Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1
All'articolo 1, comma 1: alla lettera b):
al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o
abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «alle
certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso
dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica alla sicurezza della
navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli
stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione
dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del
personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a
bordo»;
al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole:
«all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: «codice della
strada, di cui al»;
al capoverso 2-sexies:
al primo periodo, la parola: «limite» e' sostituita dalla
seguente: «limitazione» e le parole: «o non si uniforma alle
indicazioni della medesima autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle
attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione
clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»;
al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di
cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una
delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente
all'assegnazione del porto di sbarco»;
al capoverso 2-septies:
al primo periodo, dopo le parole: «2-sexies, primo» sono
inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Si osservano» sono
inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui
all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del
2020».
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi
previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».