Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198
All'articolo 1:
al comma 2, lettera b), le parole: «, ovunque ricorrono,» sono
soppresse;
al comma 6, lettera a), alle parole: «comma 162» e' premessa la
seguente: «al»;
al comma 8, capoverso 7, dopo le parole: «articoli 13, comma
5,» e' inserita la seguente: «e»;
al comma 10, dopo le parole: «comma 917,» e' inserita la
seguente: «alinea,»;
al comma 15, le parole: «per il triennio 2019/2021 e per il
triennio 2020/2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio
2019-2021 e per il triennio 2020-2022»;
dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:
«18-bis. Il Ministero della cultura e' autorizzato, entro il
31 dicembre 2023, mediante scorrimento della graduatoria finale di
merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052
unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da
inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo
professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 63 del 9
agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 53 del 6
luglio 2021, ad assumere fino a 750 unita' di personale a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali. In ragione dell'entrata in
vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021, le unita' di
personale reclutate mediante lo scorrimento di graduatoria di cui al
primo periodo sono inquadrate nell'Area degli assistenti,
corrispondente alla previgente II Area.
18-ter. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo
24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
essere conferiti, previa selezione comparativa dei candidati, a
decorrere dal 1° aprile 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023, entro
il limite di spesa di euro 15.751.500. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a euro 15.751.500 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;
dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
«20-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "per un periodo massimo
di sei mesi, prorogabili fino a dodici" sono sostituite dalle
seguenti: "per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a
ventiquattro".
20-ter. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai
sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui
gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia,
parziale o totale, alla misura massima dell'indennita' di funzione
prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le
predette risorse siano state utilizzate per tali finalita'»;
dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a
tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in
riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari,
sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e autorizzate
per l'anno 2022, fra le quali sono ricomprese anche quelle necessarie
a garantire l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa
e resilienza, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023,
anche in condizione di esercizio provvisorio.
22-ter. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 828, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applicano qualora gli
enti locali inadempienti, entro il termine perentorio di cui
all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
all'invio delle certificazioni trasmettano, entro il termine
perentorio del 15 marzo 2023, le predette certificazioni al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web https://
pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it.
22-quater. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2023".
22-quinquies. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Disposizioni per il potenziamento del ruolo
direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato nonche'
per il potenziamento del ruolo ispettori della Guardia di finanza). -
1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo e' ulteriormente alimentato
mediante integrale scorrimento della graduatoria del concorso
interno, per titoli, per 436 vice commissari del ruolo direttivo
della Polizia di Stato indetto ai sensi del numero 2) della citata
lettera t) con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 12
aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-bis, limitatamente ai
dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con
collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria
nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non
antecedente alla predetta data, salvo rinuncia entro i trenta giorni
successivi alla medesima data. Non si applicano le disposizioni di
cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), numero 2), e
la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianita',
senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella
qualifica di vice commissario.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e' alimentato con le seguenti misure
straordinarie:
a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato e' ulteriormente alimentata mediante
integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno, per
titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater), del citato decreto
legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre
2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero
dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n.
1/56-bis, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data
del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e
attribuzione della denominazione di "coordinatore" dopo sei anni di
effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta
giorni successivi al 1° gennaio 2023;
b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi
banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera
c-bis), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, delle
disposizioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo articolo
2, comma 1, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito
del concorso interno, per titoli ed esami, per 1.141 posti di vice
ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto,
ai sensi del numero 2) della citata lettera c-bis), con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31
dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del
Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento
straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di
ulteriori 1.356 unita', nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti
disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette
procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a
decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unita' per
ciascun anno.
3. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali
della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la
composizione della commissione esaminatrice, possono essere
stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con
riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta
o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2027" e' sostituita
dalla seguente: "2028" e le parole: "ciascuno per 1.200" sono
sostituite dalle seguenti: "rispettivamente per 1.800 e 2.400".
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a
4 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 8.090.000 euro per
l'anno 2023, 8.111.000 euro per l'anno 2024, 11.102.000 euro per
l'anno 2025, 11.085.000 euro per l'anno 2026, 12.980.000 euro per
l'anno 2027, 12.962.000 euro per l'anno 2028, 16.861.000 euro per
l'anno 2029, 16.606.000 euro per l'anno 2030, 18.091.000 euro per
l'anno 2031 e 18.075.000 euro per l'anno 2032.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari, complessivamente, a euro
133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2023 e a euro 2.400.000
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
b) quanto a euro 1.200.000 per ciascuno degli anni dal 2023
al 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232;
c) quanto a euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al
2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 7, a
valere sul capitolo 2568, piano gestionale 01, e, quanto a euro
100.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, mediante
corrispondente riduzione della medesima autorizzazione di spesa, a
valere sul capitolo 2568, piano gestionale 02;
d) quanto a euro 4.690.000 per l'anno 2023, euro 4.311.000
per l'anno 2024, euro 7.302.000 per l'anno 2025, euro 7.285.000 per
l'anno 2026, euro 7.330.000 per l'anno 2027, euro 7.312.000 per
l'anno 2028, euro 7.311.000 per l'anno 2029, euro 7.306.000 per
l'anno 2030, euro 7.341.000 per l'anno 2031 ed euro 7.325.000 per
l'anno 2032, mediante utilizzo delle risorse disponibili per
l'attuazione dell'articolo 16 del decreto-legge 24 novembre 2000, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n.
4;
e) quanto a euro 1.850.000 per ciascuno degli anni 2027 e
2028, euro 5.750.000 per l'anno 2029, euro 5.500.000 per l'anno 2030
ed euro 6.950.000 per ciascuno degli anni 2031 e 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
7. Al fine di potenziare il ruolo ispettori del Corpo della
guardia di finanza, all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, dopo il comma 15-duodecies e' inserito il seguente:
" 15-terdecies. I marescialli aiutanti non utilmente
collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli
straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto
stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai
sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con
decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e
iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita'
assoluta".
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a
1.728.583 euro per l'anno 2023 e 1.186.599 euro per l'anno 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234.
Art. 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle
attivita' della pubblica amministrazione). - 1. Al fine di favorire
la piu' ampia digitalizzazione dei servizi e delle attivita' della
pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi
complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati
dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i
servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad
oggetto servizi di connettivita' del Sistema pubblico di
connettivita', il termine della cui durata contrattuale non sia
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2023
e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia
stato gia' raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono
incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale,
purche' detti strumenti non siano gia' stati prorogati e incrementati
da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facolta' di
recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da
esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 2:
al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "di entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del 31
dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2023, fatte salve le disposizioni dei trattati
internazionali in vigore"»;
al comma 3, dopo le parole: «articolo 1-ter» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "1° gennaio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "di 2,5 milioni di euro"
sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024";
b) al comma 3, le parole: "5 milioni di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro".
4-quater. All'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite
dalle seguenti: "10 milioni di euro"»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico
a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 30 del 16
aprile 2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.
7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio
2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2022, n. 84, le parole: "Per l'anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni 2022 e 2023"»;
al comma 9, dopo le parole: «parzialmente utilizzando» il segno
di interpunzione: «,» e' soppresso;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano
di adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di
forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano impossibilitate a
completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la
prima, sono prorogati di tre anni i termini indicati nel citato
decreto del Ministro dell'interno rispettivamente:
a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo
2, comma 1, lettere a) e b);
b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le
attivita' in regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo
2, comma 2, lettere a) e b);
c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a) e b);
d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma 1,
lettere a) e b).
9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ",
2024 e 2025".
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro
200.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo
svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita' di
assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze
organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi
livelli di operativita', i concorsi indetti, per i quali non sia
stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile
ed esterna possono svolgersi secondo le modalita' di cui ai commi
seguenti.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali
delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le
disposizioni concernenti la composizione della commissione
esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, purche' le
fasi concorsuali non siano state ancora avviate, con provvedimento
omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle
disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque il profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta
o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove anche con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi
gia' indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare
secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i corsi di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi
secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il
Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per
allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita',
alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023,
2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo
di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114°
e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici
mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con
la medesima qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il
tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori
dei predetti corsi di formazione acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di
polizia penitenziaria, il cui concorso e' stato indetto con
provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 55 del 13
luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno
superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo
con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima
qualifica, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso
di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio
termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio.
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare
l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il
completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 novembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, nonche' la
copertura del contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera
a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per
l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a
decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti del
Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento, secondo il
seguente ordine di priorita', delle graduatorie approvate con
provvedimenti direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021
e del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui
all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
All'articolo 3:
al comma 5, dopo le parole: «26-bis, comma 1,» e' inserita la
seguente: «alinea,» e le parole: «all'acquisizione dell'efficacia»
sono sostituite dalle seguenti: «alla data di acquisto di efficacia»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sottoscrivono l'accordo di cui al
comma 572 del medesimo articolo 1 entro il termine previsto dal comma
783 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
contributo relativo all'annualita' 2022 e' erogato successivamente
all'erogazione dell'ultima annualita', con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa verifica della realizzazione di risorse proprie pari
ad almeno un quarto del contributo complessivamente erogato. Agli
oneri derivanti dal primo periodo, pari a 7.772.950 euro per l'anno
2043, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i comuni di
cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto
dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze
e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi'
valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni
ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i costi sostenuti dalla Concessionaria servizi
pubblici assicurativi (Consap) Spa per le attivita' della Segreteria
tecnica della Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, e'
autorizzata la spesa fino all'importo massimo di 750.000 euro per
l'anno 2023, in relazione alla conseguente estensione temporale
dall'applicazione del disciplinare stipulato ai sensi dell'articolo 8
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11 giugno
2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 750.000 euro
per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «emolumenti ovvero
compensi» sono sostituite dalle seguenti: «agli emolumenti e ai
compensi»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
10-ter. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25, le parole: "30 novembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023".
10-quater. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle
istruttorie in corso in relazione agli accordi per il riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.
91, all'articolo 43, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 50 del
2022 le parole: "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 marzo 2023".
10-quinquies. I termini previsti dalla nota II-bis
all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il
riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il
1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti
notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, emessi per il
mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine
di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si
fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
10-sexies. Per le regioni in cui siano state indette le
elezioni del Presidente della regione e del Consiglio regionale alla
data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma
3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023,
e' differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2023,
provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della
pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze.
10-septies. All'articolo 1, comma 927, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di
specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da
obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "quarantotto
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi".
10-octies. Per le spese sostenute nel 2022, nonche' per le
rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese
sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle
opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito
relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unita'
immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui
all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere
trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.
10-novies. Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per
interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, il
termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei
soggetti individuati dall'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016, dei dati di cui
all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157, e' prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.
10-decies. Per l'anno 2023 la dotazione del fondo previsto
dall'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
pari a 700.000 euro per concludere le operazioni di rimborso relative
al programma disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156; gli
aderenti comunicano alla PagoPA Spa entro il termine di decadenza del
31 luglio 2023, con i dati identificativi, il codice IBAN idoneo per
rendere possibile l'accredito del rimborso. Le controversie
concernenti i rimborsi maturati durante il predetto programma
realizzato dall'8 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 possono essere
promosse entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2023. Ai
suddetti fini si applicano, secondo quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 642, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le convenzioni
stipulate in data 30 novembre 2020 dal Ministero dell'economia e
delle finanze con la PagoPa Spa e con la Consap Spa ai sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i cui oneri e spese sono a carico delle risorse
finanziarie del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 644,
della legge n. 234 del 2021, non oltre il limite massimo complessivo
di 700.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a
700.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10-undecies. All'articolo 3, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31
luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2023"».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Proroga della facolta' di annullamento automatico
dei debiti inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.
197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 205 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";
b) ai commi 206 e 213, le parole: "da 186 a 205" sono
sostituite dalle seguenti: "da 186 a 204";
c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente:
"221-bis. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro
il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei
commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente
o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in
deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet
istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici";
d) al comma 222, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2023" e le parole: "30 giugno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023";
e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti:
"229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che,
alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di
cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero,
entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo
stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto
disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle
disposizioni di cui al comma 222 ai debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Il
provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della
riscossione con le modalita' che lo stesso agente pubblica nel
proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli
enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet
istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
229-ter. Fino alla data del 30 aprile 2023 e' sospesa la
riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis.
229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225,
in caso di adozione del provvedimento che dispone l'integrale
applicazione delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal
comma 229-bis, per il rimborso delle spese di cui al comma 224,
relative alle quote annullate ai sensi dello stesso comma 229-bis,
l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita
richiesta all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 20 dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere a carico
dell'ente creditore. Restano salve, relativamente alle spese maturate
negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere dall'agente
della riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
f) al comma 230, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 aprile 2023".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 860.000
per l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno
2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000
per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno 2029, che aumentano, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni di euro
per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni di
euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7 milioni
di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028, 6,8
milioni di euro per l'anno 2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030,
4,1 milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno
2032, si provvede, quanto a euro 860.000 per l'anno 2023, euro
130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed euro
10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a
23,64 milioni di euro per l'anno 2023, 7,37 milioni di euro per
l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025, 5,66 milioni di
euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di euro per l'anno 2027, 8,78
milioni di euro per l'anno 2028, 6,79 milioni di euro per l'anno
2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni di euro per
l'anno 2031 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 3-ter (Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli
enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese
energetiche). - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2025".
2. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale
emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023,
gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o
sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di
prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la
Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione
dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei
costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi
dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli
enti locali, che prevedano la sospensione della quota capitale delle
rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza
nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di
ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga
all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 41, commi 2 e
2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il
pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente
previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente
prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.
Art. 3-quater (Termini della procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale). - 1. Per gli enti locali che hanno
proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022, i termini
di novanta e sessanta giorni, previsti dall'articolo 243-bis, comma
5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono prorogati al 30 giugno 2023.
Art. 3-quinquies (Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per
credito d'imposta per investimenti in favore del settore turistico).
- 1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre
2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni
di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti
ad incrementare la competitivita' e la sostenibilita' del settore
turistico.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della legge
29 dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento"»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Detti organi, da nominare con decreto del Ministro della salute,
restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2024"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa
italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite le
quote accantonate dal Ministero della salute nell'esercizio
finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario
2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a
valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8-bis del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno 2023, per
la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di
fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre
2017, del personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla
gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo
fine il commissario liquidatore e' autorizzato ad utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura
liquidatoria»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2022 e 2023" e le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2023".
3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti
idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti
del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,
pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 16
dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i
termini di presentazione delle domande, di cui all'avviso pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 25 del 29
marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto al 15 marzo 2023, previa
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Possono
presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di
commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro
dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco
nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo
formativo, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31
dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo
formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.
1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo
formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita,
in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei
termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con
provvedimento della Commissione nazionale per la formazione
continua"»;
al comma 6, le parole: «sino al 31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese
all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta
elettronica»;
al comma 7:
alla lettera b), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» e'
premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c), alle parole: «per gli anni 2023 e 2024,» e'
premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Patto per la salute 2019-2021 e' prorogato fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria. Gli
obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto sono
perseguiti in coordinamento con le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta
specialita' rese dai predetti Istituti in coerenza con la domanda
storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, le parole: "entro trenta giorni dalla
pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2023".
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-quater del decreto-legge 21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: "Fino al termine
dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31
dicembre 2023" e le parole: "quattro ore" sono sostituite dalle
seguenti: "otto ore".
8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il secondo periodo
e' sostituito dai seguenti: "Per l'anno 2023, il credito d'imposta di
cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi
previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate
in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni
di euro per l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle
disposizioni di cui al periodo precedente e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea su
richiesta del Ministero della salute"»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del
Piano nazionale 2023-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinato al
potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la
diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal
Piano oncologico nazionale 2023-2027.
9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le
modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da destinare, in base
alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena
operativita' delle reti oncologiche regionali, al potenziamento
dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi
territoriali, nonche' ad attivita' di formazione degli operatori
sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
9-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
9-quinquies. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: "da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge".
9-septies. In considerazione delle ulteriori spese sanitarie
rappresentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e province autonome
possono rendere disponibili, per l'equilibrio finanziario 2022, le
risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata legge
n. 234 del 2021.
9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano
operativo per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi, fino al
31 dicembre 2023, delle misure previste dalle disposizioni di cui
all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, nonche' dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Per l'attuazione delle
finalita' di cui al presente comma le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore
allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno 2023.
9-novies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2023".
9-decies. All'articolo 4, comma 8-octies, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: "comma 8-septies" sono
inserite le seguenti: ", lettera b),".
9-undecies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 196, le parole: "due designati dal Ministro della
salute" sono sostituite dalle seguenti: "uno designato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze".
9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che
prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi
amministrativi, con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera h), del presente decreto ovvero con fondi sanitari e casse
aventi fine assistenziale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, in considerazione della rilevanza delle finalita'
perseguite dai soggetti convenzionati, e' autorizzato al trattamento
dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonche' a
trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi,
contributivi e di servizio di cui dispone, necessari per la
realizzazione delle finalita' istituzionali. I soggetti parte delle
convenzioni informano i lavoratori e i datori di lavoro, in
applicazione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".
9-terdecies. Dall'attuazione del comma 9-duodecies non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal
medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-quaterdecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "degli anni 2021 e 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021, 2022 e 2023".
9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave
carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire
continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per
il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024.
9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano,
previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con
il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale
dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non piu' in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato
collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31
dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli
interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle
disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al
compimento del settantaduesimo anno di eta' e comunque entro la
predetta data».
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis (NADO Italia). - 1. Ferme restando le funzioni del
Ministero della salute in tema di ricerca, formazione, informazione,
comunicazione e prevenzione relativamente ai danni alla salute
causati dal ricorso al doping, le attivita' relative
all'effettuazione dei controlli anti-doping di cui alla legge 14
dicembre 2000, n. 376, sono svolte esclusivamente dalla NADO Italia,
in qualita' di Organizzazione nazionale anti-doping.
Conseguentemente, il termine annuale per la redazione del rapporto
del Comitato tecnico sanitario - sezione per la vigilanza e il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44, e' prorogato al 31 gennaio 2024, previa comunicazione, da parte
della NADO Italia al Ministero della salute, dei dati rilevati dalle
attivita' di controllo anti-doping, anche a fini di monitoraggio e
promozione di azioni per la tutela della salute pubblica in ambito
sportivo.
Art. 4-ter (Proroga di termini in materia di personale
sanitario). - 1. Al fine di rispondere alla domanda di personale
sanitario delle strutture sanitarie:
a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la parola: "2023" e' sostituita dalla seguente: "2025";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del
riconoscimento in deroga da parte della regione interessata, la
denominazione della struttura sanitaria a contratto con il Servizio
sanitario nazionale presso la quale presta l'attivita' nonche' ogni
successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino
alla comunicazione dell'avvenuta ottemperanza agli stessi. Fino al
termine di cui al primo periodo, le disposizioni di cui agli articoli
27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale medico e
infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e
private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
contratto di lavoro subordinato, entrambi anche di durata superiore a
tre mesi e rinnovabili"».
All'articolo 5:
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio
per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonche' per
le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto
al predetto adeguamento, e' stabilito al 31 dicembre 2024";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i
locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le
seguenti: "nonche' per quelli ove si svolgono i percorsi erogati
dalle Fondazioni ITS Academy,"»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 969, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2023".
5-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Al fine di uniformare la durata in carica dei
componenti del CSPI e di garantire la continuita' delle sue funzioni,
i componenti elettivi e non elettivi restano in carica sino al 31
agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233".
5-quater. All'articolo 1, comma 567, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2024"»;
al comma 8, le parole: «e per l'anno» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' per l'anno»;
al comma 9:
alla lettera c), le parole: «per il 2023,» sono sostituite
dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole: «per l'anno 2024» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2024»;
alla lettera d), capoverso b-septies), le parole: «per il
2023» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2023» e le parole:
«per l'anno 2024 si provvede mediante» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'anno 2024, mediante»;
al comma 10, alle parole: «31 dicembre 2023» e' premessa la
seguente: «al»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire" sono
inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° giugno 2023" e le parole:
"per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per
l'assunzione a tempo indeterminato".
11-ter. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita'
della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia
nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma
385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore
della predetta Fondazione, e' prorogata per l'anno 2023. Agli oneri
derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito.
11-quater. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti:
"Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile
effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo
svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le
operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno
scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi
indisponibili per le operazioni di mobilita' e di immissione in ruolo
riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono
l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonche'
l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024
sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con
decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se
successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima
istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con
contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente
comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo
lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il
limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma
e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie
relative al concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 46 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
11-quinquies. La graduatoria del concorso indetto con decreto
del direttore generale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24
novembre 2017, e' valida fino all'anno scolastico 2025/2026, salvo
quanto previsto dal comma 11-septies. Al fine di coprire i posti
vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' di partecipazione ad un corso
intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per
prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti
dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso
intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di
cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e
a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e
abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato
superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano
superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi
a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se
successivamente caducato;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e
abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato
superamento della prova orale del predetto concorso.
11-sexies. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di
formazione di cui al comma 11-quinquies, il decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le
seguenti modalita' di accesso: per i soggetti di cui al comma
11-quinquies, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad
almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati,
a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-quinquies,
lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari
ad almeno 6/10.
11-septies. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale
del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-quinquies sono
inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al
medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle
graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono
effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del
concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e
successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di
cui al comma 11-quinquies fino al suo esaurimento. L'eventuale posto
dispari e' destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il
contingente e' ripartito annualmente su base regionale con decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito contestualmente
all'autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria di cui al comma 11-quinquies. Detti posti
sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o
concorsuale successiva.
11-octies. All'attuazione della procedura di cui al comma
11-quinquies si provvede con le risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-quinquies determina
il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in
misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attivita' di
formazione e della procedura selettiva. Tale decreto prevede,
altresi', che le somme di cui al secondo periodo siano versate
all'entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima
dell'avvio del corso di formazione.
11-novies. Alle immissioni in ruolo si provvede con le
assunzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449».
All'articolo 6:
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «articolo 3-quater» il segno di
interpunzione: «,» e' soppresso;
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno
accademico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dall'anno accademico 2024/2025" e le parole: "entro il 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
4-ter. Nelle more della piena attuazione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare, nei
limiti delle facolta' assunzionali autorizzate e successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della ricerca, personale
docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed
esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35, comma 3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di criteri, modalita' e
requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della
professione di interprete in LIS e in LIST, e' prorogato al 31
gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST puo'
essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di traduzione
e interpretazione' o di 'Interprete di lingua dei segni italiana
(LIS)' rilasciato da enti, associazioni, cooperative con
certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualita'
della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano
operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della
formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato "»;
al comma 8, dopo le parole: «decreto direttoriale» sono
inserite le seguenti: «del Ministero dell'universita' e della
ricerca»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' prorogato al
31 dicembre 2023. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8
novembre 2021, n. 163, nonche' a coloro che hanno conseguito una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima
legge n. 163 del 2021.
8-ter. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo
e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata al 15 giugno
2023. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad
adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento
delle predette prove.
8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Anche per le finalita' connesse alla
stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con
riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al
31 dicembre 2026".
8-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "del decimo anno" sono sostituite
dalle seguenti: "del quattordicesimo anno".
8-sexies. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle
seguenti: "undici anni"».
All'articolo 7:
al comma 3, lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono
sostituite dalle seguenti: «rimborsi delle spese»;
al comma 5, dopo le parole: «del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 90,» sono inserite le seguenti: «le parole: "dal 24 agosto
2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e» e le
parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-ter, le parole: "fino al 31 dicembre 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le
parole: "per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 a valere sulle
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per
Pompei, Ercolano e Stabia" sono sostituite dalle seguenti: "per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Ai relativi oneri, pari a
900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede a
valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2023 e'
autorizzata la spesa di 900.000 euro";
b) al comma 5-quater e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro"»;
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e 2022" sono sostituite
dalle seguenti: ", 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2022"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2023" e la
parola: "2021" e' sostituita dalla seguente: "2022".
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata
di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di garantire la
prosecuzione delle attivita' dell'Accademia internazionale di Imola,
dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola
di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali,
dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia
internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e
della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto
del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
7-ter, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura.
7-quinquies. A decorrere dal 2023, le risorse destinate
dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza
nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale
sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1
della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel settore Promozione - Progetti
di perfezionamento professionale, ambito musica, in proporzione
rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo
spettacolo dal vivo nell'anno precedente.
7-sexies. All'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023", dopo le parole: "che
comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza
e il musical" sono inserite le seguenti: "nonche' le proiezioni
cinematografiche" e le parole: "che si svolgono in un orario compreso
tra le ore 8 e le ore 23" sono sostituite dalle seguenti: "che si
svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del
giorno seguente";
b) alla rubrica, dopo le parole: "dal vivo" sono aggiunte
le seguenti: "e proiezioni cinematografiche".
7-septies. I componenti delle Commissioni consultive per lo
spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con i decreti
del Ministro della cultura n. 18 del 19 gennaio 2022, n. 19 del 19
gennaio 2022, n. 20 del 19 gennaio 2022 e n. 39 del 25 gennaio 2022,
restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle
Commissioni di cui al primo periodo permangono comunque
nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.
7-octies. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2023", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" e le
parole: "29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "29
settembre 2024"».
All'articolo 8:
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
4-ter. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 4, le parole: "dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "undici anni";
b) all'articolo 49, comma 1, le parole: "dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "undici anni"»;
al comma 5, lettera a), il segno di interpunzione: «.» e'
sostituito dal seguente: «;»;
al comma 8, le parole: «di cui all'articolo 221, comma 8, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e» e le parole: «e alle camere di
consiglio» sono soppresse;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. L'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31 dicembre
2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal
1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
8-ter. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1°
gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
gennaio 2025".
8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
8-ter e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2024, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia»;
al comma 9, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 maggio 2023»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35
del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto di
delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto
del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo
473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, si applica
ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.
L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle
modalita' previste dall'articolo 473-bis.5 del codice di procedura
civile. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il
presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario
cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di
attivita' istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere
sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei»;
al comma 10, le parole: «sino al 28 febbraio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 marzo 2025» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonche' dell'articolo 255 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea, del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "fino al 31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025" e la
parola: "1.200" e' sostituita dalla seguente: "1.251"»;
il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e
10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di
euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a decorrere
dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale
dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di direttore e
cancelliere esperto, gia' inserite nei piani assunzionali per il
triennio 2022-2024 del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, possono
essere utilizzate fino al 31 dicembre 2024.
11-ter. Al fine di consentire la concreta attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.
79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di
accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del
medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
11-quater. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, le parole: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023,
di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di
euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".
11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 11-quater e' autorizzata la spesa di euro 1.847.467 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 9:
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2023"»;
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2025".
4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2023".
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro
15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;
c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «settembre 2022»
il segno di interpunzione: «,» e' soppresso, al secondo periodo, dopo
le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono
inserite le seguenti: «n. 95269», al terzo periodo, le parole:
«milioni euro» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro» e,
al quarto periodo, alle parole: «pari a» e' premesso il seguente
segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: "al periodo 2018-2023" sono sostituite dalle
seguenti: "al periodo 2018-2026".
5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge,
e' prorogato al 30 giugno 2023».
Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Proroga del termine per l'adozione del programma
di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone con disabilita'). - 1. All'articolo 3, comma 5, lettera b),
della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: "biennale" e' sostituita
dalla seguente: "triennale"».
All'articolo 10:
al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il
versamento relativo all'anno 2022 e' effettuato entro il 15 novembre
2023; tale versamento e' condizione per la conclusione della
procedura di affidamento secondo le modalita' di cui al primo
periodo. In caso di mancato rispetto del termine del 15 novembre 2023
di cui al terzo periodo, il Governo riferisce al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) in merito alle conseguenti procedure per
l'affidamento della concessione"»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91, le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni 2022 e 2023"»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»;
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria
derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le
Autorita' di sistema portuale possono procedere, nel limite
complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo
e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle
eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del
soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di
appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel
rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi".
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
quantificati i residui disponibili ed e' autorizzato il loro utilizzo
per ciascuna Autorita' nel limite di 3 milioni di euro di cui al
presente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189»;
al comma 8, le parole: «in caso operatori» sono sostituite
dalle seguenti: «in caso di operatori»;
al comma 9, alinea, le parole: «termine dei versamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «termine per i versamenti»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1, comma 276, lettera a), della legge
27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "dell'area identificata
nella convenzione" sono aggiunte le seguenti: ". A tal fine, le somme
individuate dal Piano programmatico dell'attivita' scientifica
pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di
competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, di cui
all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
10-ter. Il termine del 31 gennaio 2023 previsto dall'articolo
1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'adozione
del decreto di ripartizione del contributo di cui all'articolo 1,
comma 852, della medesima legge n. 197 del 2022 e' prorogato al 31
marzo 2023. In considerazione dello straordinario aumento del numero
di sbarchi di migranti nell'anno 2022, per le medesime finalita' di
cui al citato comma 852, al comune di Lampedusa e Linosa e' destinato
un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno
2024, da assegnare con il decreto di cui al periodo precedente.
10-quater. Agli oneri derivanti dal comma 10-ter, pari a 2,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190»;
al comma 11, le parole: «entrata in vigore della presente
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del
presente decreto»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Per l'anno 2023 i termini previsti dall'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall'articolo 1,
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono differiti al 31
marzo 2023.
11-ter. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di
differimento del termine previsto a legislazione vigente per
l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more
dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione
relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine
di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel
rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante
l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma
1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.
160".
11-quater. In relazione alla necessita' di garantire il
completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero
del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli
interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza
del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e considerate le difficolta'
connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma
1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le
parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 31 dicembre 2025".
11-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quater, pari
a 160.000 euro per l'anno 2024 e a 1.400.000 euro per l'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11-sexies. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio
1957, n. 614, le parole: "per un periodo di tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".
11-septies. Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma
11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata in
cinque anni.
11-octies. All'articolo 95, comma 27-bis, primo periodo, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 maggio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
11-novies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
11-decies. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2023";
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31
dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
2023".
11-undecies. All'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
11-duodecies. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: "Fino al 31 dicembre
2022" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2023".
11-terdecies. Per le medesime finalita' di cui all'articolo
1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'Ente nazionale
per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a corrispondere, fino al
31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse di cui al comma
11-quaterdecies, il contributo per ogni biglietto aereo acquistato da
e per Palermo e Catania, previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 11-terdecies,
pari a 200.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
11-quinquiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli
interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo
15-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono fissati al
30 giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si
provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto
disciplina le modalita' di monitoraggio degli interventi e dei
relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le
modalita' di revoca delle risorse anche in caso di mancato
aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-sexiesdecies. I termini per l'aggiudicazione degli
interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono fissati al 30
giugno 2024. All'attuazione della presente disposizione si provvede
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il medesimo decreto disciplina le
modalita' di monitoraggio degli interventi e dei relativi
cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, nonche' le modalita' di revoca
delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati
contenuti nei predetti sistemi informativi.
11-septiesdecies. All'articolo 15, comma 6-bis, della legge
1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
concessionari autostradali trasmettono annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari i rispettivi piani economico-finanziari"».
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Proroga dei termini in materia di contributi per
gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori). - 1.
All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quarto periodo e' sostituito dal seguente: "I termini per gli
interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023,
fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza".
Art. 10-ter (Proroga dell'utilizzo di manufatti amovibili nelle
concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso
turistico-ricreativo). - 1. I titolari delle concessioni demaniali
marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le
medesime finalita' turistico-ricreative, che utilizzino manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino
al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto
dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, fermo restando il carattere di amovibilita' dei manufatti
medesimi.
Art. 10-quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali). - 1. E'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo
tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo e'
composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da
rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche
del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del
Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e
da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente
rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano
rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennita' comunque
denominati.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati
relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali
marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all'articolo 2
della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la
determinazione della sussistenza della scarsita' della risorsa
naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale
che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza
economica transfrontaliera.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo tecnico
di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 5
agosto 2022, n. 118, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Le
concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad
avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti
concessori».
All'articolo 11:
al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dicembre 2022"» sono
inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
al comma 7, le parole: «Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014,
n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale
per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo
22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al
comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 2023,
nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il servizio di
default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali ulteriori risorse residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali
di sistema per il settore del gas naturale".
8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".
8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo e' inserito
il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale
superiore o uguale a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006
al 2012, per i quali e' gia' stato avviato il processo di
trattenimento delle quote a garanzia, il termine entro il quale i
soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a
un sistema collettivo al GSE e al sistema collettivo medesimo nonche'
inviare a quest'ultimo la relativa documentazione di adesione e'
fissato al 30 giugno 2023".
8-quinquies. All'articolo 1, comma 701, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".
8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal comma
8-quinquies si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili
stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n.
178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata
non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a
tempo determinato.
8-septies. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
8-octies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole: "Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2023" e le parole: "di origine non
biologica" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusa la
produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei
limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato".
8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema
energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole: "esclusivamente
durante il periodo emergenziale" sono inserite le seguenti: "e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024".
8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91, le parole: "per il solo anno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023". All'articolo
40-bis, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole:
"dell'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercizi
2022 e 2023".
8-undecies. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti
inerti di origine minerale, di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1,
del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di
ulteriori sei mesi a decorrere dalla conclusione della fase di
monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo
regolamento, secondo la scadenza stabilita ai sensi del presente
comma».
All'articolo 12:
al comma 1, dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2023"» sono
aggiunte le seguenti: «e dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le
seguenti: ", ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato
dichiarati illegittimi dalla Commissione europea"»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023".
1-ter. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole: "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,
procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla
consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla
ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi
(DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle
risorse disponibili gia' impegnate»;
al comma 3, dopo le parole: «6 aprile 2022,» sono inserite le
seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio
2022,» e le parole: «4 agosto 2022, adottato in attuazione
dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,
convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34» sono
sostituite dalle seguenti: «4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2022, adottato in attuazione
dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del
decreto-legge 6 maggio 202 1, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le parole: "31 dicembre 2023"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto,
alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
destinata agli interventi di competenza della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «stanziamento di fondo
speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo
speciale»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 389, comma 3, del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo quanto
previsto dal periodo precedente, le disposizioni di cui al decreto
adottato ai sensi del predetto articolo 4, comma 1-bis, non si
applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato
rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo
decreto".
6-ter. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle
finanze" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro
delle imprese e del made in Italy, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,".
6-quater. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:
"all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le
seguenti: ", qualora la quantita' di rottami ferrosi sia superiore a
250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantita' di rottami
ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese
solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che
nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, da
notificare entro i termini previsti dal comma 2, si da' atto del
superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni";
b) al comma 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
6-quinquies. L'omessa notifica di esportazioni di rottami
ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi
inferiori alle soglie di cui all'articolo 30, comma 1, del citato
decreto-legge n. 21 del 2022, come modificato dal comma 6-quater,
lettera a), del presente articolo, non da' luogo all'applicazione di
sanzioni.
6-sexies. All'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Prevenzione degli incendi nelle strutture
turistico-ricettive). - 1. In considerazione dell'impatto che
l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e
l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale
hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacita' di
investimento, al comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in
possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'
prorogato al 31 dicembre 2023".
2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:
a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita
nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare visivamente la
permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012;
c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei
lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento
antincendio dell'attivita';
d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche
derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata
attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri
all'interno delle attivita';
e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui
all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2 settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.
3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, se occupati nelle attivita' ricettive
turistico-alberghiere, possono essere adibiti all'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo
2026»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n.
14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: "negli ultimi tre
bilanci" fino a: "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei
bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da
operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la
Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero
complessivo aziendale";
b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "per fare
fronte" fino a: "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti:
", considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte
agli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficolta'
o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";
b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le
seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».
All'articolo 15:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, al primo periodo, le parole: "per il biennio 2021-2022"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021, 2022 e 2023" e
dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di mancata
copertura di tutti i posti previsti al primo periodo, l'Agenzia e'
autorizzata ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validita',
relative a precedenti procedure concorsuali".
1-ter. La validita' dei certificati di abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita e all'attivita' di
consulente in materia di prodotti fitosanitari, nonche' degli
attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici, rilasciati ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in scadenza nel
2022, e' prorogata fino al 30 giugno 2023.
1-quater. E' prorogata, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti
degli organi degli enti controllati o vigilati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in ogni caso eliminando
ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di
spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti," sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E'
eliminata ogni forma di compenso, indennita', gettone di presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i
componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati,
operanti presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste".
1-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:
"1-quater. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari del credito
d'imposta di cui al comma 1, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle
entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione".
1-sexies. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Gli operatori che
effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A,
trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni
anno," sono inserite le seguenti: "e in sede di prima applicazione
entro il 30 giugno 2023,";
b) al quarto periodo, dopo le parole: "con l'esclusione di
quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2" sono aggiunte le
seguenti: "e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che
effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)".
1-septies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: "2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle
seguenti: "2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025".
1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-septies, pari a 1,29
milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,74 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499.
1-novies. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.
44, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per
l'anno 2023.
2-ter. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione
fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento
patogeno della Xylella fastidiosa, per l'anno 2023, gli atti di
trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto
evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come
agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore
economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una
superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta
ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in
misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari
notarili sono ridotti della meta'. Per il periodo di cinque anni
decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione
d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di
trasferimento non puo' essere modificata. Le agevolazioni fiscali di
cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di
quanto previsto dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27".
1-decies. Agli oneri di cui al comma 1-novies, valutati in 2
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499»;
al comma 2, lettera b), al secondo periodo, le parole: «sono
sospese» sono sostituite dalle seguenti: «sono sospesi» e le parole:
«Agenzia Entrate Riscossione, oltreche' i pagamenti dei ratei in
favore di Agenzia dell'Entrate gia' scadute e/o in corso» sono
sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate - Riscossione,
oltreche' i pagamenti dei ratei in favore dell'Agenzia delle entrate
gia' scaduti o in corso» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: «Al fine di favorire la predisposizione del piano di
riparto sino alla data di deposito dello stesso, il giudice
dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza
a carico dell'Ente»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, le parole: "del medesimo articolo 5" sono sostituite
dalle seguenti: "e ai termini di cui al comma 5, che sono fissati in
sessanta giorni, del medesimo articolo 5".
3-ter. Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il
termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022 e' prorogato al 31 dicembre 2024.
3-quater. In considerazione del perdurare della crisi
determinata dall'emergenza da COVID-19 nonche' della crisi energetica
collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidita'
alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-quater, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»;
al comma 4, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono
sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e le
parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole
alimentari».
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni in materia di accisa sulla birra). -
1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "per il solo anno 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";
b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole:
"Limitatamente all'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti:
"Limitatamente agli anni 2022 e 2023".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
comma 986 e' sostituito dal seguente:
"986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I
annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in
euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31
dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato e, a
decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per
grado-Plato".
3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte
di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2023
le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del
24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e
2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al
rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra
immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data
di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei
successivi versamenti dell'accisa dovuta.
5. Lo stanziamento del fondo da ripartire per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di
beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e'
incrementato di 810.000 euro per l'anno 2024.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8,15
milioni di euro per l'anno 2023 e in 350.000 euro per l'anno 2025 e
pari a 810.000 euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 8,15
milioni di euro per l'anno 2023 e a 350.000 euro per l'anno 2025,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e,
quanto a 810.000 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal comma 1».
All'articolo 16:
al comma 1:
la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 51, comma 1, le parole: "a decorrere dal
1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1°
luglio 2023" e dopo le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
aggiunte le seguenti: "e ad esclusione delle disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio
2024"»;
dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del
dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati ad
imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto,
l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il
medesimo periodo d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di
euro 15.000"»;
alla lettera b), dopo le parole: «comma 1,» e' inserita la
seguente: «alinea,» e le parole: «a decorrere», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere»;
la lettera c) e' soppressa;
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2024»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate
approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023.
Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede
l'Autorita' politica delegata in materia di sport, con proprio
decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione
sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del
regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i
tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di
continuita', di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto
previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo
entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti"»;
al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
societa' Sport e salute S.p.a. e' autorizzata ad impiegare parte
delle somme di cui al primo periodo al fine di sostenere l'incremento
dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici
federali degli organismi sportivi».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Proroga dei termini per l'adeguamento delle
regioni alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali). - 1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";
b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 ottobre 2024".
Art. 16-ter (Utilizzo delle quote di avanzo di amministrazione
svincolate da parte di regioni e di enti locali). - 1. All'articolo
1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera
c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) il sostegno degli operatori del settore
turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la
propria attivita' nei comuni, classificati come montani, della
dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel periodo dal 1° novembre 2022 al
15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo
periodo dell'anno precedente"».
All'articolo 17:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 63, comma 2, del» sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le
parole da: «notiziari ordinari e speciali» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «notiziari generali e speciali,
nazionali, internazionali e regionali, anche di carattere
video-fotografico»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «da emanarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle
seguenti: «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore», al secondo periodo, le parole: «Sottosegretario con delega
all'editoria» sono sostituite dalle seguenti: «Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega
all'informazione e all'editoria», dopo le parole: «di ruolo» sono
inserite le seguenti: «,anche in quiescenza,» e dopo le parole:
«comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e, al
terzo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle
seguenti: «rimborsi di spese»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2,
le Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi'
autorizzate ad acquistare servizi di carattere specialistico,
settoriale, anche video-fotografico, attraverso le procedure previste
dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».
Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Proroga di disposizioni a sostegno del settore
editoriale). - 1. In considerazione del persistente stato di crisi
del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi
3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano,
alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di
contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche
con riferimento al contributo dovuto per gli anni di contribuzione
2022 e 2023. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta
applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo
11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70».
All'articolo 18:
al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2024»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.
76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "sette unita'"
sono sostituite dalle seguenti: "dieci unita'";
b) al comma 4, le parole: ", previa intesa," sono soppresse
e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Commissario
straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta
al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario,
il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. L'incarico di sub-commissario ha durata sino al 31 dicembre
2024";
c) al comma 10, dopo le parole: "eventualmente destinate"
sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluse quelle derivanti dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa
modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del
rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi".
2-ter. Per le spese di personale e per il funzionamento della
struttura di supporto all'attivita' commissariale e' autorizzata la
spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno
2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: «n. 173,» sono inserite le
seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204».
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Proroga dell'operativita' del Fondo per la
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate).
- 1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree
territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307».
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le parole: «comma 2,» e' inserita la seguente:
«alinea,».
All'articolo 22:
al comma 2, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,», le parole: «a) al comma 1: 1) alla lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «a) alla lettera a)», le parole:
«2) alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «b) alla lettera
b)» e le parole: «3) dopo la lettera b), sono inserite» sono
sostituite dalle seguenti: «c) dopo la lettera b) sono aggiunte».
Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«Art. 22-bis (Proroga del termine in materia di obblighi di
trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4
agosto 2017, n. 124). - 1. Per l'anno 2023 il termine di cui
all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto
2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2024.
Art. 22-ter (Proroga del termine di cui all'articolo 3 della
legge 11 dicembre 2012, n. 224). - 1. All'articolo 3, comma 2, della
legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".
Art. 22-quater (Proroga in materia di Fondo nuove competenze).
- 1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023"».