compensazione
degli oneri degli anni successivi; 
        b) 51 milioni di euro per  l'anno  2022,  da  destinare  alla
copertura  degli  oneri  connessi  alle  attivita'  di  monitoraggio,
sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilita' e manutenzione delle
strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui  ai  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21   novembre   2019,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22  del  28  gennaio  2020,  e
trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto,  Emilia-Romagna
e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022. 
      6. Agli oneri derivanti dal presente articolo  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15. 
      Art. 3-ter (Modifiche alla disciplina del close-out netting per
aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia e  ridurre  i  costi
delle  transazioni).  -  1.  All'articolo   3-bis,   comma   1,   del
decreto-legge  27   settembre   2021,   n.   130,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25  novembre  2021,  n.  171,  le  parole:
"Indipendentemente  dalla  data  di  consegna  ivi  prevista,  per  i
contratti di fornitura e  i  contratti  derivati  gia'  in  essere  o
stipulati entro il 31 dicembre 2022," sono soppresse. 
      Art. 3-quater (Disposizioni a sostegno degli  enti  locali  per
l'acquisto di beni e servizi). - 1.  All'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  parole:  "almeno  del  10  per
cento per le categorie  merceologiche  telefonia  fissa  e  telefonia
mobile e del 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno del
5  per  cento  per  le  categorie  merceologiche  telefonia  fissa  e
telefonia mobile e del 2 per cento"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo le parole: «gas climalteranti» sono inserite
le seguenti: «tra cui il  metano,  rispettando  l'impegno  volontario
dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27ª Conferenza
delle  Parti  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite   sui
cambiamenti climatici (COP 27)»; 
        alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le  parole:  «e
che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano»; 
        alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: «21 dicembre
2021, n. 541» sono sostituite dalle seguenti: «n. 541 del 21 dicembre
2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2022». 
    Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
      «Art. 4-bis (Disposizioni per la promozione  del  passaggio  di
aziende a combustibili alternativi).  -  1.  All'articolo  5-bis  del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il  comma  6  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "6-bis. Al fine di  fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'
del sistema nazionale del gas  naturale  derivante  dalla  guerra  in
Ucraina e di consentire il riempimento degli  stoccaggi  di  gas  per
l'anno  termico  2022-2023,  nonche'  di  massimizzare  l'impiego  di
impianti  alimentati  con  combustibili  diversi  dal  gas  naturale,
esclusivamente fino  al  31  marzo  2024,  la  sostituzione  del  gas
naturale  con  combustibili  alternativi,  compreso  il  combustibile
solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche  ai
fini del soddisfacimento del  fabbisogno  energetico  degli  impianti
industriali sono da qualificarsi come modifiche non  sostanziali.  Si
applicano  i  limiti  di  emissione  nell'atmosfera  previsti   dalla
normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli  previsti  dalle
norme nazionali o regionali per le sostanze indicate  nella  predetta
normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine
all'autorita' competente al rilascio  della  valutazione  di  impatto
ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata  ambientale
le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di
combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del
relativo  fabbisogno  energetico.   Decorsi   trenta   giorni   dalla
comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con  il
combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un  provvedimento
di diniego motivato da  parte  dell'autorita'  competente  rilasciato
entro   tale   termine.   L'autorita'   competente   puo'    assumere
determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli   articoli
21-quinquies e 21-nonies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Le
deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo  di  sei
mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza  del
termine  di  sei  mesi,  qualora  la  situazione  di   eccezionalita'
permanga, i gestori  comunicano  all'autorita'  competente  le  nuove
deroghe  necessarie  alle  condizioni  autorizzative  ai  sensi   del
presente comma. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  in  materia  di
sicurezza antincendio"». 
    All'articolo 5: 
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
          a)  al  comma  1,  le  parole:  "31  dicembre  2022"   sono
sostituite dalle seguenti: "10 novembre 2023"; 
          b)  al  comma  4,  le  parole:  "20  dicembre  2022"   sono
sostituite dalle seguenti: "20 novembre 2023". 
        2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo  di
cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50. 
        2-ter.  All'articolo   22,   comma   2-bis.1,   del   decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "A  decorrere  dal  1°
gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti:  "A  decorrere  dal  10
gennaio 2024"». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        alla lettera b),  dopo  le  parole:  «n.  199»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso e alle parole: «possono ospitare»  e'
premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera c): 
          al  capoverso  3-bis,  le  parole:  «rimborsi  spese»  sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»; 
          al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: «e svolge»
sono sostituite dalle seguenti: «, che svolge» e, al secondo periodo,
dopo le parole: «decorsi i quali» il segno di interpunzione:  «,»  e'
soppresso; 
          al capoverso 3-quater, le parole: «di Difesa servizi»  sono
sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) alla rubrica, la parola: "resilienza" e' sostituita
dalla seguente: "sicurezza"». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art.  6-bis  (Promozione  dei  biocarburanti   utilizzati   in
purezza). - 1. All'articolo 39 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
          "1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al  comma
1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili
utilizzati in purezza immessa in consumo dai  soggetti  obbligati  e'
gradualmente aumentata ed e' equivalente ad almeno 300.000 tonnellate
per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad  1
milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi.  In  caso  di
violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal  presente  comma
si applicano  le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2015,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116"; 
        b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
          "3-bis.  Al   fine   di   promuovere   la   produzione   di
biocarburanti  liquidi  sostenibili   da   utilizzare   in   purezza,
aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  la  riconversione  totale   o   parziale   delle
raffinerie   tradizionali   esistenti   e'    incentivata    mediante
l'erogazione di un contributo in  conto  capitale  assegnato  secondo
modalita' e criteri definiti con i decreti di cui al  comma  3-ter  e
comunque nei limiti delle disponibilita' finanziarie del fondo di cui
al medesimo comma 3-ter"; 
        c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: "Per le finalita' di cui al comma 3-bis,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la
riconversione verde delle raffinerie  esistenti,  con  una  dotazione
pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno
2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o piu' decreti  del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il  31
marzo 2023, sono definiti modalita' e criteri per  la  partecipazione
alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis"; 
        d) al comma 4, primo periodo, dopo  le  parole:  "di  cui  ai
commi 1" e' inserita la seguente: ", 1-bis" e le parole: "da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  primo  dei  quali  da
emanare entro il 31 dicembre 2022"». 
    All'articolo 7: 
      al  comma  1,  le  parole:  «del  decreto   legislativo»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Disposizioni  in  materia  di  trasporto  pubblico
regionale e locale). - 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, il  riparto  del  Fondo  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  effettuato,
entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. In caso di mancata intesa si  applica  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281. Tale ripartizione e' effettuata: 
          a) per una quota pari al 50 per cento  del  Fondo,  tenendo
conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle  lettere
d) ed e); 
          b) per una quota pari al 50 per cento  del  Fondo,  tenendo
conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e
regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e); 
          c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo
da trasferire alle regioni qualora i servizi  di  trasporto  pubblico
locale e regionale non risultino affidati con procedure  di  evidenza
pubblica entro il  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, ovvero ancora non ne risulti  pubblicato  alla  medesima
data il bando di gara, nonche' nel caso di  gare  non  conformi  alle
misure  di  cui  alle  delibere  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma  2,  lettera  f),
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora  bandite
successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si
applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di  cui
alla presente  lettera  non  si  applica  ai  contratti  di  servizio
affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  e  alle  disposizioni  normative
nazionali vigenti. La riduzione, applicata  alla  quota  di  ciascuna
regione come determinata ai sensi del presente comma, e' pari  al  15
per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio  non
affidati con le predette procedure;  le  risorse  derivanti  da  tale
riduzione sono  ripartite  tra  le  altre  regioni  con  le  medesime
modalita'; 
          d) mediante destinazione  annuale  dello  0,105  per  cento
dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di  euro  5,2
milioni  annui,   alla   copertura   dei   costi   di   funzionamento
dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
          e) mediante destinazione di una  quota  delle  risorse  del
Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per  cento,
per l'adeguamento, in considerazione della  dinamica  inflativa,  dei
corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della  gestione
dei servizi di trasporto pubblico locale e  regionale  sottoposto  ad
obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a  statuto
ordinario  applicando  le  modalita'  stabilite   dal   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013"; 
        b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
          "2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle
risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a)  e  b),
non  puo'  determinare,  per  ciascuna  regione,  un'assegnazione  di
risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna  regione  dei
costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte
dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui al  comma  2-bis,
nonche' delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma  2,
lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della  legge
5 agosto 2022, n. 118"; 
        c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          "6. Ai fini del  riparto  del  Fondo  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  il  31
luglio 2023, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti  gli  indicatori  per  determinare  i  livelli  adeguati  di
servizio e le modalita' di applicazione degli stessi  al  fine  della
ripartizione del medesimo Fondo". 
      Art.  7-ter  (Disposizioni  per  il   contrasto   della   crisi
energetica nella filiera di distribuzione automobilistica). -  1.  Al
fine di contrastare gli effetti economici  negativi  derivanti  dalla
crisi   energetica   sulla   filiera   distributiva    del    settore
dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno
2022, n. 68, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  agosto
2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   si
applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del
contratto di agenzia o di concessione di vendita  o  di  commissione,
conclusi tra il  costruttore  automobilistico  o  l'importatore  e  i
singoli  distributori  autorizzati  per  la  commercializzazione   di
veicoli non ancora immatricolati, nonche' di  autoveicoli  che  siano
stati immatricolati dai distributori autorizzati da non piu'  di  sei
mesi e che non abbiano percorso piu' di 6.000 chilometri"; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2. Gli accordi tra il costruttore  o  l'importatore  e  il
distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a  termine,
hanno durata minima  di  cinque  anni  e  regolano  le  modalita'  di
vendita,  i  limiti  del  mandato,  le   rispettive   assunzioni   di
responsabilita' e la ripartizione dei costi  connessi  alla  vendita.
Per gli accordi  a  tempo  indeterminato,  il  termine  di  preavviso
scritto fra le parti per il recesso e' di ventiquattro mesi; per  gli
accordi  a  tempo  determinato,  ciascuna  parte  comunica  in  forma
scritta, almeno sei mesi prima della scadenza,  l'intenzione  di  non
procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della
medesima comunicazione"; 
        c) al comma 4,  alinea,  le  parole:  "prima  della  scadenza
contrattuale" sono soppresse; 
        d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
          "5-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  5  sono
inderogabili"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, primo periodo, le parole:  «soggetti  passivi  IVA»
sono sostituite dalle seguenti: «soggetti  passivi  dell'imposta  sul
valore aggiunto (IVA)» e dopo le parole: «e trasmissione  telematica»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, dopo le  parole:  «80  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, la lettera d) e' soppressa; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, e' inserita la  tabella  1-bis  di  cui  all'allegato  1
annesso al presente decreto»; 
      il comma 2 e' soppresso; 
        al comma 3,  dopo  le  parole:  «n.  77,»  sono  inserite  le
seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo,»  e  le
parole: «al comma 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al suddetto
comma 8-bis,»; 
        al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «e  non  ancora
utilizzati» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e,  al  terzo
periodo, le parole: «della legge n. 196  del  2009»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
      dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. All'articolo 121, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la  parola:  "due"  e'  sostituita
dalla seguente: "tre". 
        4-ter. Le disposizioni di cui al  comma  4-bis  si  applicano
anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni  dell'opzione  di
cessione del credito o dello sconto in  fattura  inviate  all'Agenzia
delle entrate in data anteriore a quella di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
        4-quater. La societa' SACE S.p.A. puo' concedere le  garanzie
di cui all'articolo 15 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti,  in
favore  di   banche,   di   istituzioni   finanziarie   nazionali   e
internazionali e degli altri  soggetti  abilitati  all'esercizio  del
credito  in  Italia,  per  finanziamenti   sotto   qualsiasi   forma,
strumentali a sopperire alle esigenze di liquidita' delle imprese con
sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici
ATECO 41 e  43  e  che  realizzano  interventi  in  edilizia  di  cui
all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  I  crediti
d'imposta  eventualmente  maturati  dall'impresa  alla  data  del  25
novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77,  possono  essere  considerati  dalla  banca  o
istituzione finanziatrice quale parametro ai fini  della  valutazione
del merito di credito dell'impresa  richiedente  il  finanziamento  e
della predisposizione delle relative condizioni contrattuali»; 
        al comma 5, dopo le parole: «derivanti dal presente articolo»
e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «per
l'anno 2034, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2034 e». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di produzione  di  energia
elettrica  da  impianti  solari   fotovoltaici).   -   1.   Ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma
173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  di  cui  all'articolo  6,
comma  4,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  agosto  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo  25
del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  5  maggio  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011,  e  di
cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
5 luglio 2012, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  143  alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del  10  luglio  2012,  le  definizioni  di
"soggetto  responsabile"   contenute   in   ciascuna   delle   citate
disposizioni si interpretano nel senso  che  gli  enti  locali,  come
definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ovvero  le  regioni,  in
ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli  impianti
fotovoltaici   anche   laddove   ne   abbiano    esternalizzato    la
realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione,
compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi». 
    All'articolo 10: 
      al comma 2, al primo periodo, le parole: «del PNRR o  del  PNC»
sono sostituite dalle seguenti: «del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza  (PNRR)  o  del  Piano  nazionale  per  gli   investimenti
complementari (PNC)» e le parole: «e dell'articolo 7» sono sostituite
dalle seguenti: «e all'articolo 7» e, al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «del presente decreto»  e'  inserito  il  seguente  segno  di
interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. All'articolo 1, comma 143, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, dopo il terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "I
termini per gli interventi di cui al periodo precedente  che  scadono
tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono  comunque  prorogati
al 31 marzo 2023, fermi restando in  ogni  caso  le  scadenze  e  gli
obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". 
        2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure gia' in corso di
attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge n. 145 del 2018,  come  modificato  dal  comma
2-bis del presente articolo, sono fatte salve  le  procedure  attuate
dai comuni non  capoluogo  alla  data  del  31  dicembre  2022  senza
l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a), secondo  periodo,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»; 
      al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis: 
        al comma 1, le parole: «di  cui  all'articolo  27  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del codice  dei
contratti pubblici, di cui al» e dopo le  parole:  «all'articolo  45»
sono inserite le seguenti: «del presente decreto»; 
        al comma 2, le parole: «da cui risulti» sono sostituite dalle
seguenti: «da cui risultino» e  le  parole:  «peculiari  dell'opera,»
sono sostituite dalle seguenti: «peculiari dell'opera e»; 
        al comma 3, dopo le  parole:  «dall'articolo  215  del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al» e  dopo  le  parole:  «norme
vigenti» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.   In   considerazione   della   rilevanza   nazionale
dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al  fine  di  fronteggiare  i
ritardi  derivanti   dall'eccezionale   contingenza   energetica   ed
economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime,
per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di  Monza
di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, e all'articolo 4, comma  3-ter,  del  decreto-legge  27  gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25, in ragione della  complessita'  dei  medesimi  interventi,  e'
convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14,  comma  3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
        «0a) al primo periodo, dopo le  parole:  "personale  docente"
sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quanto previsto dal
quinto periodo, nonche' di quello"»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
Direzione  generale  per  le  valutazioni  ambientali  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'   autorizzata   ad
avvalersi, per le esigenze  della  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto  ambientale  VIA  e  VAS  e  della  Commissione  tecnica
PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della  laurea
magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in  servizio
dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  sono  individuate  le
unita' da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli  oneri
derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale
al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti  a
carico del Ministero  della  difesa;  i  compensi  accessori,  o  gli
emolumenti comunque denominati derivanti  dal  richiamo  in  servizio
dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel  limite  delle  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente  per  il  funzionamento   delle
Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
        1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti  di
possibili interventi di politica economica,  fiscale  e  di  sostegno
alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica  in  atto,
il Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica  accede,  ai
soli fini  di  valutazione  di  impatto  di  finanza  pubblica,  alle
informazioni nella disponibilita' del Sistema  informatico  integrato
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio  2010,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e,
su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentiti il Garante per la protezione dei  dati  personali  e
l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,  sono
definiti le  ulteriori  informazioni  di  interesse,  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza». 
    Nel capo III, all'articolo 12 e' premesso il seguente: 
      «Art. 11-bis (Cessione dei crediti  d'imposta  per  il  settore
cinematografico). - 1. All'articolo  21,  comma  4,  della  legge  14
novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo periodo, dopo le parole:  "decreto  legislativo
n. 241 del 1997" sono aggiunte le seguenti: "e  rispondono  solo  per
l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo  irregolare  o  in
misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto"; 
        b) dopo il  terzo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Il
recupero   dell'importo   corrispondente   al    credito    d'imposta
indebitamente utilizzato e' effettuato  nei  confronti  del  soggetto
beneficiario,  ferma  restando,  in  presenza   di   concorso   nella
violazione,  oltre  all'applicazione  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  anche  la  responsabilita'  in
solido del cessionario.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 1, dopo le parole: «dall'imposta  municipale  propria»
e' inserita la seguente: «(IMU)» e le parole: «del  regolamento  (UE)
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono  sostituite
dalle seguenti: «previsti dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,»; 
      al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la  parola:  «effettuato»  e'
sostituita dalla seguente: «effettuata». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
      «Art 12-bis (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti
dagli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  a  partire  dal
giorno 15 settembre 2022). - 1. Al fine di far  fronte  all'emergenza
derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali e' stato
dichiarato lo stato di  emergenza  con  delibere  del  Consiglio  dei
ministri del 16 settembre 2022 e del  19  ottobre  2022,  pubblicate,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.  221  del  21  settembre
2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022,  in  parte  del  territorio  delle
province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte
settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla  provincia
di Ancona, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per  l'anno
2022, per la realizzazione degli  interventi  previsti  dall'articolo
25, comma 2,  lettere  a),  b),  c),  d)  ed  e),  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1.  Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai  sensi  dell'articolo
9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 922  del  17  settembre  2022,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e  intestata  al  Commissario
delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile,   sentito   il   Commissario
delegato,  anche  al  fine  del  coordinamento  con  altri  eventuali
interventi in  corso  di  realizzazione  nelle  medesime  zone,  sono
approvati, nel limite delle  risorse  di  cui  al  primo  periodo,  i
relativi interventi. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 15». 
    All'articolo 13: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  9
gennaio 2008, n. 9, la parola: "tre" e'  sostituita  dalla  seguente:
"cinque"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, le parole: «euro destinate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro destinati» e dopo le parole: «21  luglio  2017»  sono
inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  226
del 27 settembre 2017, recante»; 
      al comma 2, dopo le  parole:  «536  e  seguenti»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Il comma 1  dell'articolo  33  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le  entrate  correnti
sono calcolate sulla base della media degli  accertamenti  dei  primi
tre titoli degli ultimi  tre  rendiconti  della  gestione  approvati,
escludendo gli accertamenti vincolati  di  cui  alla  tipologia  102,
"Tributi destinati al finanziamento della  sanita'",  del  titolo  I,
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e  perequativa",
e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui  all'articolo  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  al  netto  dell'accantonamento
obbligatorio  ai  medesimi  titoli  del  fondo  crediti   di   dubbia
esigibilita'». 
    Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 14-bis (Misure per il rilancio della competitivita' delle
imprese italiane). - 1. Al fine  di  sostenere  la  promozione  della
partecipazione di operatori italiani  a  societa'  ed  imprese  miste
all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile  1990,  n.
100, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le  operazioni  di
finanziamento di cui al primo periodo  sono  accordate  da  soggetti,
italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
e da intermediari finanziari autorizzati ai  sensi  del  testo  unico
delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' da soggetti a  cui  si
applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del  medesimo
testo unico". 
      2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, contenute nel  decreto  di
cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in
provvedimenti o atti di qualunque altra natura. 
      3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up  innovative,
all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "ivi  compreso  il
rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente  comma"
sono inserite le seguenti: "destinate agli investimenti iniziali, con
le modalita' individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale
di  ciascuna  start-up  innovativa  e   piccola   e   media   impresa
innovativa,"; 
        b) al terzo periodo, le parole: "dei finanziamenti agevolati"
sono sostituite dalle seguenti: "degli investimenti  iniziali"  e  le
parole: "per singolo investimento" sono soppresse; 
        c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  "Con  il
medesimo decreto di cui al secondo  periodo  e'  stabilita,  inoltre,
nell'ambito delle risorse di cui  al  presente  comma,  la  quota  da
destinare agli eventuali investimenti successivi". 
      Art. 14-ter (Disposizioni  urgenti  in  favore  dei  comuni  di
Lampedusa e Linosa). - 1. All'articolo 9, comma  1-quinquies,  ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole:  "e
del  settore  sociale"  sono  inserite  le  seguenti:   "nonche'   lo
svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma
27,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei  comuni  delle
isole minori con popolazione fino a 10.000  abitanti,  ove  nell'anno
precedente  e'  stato  registrato  un  numero  di  migranti  sbarcati
superiore almeno al triplo della popolazione residente". 
      Art. 14-quater (Modifica all'articolo 45 del  decreto-legge  21
giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2022, n. 122). - 1. Al comma  3-decies  dell'articolo  45  del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo  le  parole:  "al  netto  del
relativo onere fiscale" sono inserite le seguenti: "e, per le imprese
di cui all'articolo 91,  comma  2,  del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
dell'effetto sugli impegni esistenti verso  gli  assicurati  riferiti
all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi". 
      Art. 14-quinquies (Risorse per  investimenti  in  rigenerazione
urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000  abitanti).  -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'  istituito
un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115
milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro  per  l'anno
2026. 
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il  30
giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo  di  cui
al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse  in
proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo
conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo  1,  comma  534,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di  cui  al  periodo
precedente  disciplina  altresi'  le  modalita'  di  utilizzo   delle
risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta,  di
monitoraggio, di rendicontazione, nonche' le modalita' di recupero ed
eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. 
      3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro
per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
      Art. 14-sexies (Proroga di disposizioni in materia di incarichi
di vicesegretario comunale). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo
16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si
applicano  fino  al  31  dicembre  2023.  I  relativi  incarichi,  se
conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza». 
    L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 15 (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine di adeguare i
contratti  per  prestazioni  di  lavoro  a  tempo  determinato   gia'
stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale  di
cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e' autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022. 
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per
l'anno 2022, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91. 
      3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa  di  410  milioni  di
euro per l'anno 2022. Le  risorse  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite entro il  31  dicembre  2022  alla  Cassa  per  i  servizi
energetici e ambientali ed  e'  corrispondentemente  ridotto  l'onere
posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2,  lettera  b),  del
medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022. 
      4. Nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  con  una  dotazione  pari  a
4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro  per
l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni  di
euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro  per  l'anno  2027,  85,4
milioni di euro per l'anno 2028, 48,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032  e  72,3  milioni  di
euro per l'anno  2033,  destinato  all'attuazione  della  manovra  di
bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo  periodo,
pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata  e  resa
indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle somme incassate dal GSE conseguenti alla  vendita  del  gas  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo  5-bis  del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91. 
      5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024. 
      6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9,
12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente  articolo,  determinati
in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022,  4.616,859  milioni  di
euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per  l'anno  2024,  324,5
milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per
l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro
per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni  di
euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per  l'anno  2033  e  45,8
milioni di  euro  per  l'anno  2034,  che  aumentano  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  fabbisogno  a  11.113,454
milioni di euro per l'anno 2022  e  4.636,859  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a  11.431  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto
a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, si provvede: 
        a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione  degli  stanziamenti,  di  competenza  e  di
cassa, delle missioni  e  dei  programmi  per  gli  importi  indicati
nell'allegato 3 al presente decreto; 
        b) quanto a 268,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  513,8
milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per
l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028,  48,1  milioni  di
euro per l'anno 2029, 65  milioni  di  euro  per  l'anno  2030,  64,2
milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e
72,3 milioni di euro per l'anno  2033,  mediante  utilizzo  di  quota
parte  delle  maggiori  entrate  e  delle  minori   spese   derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera a); 
        c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno  2023,  mediante
utilizzo delle risorse  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  5,
comma 2, che sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario; 
        d) quanto a 20,4 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  45,8
milioni di euro per l'anno 2034,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
        e) quanto a 391,19 milioni di euro per  l'anno  2022,  115,46
milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di  euro  per  l'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e  19,56  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti   dagli
articoli 2, 3 e 14; 
        f) quanto a 162,5 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  5,3
milioni di euro per l'anno  2024,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3; 
        g) quanto a 145 milioni di euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
        h) quanto a 240 milioni di euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
        i) quanto a 300 milioni di euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
        l) quanto a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
        m) quanto a 39 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo  di
parte corrente di cui all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
        n) quanto a 81 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
        o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e  50  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
        p) mediante  il  ricorso  all'indebitamento  autorizzato  dal
Senato della Repubblica e dalla Camera dei  deputati  il  9  novembre
2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012,  n.
243. 
      7. L'allegato 1  alla  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  e'
sostituito dall'allegato 4 annesso al presente  decreto  in  coerenza
con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6,  lettera
p). 
      8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "e 2022" sono aggiunte
le seguenti: "e in via definitiva dall'anno 2023"; 
        b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere  b)  e
c); 
        c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
          "1-bis. A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2023  la
facolta' di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge  31
dicembre 2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta  per  le
medesime risorse". 
      9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni  recate
dal presente decreto, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
      10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti
di  supplenza  breve  e  saltuaria  del   personale   scolastico   e'
autorizzata la spesa di 150 milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Ai
relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili  di  cui  all'articolo  231-bis,  comma  1,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
      «Art. 15-bis (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3». 
    All'allegato 1, le parole: «Articolo 9, comma 1, lettera d)» sono
sostituite dalle seguenti: «Articolo 9, comma 1-bis» e  al  capoverso
tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo  le  parole:  «dal  soggetto
legato  da  unione  civile»  e'  inserito  il   seguente   segno   di
interpunzione: «,». 
    All'allegato 3, le parole: «Articolo 15,  comma  5,  lettera  a)»
sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 15, comma 6, lettera a)». 
    All'allegato 4, le parole: «Articolo 15, comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «Articolo 15, comma 7».