(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  5
                         GENNAIO 2023, N. 2 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «da convertire»  sono  sostituite
dalle seguenti: «che si convertono»; 
        alla   lettera   b),   dopo   le   parole:   «autorizzata   a
sottoscrivere» il segno di  interpunzione:  «,»  e'  soppresso  e  le
parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» sono sostituite
dalle  seguenti:  «aumenti  di   capitale   sociale   o   a   erogare
finanziamenti»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Al fine di garantire la continuita' del funzionamento
produttivo degli stabilimenti industriali nell'area  di  Taranto,  ai
sensi del  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  le  imprese  che
svolgono attivita' industriale di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico,  alle  quali
nel 2022 e' stata erogata l'ultima quota del finanziamento  concesso,
ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera  a),  della  legge  24
dicembre  1985,  n.  808,   per   la   partecipazione   ai   progetti
internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i
versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e  suddivisi
in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel  2025  e
nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e  sanzioni
rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027,
entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-bis  (Continuita'  produttiva  delle  aree  di   crisi
industriale complessa). - 1. Al fine di sostenere  la  competitivita'
del sistema produttivo nazionale, nonche' al fine della  salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali
complesse  con  impatto  significativo  sulla  politica   industriale
nazionale, con particolare riferimento al  territorio  della  Regione
siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020  hanno  presentato
richiesta per la concessione dell'indennita' di cui  all'articolo  1,
comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennita'
puo' essere concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2023. 
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati
in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, dopo le parole:  «che  detenga»  sono  inserite  le
seguenti: «, direttamente o indirettamente,». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  "parametrato  al
fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti:  ",  solo  ove  la
gestione commissariale nell'esercizio  d'impresa  sia  caratterizzata
almeno dal pareggio tra ricavi e  costi,  con  esclusione,  quanto  a
questi ultimi, di quelli riferiti alle spese  legali  correlate  alla
rappresentanza in giudizio del commissario straordinario  nell'ambito
del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura  e
agli adempimenti previsti dal presente decreto"»; 
        alla lettera b): 
          al capoverso b-ter), le parole: «e in particolare per il 10
per cento avendo riguardo a» sono sostituite dalle  seguenti:  «e  in
particolare, per il 15 per cento di tale  compenso,  avendo  riguardo
alle seguenti attivita'» e le parole: «per il rimanente 15 per  cento
al completamento del programma senza il beneficio di alcuna  proroga,
anche se disposta per effetto  di  legge,  salvo  diversa  previsione
della stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «per il  rimanente  10
per cento, avendo riguardo all'avvenuta  chiusura  dell'esercizio  di
impresa entro  i  due  anni  successivi  all'ammissione  dell'impresa
all'amministrazione straordinaria  ai  sensi  del  presente  decreto,
ovvero entro  i  tre  anni  successivi  per  le  imprese  di  cui  al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39»; 
          dopo il capoverso b-ter) sono aggiunti i seguenti: 
          «b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora
la  chiusura  dell'esercizio  di  impresa  avvenga  dopo   tre   anni
dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per  le  imprese  di
cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al
decreto-legge   23   dicembre   2003,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
          b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso,  ove
all'atto  della  chiusura  dell'amministrazione   straordinaria   sia
accertato  il  ritorno  in  bonis   dell'imprenditore,   in   ragione
dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso gli esiti
liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi  1  e  2  non
possono  eccedere»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Nei   casi
riguardanti le grandi imprese per  le  quali  trova  applicazione  il
decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.   270,   all'esito   delle
liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento  di  cui  ai
commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari  non  possono
comunque eccedere»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma
1 del presente articolo, si applicano agli incarichi  conferiti  dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente
decreto». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.   4-bis   (Disposizioni   relative   al    comitato    di
sorveglianza). - 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. I membri del comitato  durano  in  carica  tre  anni,
rinnovabili  sino  all'estinzione  della  procedura.  Possono  essere
nominati solo esperti che non risultino gia' membri di un comitato". 
      2. I  soggetti  gia'  nominati  come  membri  del  comitato  di
sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8  luglio
1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo  di  durata  della
carica, di  cui  al  comma  2-bis  del  predetto  articolo  45,  come
introdotto  dal  comma  1  del  presente  articolo,  decadono,  salvo
rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  decreto  del
Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  disciplinati  i  poteri  del  presidente  del
comitato di sorveglianza, l'esercizio  delle  funzioni  assegnate  al
comitato, le modalita' di svolgimento delle adunanze  e  di  adozione
delle deliberazioni e le  informazioni  che,  periodicamente,  devono
essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy». 
    Alla rubrica del capo I  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, al settore aeronautico e alle aree  di  crisi  industriale
complessa». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera  c),  le  parole:  «in  luogo  dell'applicazione
cautelare della misura interdittiva» sono sostituite dalle  seguenti:
«in luogo della misura cautelare interdittiva»; 
        alla  lettera  d),   capoverso   1-ter,   dopo   le   parole:
«stabilimenti industriali» sono inserite le  seguenti:  «o  parti  di
essi», le parole: «o loro parti,» sono soppresse e  le  parole:  «del
decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui al decreto legislativo». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole:  «delle  disposizioni  di  attuazione»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie»; 
        al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le  parole:  «giudice
detta le prescrizioni» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  giudice
detta  le  prescrizioni»  e,  al  sesto  periodo,  le   parole:   «il
provvedimento di cui ai periodi precedenti,  anche  se  negativo,  e'
trasmesso» sono sostituite dalle seguenti:  «i  provvedimenti  emessi
dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi,  sono
trasmessi».