Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1 All'articolo 1, comma 1: alla lettera b): al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «alle certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo»; al capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: «all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; al capoverso 2-sexies: al primo periodo, la parola: «limite» e' sostituita dalla seguente: «limitazione» e le parole: «o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita'» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»; al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco»; al capoverso 2-septies: al primo periodo, dopo le parole: «2-sexies, primo» sono inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»; al secondo periodo, dopo le parole: «Si osservano» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020». L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».