Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187 All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono soppresse; al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»; al comma 5, dopo le parole: «made in Italy,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto e' nominato il commissario, che puo' avvalersi anche di societa' a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresi' stabiliti termini e modalita' della procedura». All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali ai fini del mantenimento della continuita' operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio». Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) - 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente: "4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettivita'". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».