(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  5
  DICEMBRE 2022, N. 187 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le parole: «raffinazione  di  idrocarburi»  il
segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le  parole:  «,  con  ogni
mezzo,» sono soppresse; 
      al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»; 
      al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e,
al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari»  sono
sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»; 
      al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono  inserite  le
seguenti:  «di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica,»; 
      al comma 6, dopo le parole: «amministrazione  temporanea»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  «Con  il  medesimo   decreto   e'   nominato   il
commissario, che puo' avvalersi anche di societa'  a  controllo  o  a
partecipazione  pubblica  operanti  nei   medesimi   settori,   senza
pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono  altresi'
stabiliti termini e modalita' della procedura». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche
tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini  del
mantenimento della continuita' operativa e dei livelli  occupazionali
nel loro territorio». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis. - (Misure a tutela degli interessi  nazionali  nel
settore delle comunicazioni) - 1.  In  considerazione  del  carattere
strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al  fine  di
assicurare l'interesse nazionale ad una rete che  garantisca  servizi
altamente performanti in banda larga e ultra larga,  all'articolo  1,
comma 6, lettera a), della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  dopo  il
numero 4) e' inserito il seguente: 
        "4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese  e  del
made  in  Italy  e   nel   rispetto   della   normativa   europea   e
internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica,  gli  standard
tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari  dei  bandi  per  la
realizzazione dell'infrastruttura di  rete,  in  modo  da  assicurare
adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'". 
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  a),
numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  come  introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai  bandi  pubblicati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto».