(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1 
 
    All'articolo 1, comma 1: alla lettera b): 
      al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o
abilitazioni  rilasciate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alle
certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole:  «in  possesso
dei requisiti  di  idoneita'  tecnico-nautica  alla  sicurezza  della
navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli
stessi ai fini della sicurezza della navigazione,  della  prevenzione
dell'inquinamento,  della  certificazione  e  dell'addestramento  del
personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e  di  lavoro  a
bordo»; 
      al  capoverso  2-quater,  sesto  periodo,   dopo   le   parole:
«all'articolo 214 del»  sono  inserite  le  seguenti:  «codice  della
strada, di cui al»; 
      al capoverso 2-sexies: 
        al primo periodo, la parola:  «limite»  e'  sostituita  dalla
seguente:  «limitazione»  e  le  parole:  «o  non  si  uniforma  alle
indicazioni della medesima autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' dalla struttura nazionale preposta  al  coordinamento  delle
attivita' di polizia di frontiera e  di  contrasto  dell'immigrazione
clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:  «trova  applicazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «si applica»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  sanzioni  di
cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza  di  una
delle condizioni di cui  al  comma  2-bis  accertata  successivamente
all'assegnazione del porto di sbarco»; 
      al capoverso 2-septies: 
        al primo periodo, dopo  le  parole:  «2-sexies,  primo»  sono
inserite le seguenti:  «e  quinto»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»; 
        al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «Si  osservano»  sono
inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente  periodo:  «I  proventi  derivanti  dalle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  sono   versati   ad   apposito   capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei
contributi ivi previsti, con i criteri e le  modalita'  stabiliti  ai
sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima  legge  n.  178  del
2020». 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  2   (Clausola   di   invarianza   finanziaria).   -   1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi
previste  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».